Crediti formativi architetti: obbligo formativo e scadenze

crediti formativi architetti

Con il DPR 137/2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, è stato introdotto anche per gli Architetti l’obbligo di aggiornamento professionale triennale.

I professionisti dovranno acquisire 60 crediti formativi professionali (corsi con crediti formativi per architetti) nell’arco di un triennio, attraverso corsi di formazione, seminari, master ecc.

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto:

  • Architettura;
  • Gestione della professione;
  • Deontologia e discipline ordinistiche (per almeno 12 crediti)
  • Paesaggio;
  • Conservazione.

E’ prevista una deroga all’obbligo formativo solo:

  • Per neo iscritti all’albo, per cui l’obbligo formativo decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione,
  • Per coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine, per cui è prevista l’esenzione totale dall’obbligo.

Per tutti gli altri invece, il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una censura da parte del Consiglio di disciplina se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dell’attività, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Gli enti di formazione (c.d. soggetti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio Nazionale Architetti, perché siano riconosciuti i relativi crediti.

In genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, di cui 4 in deontologia e discipline ordinistiche, per garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Nelle linee guida del CNAPPC è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sulla piattaforma Im@teria, il portale degli architetti, in cui poter monitorare il proprio aggiornamento professionale e i relativi crediti acquisiti e, avendo avuto cura di informare il proprio Ordine territoriale.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Come si vede, con la normativa del 2012 diventa di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale: in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

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