coordinatore della sicurezza

Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è una figura di grande responsabilità per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia, ed oggi disciplinata dal D.lgs. 81/08.

Il Decreto stabilisce quali requisiti debba avere questa figura e che tipo di formazione deve seguire. Il Coordinatore deve aver conseguito la laurea magistrale in architettura, ingegneria o geologia e dovrà inoltre avere esperienza di almeno un anno in attività lavorative relative al settore edile e delle costruzioni, attestata dal datore di lavoro o dal committente.

Per chi avesse invece conseguito la laurea triennale in ingegneria, architettura o geologia, gli anni di esperienza lavorativa richiesta nel settore sono almeno due. Per i diplomati come geometra, perito industriale o perito agrario, è necessaria invece un’esperienza lavorativa di almeno tre anni. Oltre a questi requisiti professionali, chi vuole ricoprire l’incarico di Coordinatore, deve seguire uno specifico corso di formazione di 120 ore, da svolgersi in aula.

Il corso dovrà essere erogato da un ente di formazione autorizzato e dovrà rilasciare un valido attestato.

Il D.lgs. 81/08 prevede anche un obbligo di aggiornamento quinquennale: dopo 5 anni dall’acquisizione del titolo di Coordinatore della sicurezza, per continuare a operare, bisognerà seguire un corso di 40 ore di aggiornamento di coordinatore della sicurezza, da svolgersi anche in modalità e-learning.

I corsi di aggiornamento, permettono di dare prova che le competenze e conoscenze che sono state conseguite a seguito dell’adeguata formazione e dell’esperienza sul campo, siano state mantenute nel tempo.

In sintesi, il corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza, prova che il professionista è ancora in grado di svolgere al meglio tutte le attività che sono previste da questo ruolo.

corso aggiornamento coordinatore della sicurezza

Il Decreto Legislativo 81/08 ha introdotto recentemente l’obbligo quinquennale di aggiornamento per coloro i quali siano già in possesso di un attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; il corso avrà una durata di 40 ore e sarà necessario affinché i professionisti operanti nel settore possano continuare ad esercitare la propria funzione con il giusto grado di qualifica.

In questo articolo, dunque, abbiamo deciso di aprire una breve panoramica sulle questioni riguardanti la richiesta e la frequenza della formazione, su alcune delle sue clausole e soprattutto sulle sanzioni per il mancato aggiornamento dell’attestato.

L’obbligo, introdotto dal Decreto 81/08, ha lo scopo di permettere agli esperti di rimanere a conoscenza delle dinamiche teoriche e pratiche acquisite con la loro iniziale esperienza nel settore; il “double-check” necessita, quindi, di una formazione aggiuntiva e altamente specializzata, che agevoli la valutazione del livello e del grado di affidabilità di coloro che operano professionalmente in un ruolo tanto importante e ricco di responsabilità.

L’introduzione del Decreto: le cause

La necessità nasce dalla continua modifica delle norme che devono essere conosciute per agire con consapevolezza e competenza. A questo, si aggiunge l’obbligo di portare a termine il percorso formativo pensato appositamente per supplire alle carenze che molti esperti – già a lavoro da anni – hanno riscontrato nel loro agire professionale.

In caso di mancato completamento quinquennale, infatti, non sarà possibile assumere (o continuare a mantenere) il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Tale clausola di aggiornamento, dunque, tocca da vicino tutti i responsabili di cantiere che operano sul territorio nazionale.

Chi sono i destinatari dell’aggiornamento, e in che modo è possibile portare a termine la formazione?

La novità ha immediatamente dato vita a corsi altamente specifici che consentono di sviluppare le giuste competenze tecniche e teoriche con cui mettere in regola la propria qualifica. La formazione, dunque, è rivolta a:

  • I professionisti che sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri e che detengono una validità dell’attestato quinquennale;
  • I Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione o i coordinatori per la progettazione (CSP);
  • Infine, i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o i coordinatori per l’esecuzione (CSE).

L’attestato si ottiene mediante la frequenza obbligatoria del corso, al termine del quale viene rilasciato il grado di qualifica rispettivo al ruolo occupato dal professionista. Gli obiettivi sono, naturalmente, preposti al miglioramento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse pratico.

Programma del corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza

Il Decreto Legislativo da cui è partita la nuova regolamentazione, inoltre, riguarda nello specifico: l’analisi dei contenuti minimi dei piani di sicurezza, l’analisi della normativa sui dispositivi di protezione individuale per i soggetti che operano professionalmente in un cantiere, e gli obblighi e le misure di prevenzione generali aggiornate secondo le direttive del confronto istituzionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non mancheranno nozioni inerenti all’igiene ambientale e all’impatto dei rischi ecologici; a completare le specifiche formazioni quinquennali saranno inoltre le normative per l’organizzazione di un cantiere: dalla viabilità agli uffici, passando per i servizi igienici e la prevenzione contro gli infortuni.

Il corso CSP e CSE, inoltre, è obbligatorio e vincolante rispetto all’esecuzione del ruolo professionale di competenza. E’ di fondamentale importanza che gli interessati cerchino le tempistiche giuste con cui richiedere la formazione – online o in aula – per portare a compimento gli obiettivi richiesti dal corso.

Com’è possibile svolgere la formazione?

L’aggiornamento prevede una dilazione del periodo di formazione che può essere effettuato in diversi moduli nell’arco del quinquennio di riferimento; l’idea nasce dalla creazione di una dinamica lavorativa che permetta di interfacciarsi costantemente – e in maniera pragmatica – agli obiettivi dei corsisti. La valutazione delle 40 ore obbligatorie, inoltre, può essere portata a termine anche mediante la partecipazione attiva – e convalidata adeguatamente – a convegni o a seminari, il cui scopo è quello di creare una rete di networking per valorizzare e arricchire le competenze degli esperti. Se si opta per la seconda metodologia di formazione, è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa, senza alcun vincolo massimo del numero di interlocutori dell’incontro.

Cosa accade se il professionista non ottempera all’obbligo di aggiornamento?

Arriviamo al nucleo centrale del nostro articolo: molti professionisti hanno dovuto provvedere autonomamente alla propria modalità di aggiornamento preferita, anche in base alle necessità lavorative e formative. Qualora – a seguito di una mancata qualifica – il coordinatore volesse esercitare, sarà impedito nel ruolo precedentemente svolto. Questo si traduce nella normativa secondo cui egli non perderà l’abilitazione precedentemente ottenuta con il primo corso da 120 ore, ma vedrà sospesa la sua possibilità di esercitare concretamente fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto.

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Si legge infatti: “In caso di mancato completamento dell’aggiornamento del quinquennio previsto, i coordinatori della sicurezza, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso.”

La nuova data utile di inizio, inoltre, avrà origine dal giorno seguente all’espletamento dell’ultima richiesta lavorativa. In modo coerente alla regolamentazione del Decreto Legislativo, non potranno esercitare l’attività di coordinatore tutti i professionisti che – ai sensi dell’articolo 98 del medesimo Decreto – non abbiano completato l’aggiornamento stesso per il numero di ore mancante.

Corso di aggiornamento: come calcolare le tempistiche quinquennali?

Il quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore. Per quanti, al contrario, avessero già ottemperato a una prima formazione aggiuntiva, la tempistica di riferimento da cui partire per il conteggio del lasso annuale di formazione è il 15 Maggio 2008. Ciò significa nel concreto che, a partire da questa data, sarà necessario contare i quinquenni rispettivamente del 15 Maggio 2013, 15 Maggio 2018 ecc..

Come già detto, è possibile dilazionare le 40 ore di formazione – seppur attestate secondo la regolamentazione vigente – sia in modalità face-to-face sia attraverso appositi portali e-learning riconosciuti e accreditati. Ogni percorso tocca i medesimi argomenti utili alla valorizzazione e all’arricchimento del bagaglio conoscitivo del professionista. Una normativa da tenere a mente e da seguire con minuzia – passo dopo passo – per quanti siano interessati al mantenimento della propria qualifica operativa.

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Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”

Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro” ovvero, il D.lgs. 81/2008 è il testo fondamentale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.lgs. 81/2008 è stato pubblicato con la finalità di inserire in modo sistematico ed in un unico testo, tutte le norme che concernono la salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”, stabilisce le modalità attraverso cui si debbano obbligatoriamente mettere in atto delle azioni preventive e, più in generale, come e quali provvedimenti è necessario adottare per migliorare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori.
Ad esempio, stabilisce l’obbligatorietà dell’adeguamento delle strutture e degli impianti, la valutazione dei rischi, i corsi di formazione per le professionalità coinvolte.
Riguardo ai destinatari, il testo chiarisce che i provvedimenti sono da applicare a qualsiasi azienda, sia essa privata o pubblica, e a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, o autonomi.

Gli obblighi del datore di lavoro

Per prima cosa, il datore di lavoro ha l’obbligo di eseguire una valutazione dei possibili rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
Successivamente e, sulla base di tale valutazione, dovrà mettere in pratica tutta una serie di azioni preventive e di protezione al fine di eliminare e comunque limitare i rischi.
Inoltre, sempre il datore di lavoro, dovrà assicurarsi che ogni lavoratore riceva un’adeguata formazione.

Le figure preposte: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura necessaria per mantenere un ambiente lavorativo sicuro e sano.
Il compito del RSPP è quello di attuare tutti i processi volti a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e per prevenire tutte le situazioni che potrebbero essere per loro rischiose e/o pericolose.
Considerando il D.lgs. 81/2008 , il RSPP deve coordinare “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”, avvalendosi anche delle competenze di altre figure professionali.

I Compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Compito dell’RSPP è quello di redigere insieme al datore di lavoro, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, il DVR (Documento della Valutazione dei Rischi).
Nel DVR, che dovrà essere conservato unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, dovranno essere indicati tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e i relativi processi di prevenzione e protezione. Inoltre, il RSPP dovrà occuparsi della formazione dei lavoratori, fornendo loro tutte le conoscenze utili per la salvaguardia della loro salute e sicurezza.
Per tale motivo, incarico del RSPP è inoltre quello di redigere un piano di emergenze e di organizzare periodicamente delle riunioni di aggiornamento.

Requisiti per svolgere il compito di RSPP.

Le competenze e le conoscenze del RSPP devono essere adeguate al ruolo anche tenendo in considerazione i rischi e le peculiarità delle diverse attività lavorative dell’azienda.
Risguardo al titolo di studio, si richiede che l’RSPP abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria.
Per ricoprire il ruolo inoltre il D.lgs. 81/2008 , impone che esso svolga un adeguata formazione ed un aggiornamento periodico.
Per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori infatti, è richiesto che l’RSPP frequenti dei corsi di formazione specifici, più un aggiornamento  di 40 ore ogni cinque anni.

Le figure preposte: Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

La presenza del Coordinatore della sicurezza è necessaria in tutti i cantieri, siano essi mobili e/o temporanei.

I compiti del responsabile della sicurezza cantiere.

Sono previste due diverse attività, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.
Una prima fase (quella di progettazione) in cui compito del coordinatore della sicurezza  è la redazione di un fascicolo contenente tutte le norme di sicurezza necessarie per prevenire eventuali situazioni rischiose in cui potrebbero ritrovarsi i lavoratori.
Nella seconda fase invece (quella di esecuzione), il coordinatore per la sicurezza deve monitorare l’andamento del progetto, assicurandosi che sia l’azienda che i dipendenti stiano effettivamente applicando le regole previste nel piano di sicurezza.

Quali sono i requisiti professionali del responsabile sicurezza cantiere.

Il D. lgs. 81/08 stabilisce chiaramente quali sono i requisiti minimi di formazione e di esperienza lavorativa di cui il responsabile sicurezza cantiere deve essere in possesso.
Nello specifico, a seconda di quale sia il titolo di studio (laurea o diploma), è previsto un numero di anni di esperienza lavorativa differente.

Coordinatore della Sicurezza e RSPP: le differenze

Una prima differenza tra le due figure e la diversa obbligatorietà e specificità.
Mentre infatti l’RSPP deve essere sempre nominato, a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera, il coordinatore per la sicurezza è una figura obbligatoria solo in caso di cantieri edili.
Inoltre, rispetto all’RSPP il coordinatore della sicurezza deve necessariamente possedere un titolo di studio affine al settore in cui si troverà ad operare (laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agrarie, diploma di geometra o di perito tecnico)

L’aggiornamento professionale del coordinatore per la sicurezza.

Così come per RSPP, è necessario che il responsabile sicurezza cantieri frequenti degli specifici corsi di formazione con rilascio di regolare attestato di frequenza.
Inoltre, è prevista anche l’obbligatorietà di aggiornamento.
I corsi di aggiornamento CSP e CSE (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, responsabile della sicurezza cantiere, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) hanno, per legge, una durata di 40 ore e, sono necessari per dimostrare che il professionista è ancora in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri

Chi è il coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore della sicurezza è di massima importanza per salvaguardare la sicurezza sul lavoro e la conformità di tutti i cantieri, provvisori o temporanei. Solitamente colui che è incaricato alla coordinazione della sicurezza nei cantieri mobili, si pone in un ruolo intermedio tra il committente ed il progettista.
Il coordinatore della sicurezza si occupa di pianificare, organizzare e gestire gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro dei cantieri edili. Poiché sono previsti due fasi (quella di progettazione e quella di esecuzione per la sicurezza nei cantieri), a volte possono essere previste due figure diverse.

Il coordinatore della sicurezza: i riferimenti normativi.

I testi in cui è possibile trovare i riferimenti normativi del coordinatore della sicurezza sono sostanzialmente tre: il Decreto legislativo 626/94, il Decreto legislativo 494/96 e il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (conosciuto anche con l’acronimo TUSL).
Ovviamente, tutti i corsi CSP e CSE (coordinatore sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) sono disciplinati dal D. lgs. 81/08.
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è infatti l’ultimo, in ordine cronologico, ad essere stato emanato dal legislatore e rappresenta, quindi, il riferimento normativo da prendere in considerazione quando si parla di salute e sicurezza del lavoro.

I compiti e le mansioni deputate al Coordinatore della sicurezza.

Il D. lgs. 81/08 nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobilichiarisce il ruolo e le responsabilità del coordinatore sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nello specifico, il compito del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione, è quello di redigere il programma per la sicurezza e la progettazione.
Il coordinatore per la progettazione ha la responsabilità di predisporre un fascicolo che contenga tutte le specificità del progetto, al fine di prevenire eventuali rischi in cui potrebbero incorrere i lavoratori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori invece, attraverso un continuo monitoraggio, deve assicurarsi che sia imprese che lavoratori, applichino le regole cui è costituito il fascicolo del piano di sicurezza e coordinamento.

Quali sono i requisiti professionali che dovrebbe avere il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri?

Il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri ha un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute dei lavoratori.
I riferimenti normativi, stabiliscono quali sono i requisiti minimi che devono essere posseduti per svolgere questo ruolo. I coordinatore per la sicurezza nei cantieri può aver conseguito la laurea magistrale in architettura o ingegneria o geologia.
Inoltre, è necessario che venga attestata, dal datore di lavoro o in alternativa dal committente, l’esperienza di almeno un anno in attività lavorative relative al settore edile e delle costruzioni. Nel caso in cui il titolo di studio fosse invece la laurea triennale in ingegneria o architettura, gli anni di esperienza lavorativa richiesta nel settore sono almeno due. Per i diplomati come geometra, perito industriale o perito agrario, la normativa sancisce che è necessaria invece un’esperienza lavorativa di almeno tre anni.

La formazione e l’aggiornamento del coordinatore deputato alla sicurezza nei cantieri.

Oltre allo specifico titolo di studio e alla comprovata esperienza nel settore edile e delle costruzioni, è necessario che il coordinatore deputato alla sicurezza nei cantieri frequenti un corso di formazione specifico per tutte le tematiche efferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso di formazione deve rilasciare un attestato di frequenza e deve essere organizzato da enti autorizzati.
Sia per ottenere l’abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e sia per il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è necessaria quindi una specifica formazione ed esperienza lavorativa. Questo è di fondamentale importanza poiché il coordinatore della sicurezza deve conoscere a fondo le caratteristiche, le difficoltà e le particolarità del mondo in cui andrà ad operare.

Inoltre, sempre il D.lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i professionisti della sicurezza dei cantieri.
I corsi di aggiornamento, permettono di dare prova che le competenze e conoscenze che sono state conseguite a seguito dell’adeguata formazione e dell’esperienza sul campo, siano state mantenute nel tempo.
In sintesi, il corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza, prova che il professionista è ancora in grado di svolgere al meglio tutte le attività che sono previste da questo ruolo.