crediti formativi architetti

Con il DPR 137/2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, è stato introdotto anche per gli Architetti l’obbligo di aggiornamento professionale triennale.

I professionisti dovranno acquisire 60 crediti formativi professionali (corsi con crediti formativi per architetti) nell’arco di un triennio, attraverso corsi di formazione, seminari, master ecc.

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto:

  • Architettura;
  • Gestione della professione;
  • Deontologia e discipline ordinistiche (per almeno 12 crediti)
  • Paesaggio;
  • Conservazione.

E’ prevista una deroga all’obbligo formativo solo:

  • Per neo iscritti all’albo, per cui l’obbligo formativo decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione,
  • Per coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine, per cui è prevista l’esenzione totale dall’obbligo.

Per tutti gli altri invece, il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una censura da parte del Consiglio di disciplina se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dell’attività, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Gli enti di formazione (c.d. soggetti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio Nazionale Architetti, perché siano riconosciuti i relativi crediti.

In genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, di cui 4 in deontologia e discipline ordinistiche, per garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Nelle linee guida del CNAPPC è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sulla piattaforma Im@teria, il portale degli architetti, in cui poter monitorare il proprio aggiornamento professionale e i relativi crediti acquisiti e, avendo avuto cura di informare il proprio Ordine territoriale.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Come si vede, con la normativa del 2012 diventa di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale: in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

geometri professione in evoluzione

Con il DPR 137/2012 è stato introdotto, per le varie categorie professionali presenti in Italia, l’obbligo della cosiddetta “formazione continua”, cioè l’obbligo, per ogni professionista di aggiornarsi periodicamente, seguendo appositi corsi di formazione, seminari, master ecc.

Diventa quindi di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale, in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

In particolare, per la categoria dei Geometri, la legge prevede che si acquisiscano 60 crediti formativi ogni triennio, i crediti possono essere accumulati già dall’iscrizione all’albo.

Le attività formative cui si può partecipare devono riguardare:

  • discipline tecnico-scientifiche strettamente correlate alla professione;
  • norme di deontologia e ordinamento professionale (per almeno 12 crediti)
  • altre discipline funzionali all’esercizio della professione.

La violazione dell’obbligo della formazione continua dà luogo a sanzioni: se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, il professionista va incontro ad una censura da parte del Consiglio di disciplina, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dall’ attività fino a 6 mesi.

Gli enti di formazione (c.d. enti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio nazionale dei Geometri, perché siano riconosciuti i relativi crediti, in genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Per i Geometri è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sul SINF.

Nel 2015 per gli iscritti all’albo è stato, appunto, istituito il SINF Sistema Informativo Nazionale per la Formazione, con molteplici funzioni: si possono verificare gli enti di formazione accreditati; il professionista può verificare quanti crediti formativi abbia acquisito nel triennio e quindi e, infine, si può caricare sulla piattaforma il proprio curriculum vitae, c.d. Curriculum Professionale Certificato (Cpc), per condividerlo con gli iscritti e ampliare le proprie possibilità lavorative.

cni donne ingegnere

Sempre più donne si iscrivono all’albo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, circa mille in più rispetto al 2019.

Il numero di ingegneri iscritti all’albo continua a crescere: i dati ufficiali di inizio anno 2020 presentano 242.750 iscritti, numero più alto di 1000 rispetto all’anno 2019. Questo conferma la propensione degli ultimi anni di una crescita costante di iscritti, però la novità è che il 2020 resta positivo per un vasto numero di iscritte donne.

Rispetto all’anno passato, infatti, è calato il numero di ingegneri uomini, mentre è incrementato il numero delle donne che costituiscono quasi il 16% degli iscritti totali.

Fra i fattori che determinano questo andamento, c’è il fatto che la popolazione più anziana degli ingegneri iscritti all’albo è formata quasi ed esclusivamente da uomini, mentre le donne all’interno del settore civile e ambientale polarizzano le iscrizioni con un numero decisamente rilevante. Questi dati emergono dal rapporto annuale del centro studi CNI

Il quadro dunque si presenta essere stabile. Le nuove iscrizioni si mantengono intorno le 6000 unità al fronte di circa 5000 cancellazioni. Rimane bassa la quota di laureati che sostengono l’esame di Stato e ancor più bassa la quota di coloro che si iscrivono all’albo dopo aver conseguito l’abilitazione professionale. Quest’ultimo numero è composta da un sesto dei laureati.

Rispetto al 2019, nel saldo positivo spicca il fatto che è stato realizzato solo grazie alla crescita costante del numero di donne iscritte che ha ormai ha superato quota 38mila. Il numero di donne iscritte nel 2020 è maggiore di circa mille rispetto all’anno 2019.

Ricordiamo in oltre che tutti i professionisti iscritti all’albo CNI degli ingegneri sono obbligati, annualmente, a raggiungere un preciso numero di Crediti Formativi CNI, chiamati anche CFP Ingegneri (Crediti Formativi Professionali) per portare a termine l’obbligo di formazione professionale continua.

corso consulente tecnico d'ufficio ctu

Prima del 2002 la legge di riferimento per stabilire il compenso del CTU era la Legge n 319 dell’8 luglio 1980.

Nell’epoca moderna la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze, risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste.

Il consulente tecnico d’ufficio presta le proprie capacità professionali al fine di contribuire a condurre ad un miglioramento dell’equità delle pronunce giudiziali, dunque a salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte.

Oggi il compenso del perito è regolamentato dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” D.P.R 115/2002 nello specifico, è trattato dal titolo VII, articoli dal 49 al 72. Oltre al DPR 115/2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, prevista dell’art. 4 della legge 319/1980. Dopo vari interventi normativi la legge 319/1980 ha introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle vacazioni come criterio per il calcolo del compenso.

Cos’è la vacazione?

La vacazione è la “prestazione di un perito, su richiesta dell’autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione”. La vacazione riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, sottolineando che la prima vacazione è la prima in assoluto dell’incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro.

L’importo delle vacazioni è stabilito dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002

Secondo la norma prevista dall’art. 4 della legge n. 319/1980 l’onorario per la prima vacazione è pari a € 14,68 e per la successiva di € 8,15 (la vacazione stabilita è di 2 ore). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, al Consulente Tecnico d’Ufficio non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione se reso necessario dalle carenze di quest’ultima (Cass. Civ. Sez. 1, 8 ottobre 1997 n. 9761). Inoltre, se si impiega un’ora e un quarto, ad esempio, se ne conteggia una soltanto.

Il limite massimo delle vacazioni che un giudice può assegnare ad un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro. Questo limite non riguarda gli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, in questo caso, come indicato dall’art. 4, L. n. 319/80, è necessario che il numero delle vacazioni venga indicato negli atti del processo. Ai sensi dell’art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 gli onorari riguardano la consegna della relazione e dunque il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività extra svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze. Il numero delle vacazioni necessarie è stabilito dal giudice sotto suo esclusivo controllo e responsabilità.

corso consulente tecnico d'ufficio aggiornato

Recentemente i compensi previsti per il CTU, consulente tecnico d’ufficio, sono stati al centro di critiche e proteste ma, nonostante il malcontento, quella del CTU è una professione molto ambita. Facciamo chiarezza su questa figura.

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio

Il CTU è un professionista, sia esso ingegnere, geometra, perito, architetto, psichiatra ecc. che, grazie alle sue competenze professionali, supporta il giudice, nel processo decisionale, con consulenze tecniche. Numerosi sono i corsi di formazione consulente tecnico d’ufficio che permettono al professionista di acquisire gli strumenti necessari per svolgere l’incarico in tribunale, mettendo in pratica le proprie competenze professionali.

In ogni tribunale è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, regolato normativamente dagli art. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p. ndr.

L’albo dei CTU

L’albo è un elenco dei consulenti disponibili in quel tribunale con la descrizione delle loro competenze tecniche e professionali. L’albo dei CTU è il punto di riferimento per ogni giudice nella scelta del consulente giusto a cui affidare le proprie consulenze. Nell’ambito di un processo infatti, è possibile che il giudice, per valutare correttamente determinati eventi o situazioni, debba avvalersi della perizia di un esperto, ed è qui che entra in gioco il CTU, il quale esprime le proprie valutazioni circa la questione che gli è stata sottoposta, ma non ha alcun potere decisionale.

Iscriversi all’albo CTU

Per essere iscritti all’albo, oltre ad essere in possesso delle competenze tecniche richieste, bisogna essere iscritti all’albo professionale di propria competenza o alla Camera di Commercio. Nota bene che per iscriversi all’albo è necessario risiedere o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale in cui si fa richiesta.

Il responsabile dell’albo dei CTU è il Presidente del Tribunale. Quest’ultimo guida il comitato che valuta l’idoneità del soggetto per l’iscrizione all’albo dei consulenti, inoltre vigila sul comportamento dei Consulenti e può decidere di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che violano il protocollo professionale, da un punto di vista comportamentale o morale.

2020: l’anno di svolta per le energie rinnovabili” questo il titolo della conferenza annuale sulle energie rinnovabili che si svolgerà il 6 dicembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di  Palermo.

L’evento “Energy Conference 2019” , patrocinato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dal Dipartimento di Ingegneria dell’UNIPA, che concluderà una 48 ore dedicata alle nuove tecnologie ed ai supporti finanziari relativi al settore fotovoltaico, organizzato da Energia Italia (Azienda leader specializzata nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche), è finalizzato sia a far conoscere gli strumenti operativi relativi alla transizione energetica (da fonti tradizionali a fonti rinnovabili) della Regione Siciliana e delle altre Regioni italiane, che a creare un confronto sulle prospettive, nel medio e lungo termine, nel settore delle rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico.

Attraverso due sessioni di lavoro saranno illustrati: le attività implementate dalle Regioni nel percorso verso l’efficientamento energetico; lo stato dell’arte sull’attuazione del  Decreto Ministeriale F.E.R. emanato dal MISE; le problematiche emerse a seguito del Decreto Crescita (Cessione del Credito); gli strumenti a disposizione dagli stakeholders (enti pubblici e privati) per cooperare e/o trovare benefici, in termini fiscali e di sostenibilità ambientale, attraverso investimenti strutturali su nuove, e sempre più avanzate, tecnologie fotovoltaiche.

La II edizione dell’Energy Conference 2019 è organizzata in collaborazione con l’Ordine Ingegneri di Palermo, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Palermo, la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Sicilia, e la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati di Palermo. Invitati all’evento il Gestore per i Servizi Energetici, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, Kyoto Club e rappresentanti degli enti locali.

Vista l’importanza del tema, Agatos Service, ente di formazione accreditato alla Regione ed ai Consigli Nazionali degli Architetti, Geometri Laureati e Periti Industriali ha deciso di presenziare all’evento, presentando così ai partecipanti le proprie proposte formative, non solo in ambito energetico, il cui corso di punta è il corso FER online, ma anche progettuale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento sarà preceduto da una tavola rotonda, che si terrà il 5 dicembre presso la conference room della sede di Energia Italia (Campobello di Mazara – Via Vittorio Emanuele II n.294), con i protagonisti del fotovoltaico italiano

Ecco il link per registrarsi, iscriversi e scaricare il programma relativo all’Energy Conference del 6 dicembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

http://www.energiaitalia.info/fotovoltaico/servizi/226588/energy-conference.aspx

Comunicato Stampa

Building Information Modeling

BIM sta per Building Information Modeling, si tratta di una bella novità che permette agli addetti ai lavori di rappresentare al pc, attraverso un software specifico, tutte le caratteristiche fisiche e funzionali di un determinato oggetto.

Con BIM si avranno tutte le informazioni necessarie per conoscere al meglio le caratteristiche chiave di un edificio, ovviamente lo studio sarà completo, perchè si possono andare ad aggiungere grafici e disegni, ma anche estrapolare dati che in un certo senso possono dare dritte specifiche sul suo stesso ciclo di vita.

Dal momento in cui si inizieranno a disegnare elementi di un edificio, basti pensare, ad esempio, alle finestre, oppure ai muri, si potranno anche inserire dettagli chiave, a partire ad esempio dagli spessori, fino ad arrivare alle effettive altezze, senza dimenticare parametri chiave rappresentati dalla trasmittanza termica.

BIM per alcuni aspetti può essere simile al CAD, ad esempio se ci riferiamo agli oggetti; si possono realizzare senza problemi, oppure elaborarli, per poi ritrovarli tutti all’interno della speciale libreria digitale accessibile ai professionisti del settore.

fasi di progettazione bim

Rispetto al CAD la progettazione risulta essere molto più completa, infatti, non ci si ferma ad elementi visivi, ma si abbracciano anche altri aspetti chiave, come ad esempio le funzionalità e le prestazioni dei singoli oggetti, quindi in un certo senso il diretto interessato avrà una visione a 360°!

Quali sono i vantaggi di BIM?

Di vantaggi ce ne sono tanti, bisogna ovviamente entrare nell’ottica dell’effettiva utilità di questo sistema; a quel punto si comprenderà facilmente quanto questo sia in grado di limitare il più possibile eventuali errori, per lo più a livello operativo, andando ulteriormente a contenere anche i costi.

Non solo, perchè con BIM il livello di operabilità cresce a dismisura e poi è in grado di fornire una gran bella quantità di informazioni interessanti, queste non solo saranno molto utili, ma potranno essere condivise in modo semplice e veloce.

Chiunque operi in questo settore è consapevole del fatto che avere un’analisi completa è importantissimo, con BIM sarà un gioco da ragazzi e poi non va nemmeno dimenticato che si potrà effettuare un controllo in tempo reale, così da permettere al progetto stesso di essere a dir poco perfetto.

Chi potrà utilizzare BIM?

Nessuno al giorno d’oggi può avere la presunzione di utilizzare BIM senza conoscerlo per davvero, si rischierebbe di sbagliare clamorosamente e questo un professionista del settore non se lo può certo permettere. E’ possibile seguire un corso Base o un corso Avanzato in modalità E-Learning.

All’interno di ogni progetto possono prender parte, ad esempio, Laureati in Architettura, oppure in Ingegneria, o ancora Geometri, senza dimenticare i costruttori, che sono a tutti gli effetti degli imprenditori, ed i committenti del progetto; è però importante avere una buona formazione di Base, il giusto punto di partenza per poi scegliere di investire tempo anche sul raggiungimento delle Certificazioni BIM.

Con la formazione tutto è più semplice, inoltre, il progetto sarà ben ottimizzato e di conseguenza il rischio di commettere errori sarà davvero minimo; le certificazioni sono fondamentali a volte, semplicemente perchè grazie a queste si può ottenere una qualifica professionale e lavorare in tranquillità con uno strumento potentissimo!

crediti formativi professionali

I crediti formativi professionali hanno una grande importanza, perchè in un certo senso dimostrano, certificano che il soggetto interessato ha acquisito una certa conoscenza, così da poter continuare a far parte del suo Albo Professionale.

Da qui però dobbiamo distinguere 3 tipologie di crediti:

  • Crediti formativi scolastici | CFS: sono molto conosciuti perchè abbracciano le scuole secondarie di secondo grado, ed aiutano gli studenti stessi ad ottenere i punteggi che andranno ovviamente ad influire sul voto di maturità.
  • Crediti formativi universitari | CFU: i ragazzi li utilizzano per una giusta organizzazione dei propri piani di studio, ma sono chiaramente obbligatori per chi dovrà completare il percorso universitario e conseguire la laurea.
  • Crediti formativi professionali | CFP: rappresentano un must, semplicemente perchè grazie a questi si riesce ad assolvere all’obbligo di una buona formazione professionale continua.

I Crediti Formativi Professionali, sono quindi obbligatori, abbracciano categorie specifiche, come ad esempio gli ingegneri, oppure architetti, geometri, avvocati e periti, dimostrano in un certo senso che gli aggiornamenti sono stati fatti, così come anche tutti gli approfondimenti utili per un professionista iscritto all’Albo.

E’ importante avere a mente che tali figure devono tenersi aggiornate per esercitare la propria professione, quindi i crediti forniscono a tutti gli effetti una certificazione delle proprie conoscenze e competenze.

Come si ottengono i CFP?

Come avrai già capito questi crediti si otterranno partecipando a corsi specifici, così come anche a convegni e master, insomma, ci sono tante opportunità, quel che conta è restare sempre aggiornati e rispettare determinati obblighi.

formazione a distanza

Non male nemmeno la formazione a distanza, esistono, infatti, alcuni corsi FAD molto interessanti e chiunque ne potrà usufruire tranquillamente grazie ad una Piattaforma E-Learning; è la scelta giusta per tante persone, perchè senza grandi rinunce riescono ad organizzare nel modo giusto il proprio percorso di studi, scegliendo gli orari giusti in base a quelli che sono i propri impegni.

Il bello dei corsi FAD è che il diretto interessato potrà studiare da ogni parte del mondo, gli basterà semplicemente avere tra le mani un dispositivo, con una buona connessione ad internet, ed il gioco è fatto!

A volte si prende un po’ la cosa sottogamba, ma è importante tenere ben a mente che qui stiamo parlando di Formazione Continua e che questa per la legge italiana e obbligatoria; facciamo infatti riferimento al D.P.R. 137/2012 numero 137, dove si discute chiaramente il tutto, soprattutto si sottolineano gli obblighi del professionista.

Se il soggetto in questione non raggiungerà il numero di Crediti Formativi stabilito, si troverà in una posizione alquanto scomoda, perchè proprio da quel momento avrà commesso un illecito disciplinare.

A tal riguardo gli effetti non sono nemmeno tanto leggeri, semplicemente perchè a volte si arriva persino a rischiare la radiazione dall’Ordine, così come anche dall’Albo a cui si appartiene, quindi bisognerebbe considerare con la massima attenzione questi aspetti, per evitare di ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli.

D’altro canto al giorno d’oggi i Crediti Formativi si possono acquisire in tanti modi, esistono anche corsi accreditati che vengono organizzati da enti riconosciuti e che mettono sempre al primo posto sia la formazione, che l’aggiornamento professionale!

 

coordinatore della sicurezza

Ogni figura è tenuta a formarsi, questa non è di certo una novità, ma nel caso del Coordinatore di Sicurezza esiste un particolare aggiornamento quinquennale che comprende 40 ore, la durata complessiva di cui si dovrà chiaramente tener conto.

L‘aggiornamento coordinatore sicurezza può avvenire in svariati modi, si comprendono quindi le partecipazioni a seminari e convegni, ma in tal caso serve una prova tangibile di effettiva presenza, sarà quindi opportuno chiedere maggiori informazioni proprio a chi realizza l’evento.

Detto questo, come già anticipato, l’aggiornamento è fondamentale, consigliamo quindi vivamente di rispettare le norme vigenti.

E se il Coordinatore non rispetta tale obbligo?

Ci si chiede spesso quali siano effettivamente le sanzioni per mancato aggiornamento coordinatore sicurezza, ma bisogna interpretare al meglio la legge; prendiamo come esempio un professionista che è entrato in possesso del regolare attestato di 120 ore prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08.mancato aggiornamento coordinatore sicurezza

In questo caso se il soggetto non ha effettuato l’aggiornamento previsto, entro il 15 Maggio 2013, non potrà assolutamente lavorare come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fino chiaramente al momento in cui avrà raggiunto le 40 ore che sono previste per legge.

Molti temono che si possa perdere l’abilitazione, ma non è così, vi è semplicemente una sospensione nel poter esercitare il proprio lavoro, ma dal momento in cui l’aggiornamento sarà completato, tutto tornerà alla normalità.

Le 40 ore di aggiornamento devono essere espletate nella loro totalità, questo significa che non si possono accumulare assenze; c’è una bella differenza con l’abilitazione per coordinatore di sicurezza, a partire dal fatto che qui parliamo di un percorso di ben 120 ore e le norme prevedono che il soggetto in questione possa saltare un certo numero di ore, ma negli aggiornamenti questo non ha lo stesso valore.

Durata degli aggiornamenti

Il quadro normativo non ammette ignoranza in merito, ecco dunque che per i corsi di formazione la frequenza dovrà essere almeno del 90%, mentre per l’aggiornamento di 40 ore si deve collezionare il 100% di presenze.

Può sembrare complesso, ma se pensiamo che l’aggiornamento può essere distribuito nell’arco dei 5 anni capirete bene che questo è fattibile, ecco perchè tutti coloro che non hanno raggiunto le 40 ore non possono esercitare l’attività di coordinatore.

L’articolo 98 del decreto in parola è davvero chiaro in merito, quindi non fatevi trovare impreparati, la formazione, così come anche l’aggiornamento è molto importante al giorno d’oggi!

aggiornamento rspp come fare

Molti sono coloro che ignorano l’importanza della figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nel mondo del lavoro, obbligatoria in qualunque azienda in cui siano presenti lavoratori o categorie simili, come ad esempio tirocinanti, stagisti e apprendisti.

In quanto categoria professionale necessaria al funzionamento e alla salute dell’ambito lavorativo, stando alle ultime modifiche al Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08), anche gli RSPP sono tenuti a seguire un corso di aggiornamento.

La necessità di un corso di aggiornamento RSPP, che dovrà durare 40 ore, viene dalle novità inserite nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, col quale si definiscono durata e contenuti della formazione.

In particolare, il corso si propone di aggiornare gli RSPP su tutte le nuove norme varate dal governo e i regolamenti applicati dalle regioni.

Obiettivi Professionali

Il corso di aggiornamento RSPP 40 ore, che si rivela pertanto obbligatorio e necessario per tutti i settori, si pone come guida per tutti coloro che svolgono incarichi come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il corso si pone come obiettivo di fornire i mezzi ai professionisti che continuare a svolgere il proprio lavoro anche alla luce delle nuove normative.

In sostanza, spiega a chi è già veterano del settore, cosa c’è di nuovo, di quali leggi bisogna preoccuparsi e quali invece sono state modificate, abrogate o sostituite.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Obiettivi Formativi

Il corso di aggiornamento per RSPP ha lo scopo di rinfrescare, per così dire, le nozioni apprese durante gli anni, alla luce delle nuove normative, dunque di aggiornare i professionisti del settore in materia di prevenzione e protezione, offrendo loro anche un approccio concreto alle nuove leggi.

Il corso di aggiornamento è rivolto agli RSPP di qualunque settore, senza nessuna esclusione, ed è obbligatorio, per cui non è possibile evitarlo.

D’altra parte, è, invece possibile, scegliere il modo in cui seguirlo: il corso è erogato prevalentemente in modalità e-learning, con lezioni online, ed è possibile, eventualmente scaricare le dispense per adeguarne la frequenza alle proprie tempistiche.

Ciascun corso di aggiornamento RSPP rilascia un attestato di partecipazione che potrà poi essere esibito in sede di lavoro.

Come dicevamo, la modalità del corso è online, quindi l’unico limite che si pone, in questo caso, sono gli orari nei quali si è disponibili a seguire il corso, ci si può quindi comodamente organizzare riguardo i tempi e i modi in cui seguirlo.