lavoratori formazione normativa

La formazione dei lavoratori appena assunti in un’azienda è obbligatoria, come previsto dal D.Lgs 81/08.

In particolare, l’articolo 37 del Decreto enuncia che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

E’ fondamentale che i lavoratori siano istruiti, al fine di acquisire competenze inerenti ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza oltre che ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione dei neoassunti è quindi un passaggio obbligatorio, che riduce al massimo il rischio di incidenti e disguidi sul posto di lavoro e che prepara i nuovi lavoratori a operare in un ambiente sicuro. Riducendo al minimo il rischio di incidente, inoltre, è più semplice evitare spese eccessive per l’azienda che può, quindi, ottimizzare la produttività.

Vediamo, quindi, gli obblighi del datore di lavoro secondo l’articolo 37 del D. Lgs 81/08.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la formazione dei lavoratori secondo il D.Lgs 81/08?

Nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 emerge l’obbligo per il datore di lavoro di formare i neo assunti anteriormente all’assunzione. Tuttavia, questo non è sempre possibile.

Il datore di lavoro, in questo caso, deve quindi formare i propri lavoratori entro un massimo di 60 giorni dopo l’assunzione. Questo solo se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità di stabilire il percorso di formazione di ogni lavoratore prima dell’assunzione.

Il lavoratore deve quindi concludere il suo percorso di formazione entro questo lasso di tempo. I corsi devono avvenire durante l’orario di lavoro e non possono comportare costi a carico dei lavoratori.

Il consiglio è quello di cominciare il percorso formativo prima dell’effettivo inserimento in azienda.

I corsi vengono svolti da una persona esperta e, come già accennato, sul luogo di lavoro. In alternativa, la formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Sanzioni per inadempimento

Nell’art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 81/08 sono enunciate le normative in caso di mancata formazione del lavoratore entro il tempo stabilito. Il Datore di Lavoro può incorrere in sanzioni molto pesanti. In particolare, sono previsti l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Quando è necessario formare i lavoratori

La formazione dei lavoratori sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro non deve essere soltanto impartita al momento della costituzione del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente, ma anche quando il lavoratore cambia mansione, sede di lavoro o quando vengono inseriti in azienda nuovi macchinari.

Inoltre, secondo il comma 6 dell’articolo 37, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

L’articolo 37 del D.Lgs 81/08 parla, infine, dei contenuti dei corsi di formazione. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

covid ristoranti e riapertura

Dopo un lunga chiusura a causa del lockdown, dal 18 maggio in molte Regioni riapriranno i battenti ristoranti, pizzerie e bar, ovviamente dopo aver provveduto alla sanificazione dei locali.

L’INAIL ha pubblicato di recente un documento che contiene una serie di linee guida cui attenersi. La parola d’ordine resta quella di salvaguardare la salute e garantire il distanziamento sociale. Vediamo in dettaglio le misure previste per i locali.

Tra i tavoli vi dovrà essere una distanza di 4 metri o, in alternativa, barriere divisorie. Per ogni locale dovrà essere stabilito un limite massimo di capienza, e saranno preferite le prenotazioni.

Saranno vietati i buffet, che causerebbero assembramenti, e bisogna per un po’ abbandonare anche il menu tradizionale, da sostituire con lavagne o fogli monouso, da buttare via una volta consultati dai clienti. I clienti potranno non indossare la mascherina solo quando consumeranno il pasto o le bevande, negli altri momenti dovranno sempre metterla, ad esempio per andare a pagare alla cassa o andare in bagno. Alla cassa, in bagno e in più punti del locale dovranno essere posizionati gel igienizzanti.

Bisognerà disinfettare di frequente posate, oliere, vassoi, e tutto quanto sia riutilizzabile, e anche la postazione dovrà essere disinfettata, prima di far accomodare il cliente successivo. Alla cassa dovrà esservi necessariamente un divisore in plexiglass, e dovranno essere privilegiati i pagamenti elettronici. Per i bar, ove possibile, dovranno crearsi dei percorsi separati per coloro che entrano e che escono, in modo da non creare assembramentiMascherine, guanti e separatori sono chiaramente imprescindibili. Anche per l’attesa fuori, i clienti non dovranno accalcarsi, ma rispettare la distanza di almeno un metro.

In questi due mesi di emergenza sanitaria, tutti hanno imparato a rispettare nuove regole di distanziamento sociale, prima impensabili, dovremo adesso adattarci a questo nuovo modo di frequentare i locali, reinterpretando la convivialità al tempo del corona virus, sperando che fra non molto tempo, resti tutto un brutto ricordo.

pes pav pei cosa significa

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” è la norma tecnica di riferimento che disciplina i lavori sotto tensione e in tensione e indica i requisiti minimi di formazione che devono essere posseduti dal personale che svolge lavori elettrici (Corso PES PAV PEI CEI 11-27).

Sono state previste tre figure, corrispondenti a tre qualifiche:

  • PES: Persona Esperta con istruzione, conoscenza ed esperienza tali da poter analizzare i rischi e di evitare i pericoli derivanti dall’elettricità;
  • PAV: Persona Avvertita, cioè adeguatamente formata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
  • PEI: Persona Idonea alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica di eseguire lavori sotto tensione in Bassa Tensione.

Nell’eseguire lavori elettrici, per garantire l’incolumità di tutti, bisogna rispettare i requisiti di formazione, le distanze limite e il tipo di lavoro.

In dettaglio:

  • PES: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità;
  • PAV: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità solo se assistite da una PES;
  • PEI: possono svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (a bassissima e a bassa tensione)

I lavori sotto tensione su sistemi di Categoria II e III non possono essere effettuati da nessuna di queste tre figure, ma possono essere svolti soltanto da aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

All’interno dell’azienda è il datore di lavoro che deve assegnare a ciascuno il ruolo di PES, PAV o PEI, con un atto di nomina scritto.

prestiti covid 19

Come annunciato dal Premier Giuseppe Conte, lo Stato garantirà i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese, per un totale circa di 200 miliardi di euro. Di questi, quanto sarà destinato alle Partite Iva e ai professionisti?

Saranno riservati circa 30 miliardi di euro, potenziando così il Fondo di Garanzia per le PMI;

Nella manovra sono stati sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi anche per i mesi di aprile e maggio.

Tale sospensione saranno adottate per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono altresì sospesi dai versamenti i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019 e per le imprese ed i professionisti operanti nelle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza).

La ripresa dei versamenti riprenderà a giugno, salvo ulteriori proroghe, con possibilità di rateizzazione in 5 rate.

Le misure adottate per cercare di non far crollare e allo stesso tempo per far ripartire l’economia nazionale in questa fase di emergenza, prevedono altre sì lo snellimento della burocrazia, non solo nella richiesta di finanziamenti, ma anche per la redazione dei bilanci e nel coinvolgimento diretto da parte dei soci per l’aumento di capitale e dei flussi finanziari verso la società.

Dopo le tante variazioni susseguitesi nel tempo per snellire le procedure, parte il confronto per riscrivere la norma uniformandola alle regole regionali

È iniziato l’iter per la revisione del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001). Nei giorni scorsi si è riunito per la prima volta il tavolo di lavoro composto da Ministeri, Conferenza delle Regioni e Rete delle Professioni Tecniche, istituito dal Ministero delle Infrastrutture per fare ordine nella normativa ed eliminare eventuali incongruenze.

In attesa del prossimo incontro, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avviato un confronto interno.

Modifica del Testo unico dell’edilizia

Il Testo unico dell’edilizia è in vigore dal 2001. Negli anni ha subìto molte modifiche, elaborate con l’obiettivo di semplificare l’iter dei procedimenti. Il D.lgs. 301/2002 ad esempio ha modificato la procedura per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la disciplina per la realizzazione di interventi con Super-Dia (oggi Scia alternativa al permesso di costruire) e l’iter per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Un impatto abbastanza forte sul Testo unico dell’edilizia lo ha esercitato anche la Legge 326/2003 sul condono edilizio, che per evitare l’abbattimento di una serie di opere abusive ha rivisto la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e la disciplina sulle sanzioni.

Il DL “Incentivi” 40/2010 ha introdotto tre tipi di interventi di edilizia libera, per i quali è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori (CIL) o la presentazione di una relazione tecnica. Tra gli interventi liberalizzati spiccano la manutenzione straordinaria, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.

Col il DL 78/2010 è poi arrivata la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che ha sostituito la Dia e ha permesso l’avvio del cantiere nello stesso giorni di presentazione della domanda, senza dover più aspettare 30 giorni.

Sempre nello stesso anno, il Dpr 160/2010 ha introdotto il Suap, Sportello unico delle attività produttive, unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi e agli interventi di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi.

Il DL 83/2012 ha introdotto in seguito il SUE, Sportello unico dell’edilizia, unico punto di accesso per tutti i nulla osta e pareri necessari al rilascio del permesso di costruire, e ha modificato ancora il procedimento per il rilascio del  permesso di costruire stabilendo che se entro 60 giorni non intervengono le intese e i nulla osta il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi.

C’è stato in seguito il Decreto del Fare (DL 69/2013) che ha introdotto la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di sagoma, salvo nel caso di immobili vincolati. La modifica riscosse successo tra gli addetti ai lavori. Secondo il Consiglio degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc), la norma avrebbe consentito la rigenerazione del patrimonio edilizio italiano. Al contrario, l’Istituto Nazionale di Urbanistica parlò di “attentato alla storia edilizia dell’Italia, alle forme delle sue città e dei suoi paesi”.

Ricordiamo inoltre il decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014) che ha semplificato le procedure per la realizzazione di interventi all’interno delle unità immobiliari. La norma ha stabilito non solo che i lavori di manutenzione straordinaria che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari possono essere realizzati con Comunicazione di inizio lavori (Cil), anziché con Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ma anche che i lavori possono comportare la variazione delle superfici delle singole unità e del carico urbanistico, a condizione di non modificare la volumetria.

Per pubblicizzare l’iniziativa, il Governo lanciò lo spot “è casa tua, decidi tu”contro il quale Confedertecnica presentò ricorso all’Agcm ritenendo la pubblicità ingannevole. Secondo i tecnici, la modifica dello Sblocca Italia non aveva introdotto una semplificazione di rilievo perchè rimanevano comunque da affrontare procedure complesse.

Con la riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) poi, si è arrivati ad un sistema di moduli edilizi unificati sul territorio nazionale per rendere più agevole l’attività dei professionisti.

Si pensi anche alla modifica della definizione di intervento di restauro e risanamento conservativo, introdotta con la Manovrina 2017 (Legge 96/2017), che ha reso più facili i cambi di destinazione d’uso nei centri storici, mettendo fine a contrasti interpretativi sul Testo unico.

Modifica del Testo unico dell’edilizia, confronto interno al CNI

Il CNI ha chiamato a raccolta i suoi rappresentanti territoriali, delle Federazioni e delle Consulte per elaborare proposte da discutere a livello territoriale. Questo perché, spiega il CNI, il Testo Unico dell’Edilizia regola molti procedimenti amministrativi di natura regionale; la natura variegata dei procedimenti rende quindi indispensabile un confronto con gli attori locali.

 

Fonte: EdilPortale.com