Facciamo chiarezza sulla formazione dell’RSPP
Il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro delibera che in ogni azienda la sicurezza del lavoratore venga garantita dalla figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione – RSPP. L’articolo 2 del decreto legislativo 81/08, inoltre, stabilisce che l’RSPP abbia precisi requisiti e che lavori a contatto diretto con il datore di lavoro. La figura dell’RSPP non va confusa con quella dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che viene eletto direttamente dai lavoratori e rappresenta questi ultimi con il datore di lavoro, riportando le loro richieste per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Come già sottolineato il compito dell’RSPP è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, comma 2, che rimanda agli Accordi Stato Regioni. Il successivo e, ad oggi, definitivo Accordo fu approvato il 7 luglio 2016.
Requisiti e titoli di studio dell’RSPP
Per ricoprire il ruolo di RSPP si deve essere in possesso, requisito minimo, di un diploma di scuola superiore e di un attestato di frequenza sufficiente solo dopo una verifica del livello di apprendimento e la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza e di rischi sul posto di lavoro.
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Secondo l’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 si può ricoprire il ruolo di RSPP se si è in possesso delle seguenti classi di laurea:
- Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35
- Laurea Specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S
- Laurea conseguita nella classe L/SNT 4
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
Il possesso di uno dei titoli sopra elencati esonera dalla frequenza dei moduli A-B-C dei corsi di formazione previsti, di norma, per ricoprire il ruolo di RSPP.
Formazione e aggiornamento
Come stabilisce l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/08/2016, il percorso formativo del’RSPP si compone dei seguenti moduli:
- MODULO A (per Addetti e Responsabili del SPP)
- MODULO B (per Addetti e Responsabili del SPP)
- MODULO C (solo per Responsabili del SPP)
I docenti dei corsi di formazione RSPP devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 06/03/2013. Come stabilito dall’Accordo Stato Regioni alla fine del corso è prevista una prova finale alla quale viene ammesso solo chi ha frequentato il 90% del monte di ore complessive previsto per ciascun modulo.
Aggiornamento
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 del 15 maggio 2008 o dal conseguimento della laurea se successiva al 15 maggio 2008.
L’aggiornamento previsto per l’RSPP è di 40 ore e può essere effettuato anche in modalità e-learning.