Le legge n. 215/2021 ha introdotto diverse modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo le modalità di nomina e gli obblighi in capo al Preposto.
Cosa cambia e quali aspetti considerare fondamentali:
Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro
Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:
“Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Dunque a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo, penalmente sanzionato, di nominare formalmente il Preposto, anche se bisogna bene individuare quali attività non abbiano la necessità di nominare ora il Preposto in considerazione della loro struttura organizzativa.
Altra novità è rappresentata dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, considerando l’aumento di responsabilità che verterà su questo dipendente.
In particolare l’azione del preposto, servirà soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.
Il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
- Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- Interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
- Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di Preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.
Formazione del preposto: come cambia l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
Per quanto riguarda il preposto, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza o videoconferenza. Inoltre, l’aggiornamento formativo sarà biennale e non più quinquennale.