Crediti Formativi Architetti: come ottenerli

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Per il triennio 2020/2022 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha introdotto alcune novità per quanto concerne la formazione continua degli iscritti e, quindi, per l’acquisizione dei crediti formativi necessari

Lo scorso 1° gennaio è iniziato il triennio formativo 2020/2022 per gli architetti iscritti all’Albo professionale e con esso sono entrate in vigore delle nuove linee guide che disciplinano l’obbligo di formazione dei professionisti.

In particolare, per quanto concerne la formazione continua, e quindi l’acquisizione dei crediti formativi professionali (Cfp), è stata eliminata la possibilità di esenzione dall’obbligo formativo per tutti coloro che effettuano la reiscrizione dopo 5 anni e sono stati inseriti nella lista dei Cfp validi anche la partecipazione a corsi di progettazione o a concorsi di progettazione in veste di membri di giuria, se nominati dagli stessi ordini.

Resta invece invariato il numero di crediti formativi professionali che gli architetti devono conseguire nel corso del triennio, ovvero 60 Cfp di cui 12 dedicati alla deontologia e alle discipline ordinistiche.

Inoltre, come per il precedente triennio di formazione, non è previsto un numero di crediti minimo annuale da ottenere e sono ritenuti validi al fine dell’aggiornamento professionale i Cfp ottenuti con:

  • Corsi frontali, corsi di formazione a distanza (FAD), conferenze, workshop e incontri accreditati presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)
  • Corsi in autocertificazione, come ad esempio i corsi di aggiornamento sulla sicurezza
  • Altre attività segnalate dal CNAPPC o dagli Ordini Territoriali, come mostre, fiere, realizzazione di saggi tecnico-professionale, per un numero massimo di 15 crediti formativi nel triennio

Per quanto concerne i corsi che danno diritto ai crediti formativi per gli architetti è bene precisare che questi possono essere organizzati, oltre che da Ordini di Categoria e Collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da enti privati e pubblici, previa autorizzazione dei Consigli nazionali degli Ordini o dei Collegi e su parere favorevole del Ministero di competenza.

Crediti Formativi per Architetti: come conseguirli

Come noto, i Crediti Formativi Professionali (CFP) sono lo “strumento” con i quali si tiene traccia dell’adempimento dell’obbligo di formazione degli architetti iscritti all’Albo, senza i quali dunque non è possibile continuare a esercitare la professione.

Ma come ottenere i CFP architetti?

Come visto precedentemente, è possibile conseguire i crediti formativi professionali per architetti prendendo parte a diversi tipi di attività considerate di aggiornamento ed erogate con modalità differenti, dalla formazione in aula a quella a distanza.

Nel dettaglio, quindi, è possibile ottenere i Cfp architetti partecipando a corsi frontali o a corsi online in FAD sincrona e asicrona, a seminari, stage e conferenze riconosciuti dal CNAPPC o dagli Ordini Territoriali, a master universitari e dottorati di ricerca o a visite tecniche abilitanti.

E’ importante, però, verificare che i corsi, in aula o a distanza, siano erogati da enti riconosciuti e accreditati e che le attività formative siano attinenti all’attività professionale e quindi riguardanti materie come la pianificazione, l’architettura, la conservazione, la gestione della professione, il paesaggio, la deontologia professionale e le discipline ordinistiche.

Va ricordato che tutti gli architetti che non adempiono all’obbligo di formazione, e che quindi non conseguono nel triennio i 60 Cfp previsti, sono soggetti a sanzioni quali la censura per una mancanza di crediti minore o pari a 12 Cfp, e la sospensione, per una mancanza di crediti formativi superiore a 12 Cfp.

I 60 crediti formativi professionali vanno acquisiti entro il 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale verranno effettuate le verifiche sulla formazione degli iscritti.

In ultimo, bisogna precisare che gli architetti soggetti all’obbligo di formazione continua possono presentare domanda di esonero nei seguenti casi:

  • Maternità, paternità, adozione
  • Infortunio o grave malattia
  • Docenti universitari a tempo pieno
  • Iscritti non esercitanti la professione da almeno 3 anni ininterrotti

L’obbligo di formazione continua per gli architetti cessa invece al compimento dei 70 anni.

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