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architetti crediti formativi come ottenerli

Per il triennio 2020/2022 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha introdotto alcune novità per quanto concerne la formazione continua degli iscritti e, quindi, per l’acquisizione dei crediti formativi necessari

Lo scorso 1° gennaio è iniziato il triennio formativo 2020/2022 per gli architetti iscritti all’Albo professionale e con esso sono entrate in vigore delle nuove linee guide che disciplinano l’obbligo di formazione dei professionisti.

In particolare, per quanto concerne la formazione continua, e quindi l’acquisizione dei crediti formativi professionali (Cfp), è stata eliminata la possibilità di esenzione dall’obbligo formativo per tutti coloro che effettuano la reiscrizione dopo 5 anni e sono stati inseriti nella lista dei Cfp validi anche la partecipazione a corsi di progettazione o a concorsi di progettazione in veste di membri di giuria, se nominati dagli stessi ordini.

Resta invece invariato il numero di crediti formativi professionali che gli architetti devono conseguire nel corso del triennio, ovvero 60 Cfp di cui 12 dedicati alla deontologia e alle discipline ordinistiche.

Inoltre, come per il precedente triennio di formazione, non è previsto un numero di crediti minimo annuale da ottenere e sono ritenuti validi al fine dell’aggiornamento professionale i Cfp ottenuti con:

  • Corsi frontali, corsi di formazione a distanza (FAD), conferenze, workshop e incontri accreditati presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)
  • Corsi in autocertificazione, come ad esempio i corsi di aggiornamento sulla sicurezza
  • Altre attività segnalate dal CNAPPC o dagli Ordini Territoriali, come mostre, fiere, realizzazione di saggi tecnico-professionale, per un numero massimo di 15 crediti formativi nel triennio

Per quanto concerne i corsi che danno diritto ai crediti formativi per gli architetti è bene precisare che questi possono essere organizzati, oltre che da Ordini di Categoria e Collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da enti privati e pubblici, previa autorizzazione dei Consigli nazionali degli Ordini o dei Collegi e su parere favorevole del Ministero di competenza.

Crediti Formativi per Architetti: come conseguirli

Come noto, i Crediti Formativi Professionali (CFP) sono lo “strumento” con i quali si tiene traccia dell’adempimento dell’obbligo di formazione degli architetti iscritti all’Albo, senza i quali dunque non è possibile continuare a esercitare la professione.

Ma come ottenere i CFP architetti?

Come visto precedentemente, è possibile conseguire i crediti formativi professionali per architetti prendendo parte a diversi tipi di attività considerate di aggiornamento ed erogate con modalità differenti, dalla formazione in aula a quella a distanza.

Nel dettaglio, quindi, è possibile ottenere i Cfp architetti partecipando a corsi frontali o a corsi online in FAD sincrona e asicrona, a seminari, stage e conferenze riconosciuti dal CNAPPC o dagli Ordini Territoriali, a master universitari e dottorati di ricerca o a visite tecniche abilitanti.

E’ importante, però, verificare che i corsi, in aula o a distanza, siano erogati da enti riconosciuti e accreditati e che le attività formative siano attinenti all’attività professionale e quindi riguardanti materie come la pianificazione, l’architettura, la conservazione, la gestione della professione, il paesaggio, la deontologia professionale e le discipline ordinistiche.

Va ricordato che tutti gli architetti che non adempiono all’obbligo di formazione, e che quindi non conseguono nel triennio i 60 Cfp previsti, sono soggetti a sanzioni quali la censura per una mancanza di crediti minore o pari a 12 Cfp, e la sospensione, per una mancanza di crediti formativi superiore a 12 Cfp.

I 60 crediti formativi professionali vanno acquisiti entro il 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale verranno effettuate le verifiche sulla formazione degli iscritti.

In ultimo, bisogna precisare che gli architetti soggetti all’obbligo di formazione continua possono presentare domanda di esonero nei seguenti casi:

  • Maternità, paternità, adozione
  • Infortunio o grave malattia
  • Docenti universitari a tempo pieno
  • Iscritti non esercitanti la professione da almeno 3 anni ininterrotti

L’obbligo di formazione continua per gli architetti cessa invece al compimento dei 70 anni.

crediti formativi professionali

I crediti formativi professionali hanno una grande importanza, perchè in un certo senso dimostrano, certificano che il soggetto interessato ha acquisito una certa conoscenza, così da poter continuare a far parte del suo Albo Professionale.

Da qui però dobbiamo distinguere 3 tipologie di crediti:

  • Crediti formativi scolastici | CFS: sono molto conosciuti perchè abbracciano le scuole secondarie di secondo grado, ed aiutano gli studenti stessi ad ottenere i punteggi che andranno ovviamente ad influire sul voto di maturità.
  • Crediti formativi universitari | CFU: i ragazzi li utilizzano per una giusta organizzazione dei propri piani di studio, ma sono chiaramente obbligatori per chi dovrà completare il percorso universitario e conseguire la laurea.
  • Crediti formativi professionali | CFP: rappresentano un must, semplicemente perchè grazie a questi si riesce ad assolvere all’obbligo di una buona formazione professionale continua.

I Crediti Formativi Professionali, sono quindi obbligatori, abbracciano categorie specifiche, come ad esempio gli ingegneri, oppure architetti, geometri, avvocati e periti, dimostrano in un certo senso che gli aggiornamenti sono stati fatti, così come anche tutti gli approfondimenti utili per un professionista iscritto all’Albo.

E’ importante avere a mente che tali figure devono tenersi aggiornate per esercitare la propria professione, quindi i crediti forniscono a tutti gli effetti una certificazione delle proprie conoscenze e competenze.

Come si ottengono i CFP?

Come avrai già capito questi crediti si otterranno partecipando a corsi specifici, così come anche a convegni e master, insomma, ci sono tante opportunità, quel che conta è restare sempre aggiornati e rispettare determinati obblighi.

formazione a distanza

Non male nemmeno la formazione a distanza, esistono, infatti, alcuni corsi FAD molto interessanti e chiunque ne potrà usufruire tranquillamente grazie ad una Piattaforma E-Learning; è la scelta giusta per tante persone, perchè senza grandi rinunce riescono ad organizzare nel modo giusto il proprio percorso di studi, scegliendo gli orari giusti in base a quelli che sono i propri impegni.

Il bello dei corsi FAD è che il diretto interessato potrà studiare da ogni parte del mondo, gli basterà semplicemente avere tra le mani un dispositivo, con una buona connessione ad internet, ed il gioco è fatto!

A volte si prende un po’ la cosa sottogamba, ma è importante tenere ben a mente che qui stiamo parlando di Formazione Continua e che questa per la legge italiana e obbligatoria; facciamo infatti riferimento al D.P.R. 137/2012 numero 137, dove si discute chiaramente il tutto, soprattutto si sottolineano gli obblighi del professionista.

Se il soggetto in questione non raggiungerà il numero di Crediti Formativi stabilito, si troverà in una posizione alquanto scomoda, perchè proprio da quel momento avrà commesso un illecito disciplinare.

A tal riguardo gli effetti non sono nemmeno tanto leggeri, semplicemente perchè a volte si arriva persino a rischiare la radiazione dall’Ordine, così come anche dall’Albo a cui si appartiene, quindi bisognerebbe considerare con la massima attenzione questi aspetti, per evitare di ritrovarsi poi in situazioni spiacevoli.

D’altro canto al giorno d’oggi i Crediti Formativi si possono acquisire in tanti modi, esistono anche corsi accreditati che vengono organizzati da enti riconosciuti e che mettono sempre al primo posto sia la formazione, che l’aggiornamento professionale!

 

aggiornamento per coordinatore della sicurezza

In base al D.lgs. 81/08, gli aggiornamenti per i professionisti di vari settori, una volta facoltativi, sono diventati obbligatori.

Questo include anche categorie meno note come i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporali e mobili.

Ciascun professionista deve infatti effettuare un aggiornamento di almeno 40 ore ogni 5 anni.

Questa legge ha lo scopo di assicurarsi chi si deve occupare della sicurezza nei cantieri possa farlo con cognizione di causa. Dopotutto le normative sulla sicurezza nei cantieri vengono aggiornate costantemente, quindi perché lasciare indietro i professionisti del settore?

Un particolare che va messo in conto è che, vista la natura obbligatoria del corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, la mancata partecipazione, allo scadere dei 5 anni prestabiliti, comporta una sospensione del titolo, fino a quando non viene seguito il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza.

corso di aggiornamento per coordinatori

Obiettivi Professionali del corso

Che cosa offre un corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri mobili e immobili? Beh, tanto per cominciare, offre nuove prospettive sul genere di lavoro finora svolto o che si intende intraprendere. Come già anticipato, poi, il corso si propone di formare i professionisti del settore, offrire loro gli strumenti per comprendere e applicare le nuove leggi che sono state varate. La figura si occupa della programmazione, della gestione, dei rischi e della salvaguardia di tutti coloro che lavorano al cantiere, quindi è sua la responsabilità di fare in modo che sia tutto in regola.

Obiettivi Formativi

Il Corso di Aggiornamento Per Coordinatore della Sicurezza nasce per aggiornare o formare i tecnici in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, offrendo informazioni dettagliate sull’analisi dei rischi, la buona tecnica, le metodologie per l’organizzazione dei cantieri, oltre che per quanto riguarda le regole dei piani di sicurezza e le nuove normative.

Chi è tenuto a partecipare al corso

Sono tenuti a partecipare al corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza:

  • tutti coloro che sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri e che sono tenuti a effettuare l’aggiornamento quinquennale istituito dal D.lgs. 81/08;
  • coordinatori della sicurezza in fase di progettazione o coordinatori per la progettazione (CSP);
  • coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatori per l’esecuzione (CSE)

Dove effettuare il corso di aggiornamento

È possibile seguire il corso di aggiornamento per responsabili della sicurezza nei cantieri anche online. Come dicevamo, la modalità del corso è online, quindi l’unico limite che si pone, in questo caso, sono gli orari nei quali si è disponibili a seguire il corso, ci si può quindi comodamente organizzare riguardo i tempi e i modi in cui seguirlo.

formazione professionale ingegneri

Gli ingegneri rappresentano una categoria importante, ma per riuscire ad esercitare al meglio tale professione sarà fondamentale investire in una buona formazione professionale; bisogna tener conto del fatto che per poter esercitare si deve essere in possesso di 30 CPF, ovvero Crediti Formativi Professionali, una buona base da cui partire!

Tutti gli iscritti sono tenuti a formarsi, ogni anno ed in perfetta autonomia, in questo modo saranno pur sempre in grado di veder crescere e chiaramente accumulare i propri CFP; esiste un limite annuale di cui si dovrà tener conto e questo ammonta a 120 CFP.

Cosa succede quando ci si iscrive all’Albo?

Beh solitamente gli ingeneri hanno diritto ad alcuni benefici, in molti purtroppo non li conoscono, cerchiamo quindi di schiarirvi le idee:

  • Per tutti coloro che si iscrivono in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo formativo, ci sarà un accredito di ben 60 CFP.
  • Per chi si iscrive, per la prima volta all’Albo, ed entro 2 anni dall’abilitazione, sarà previsto un accredito di ben 90 CFP.
  • Sono riconosciuti, invece, 60 CFP a tutti coloro che si sono iscritti per la prima volta, in una fascia di tempo che va dai 2 ai 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione.
  • Se si oltrepassano i 5 anni dall’abilitazione e ci si iscrive per la prima volta all’Albo, vi sarà un accredito di 30 CFP.

Ovviamente la formazione è fondamentale, questo perché se un ingegnere decide di esercitare la sua professione senza aver seguito corsi di aggiornamento, può rischiare di essere deferito dal Consiglio dell’Ordine territoriale, andando anche incontro a sanzioni variabili.

Ma come, un ingegnere può ottenere i suoi CFP?

I crediti formativi ingegneri si ottengono con l’aggiornamento, questo è chiaro, ma è pur vero che lo si potrà fare seguendo specifici corsi di formazione continua CNI, considerando che le attività proposte solitamente si possono suddividere in 3 differenti tipologie, ovvero:

  • Formazione non formale;
  • Formazione informale;
  • Formazione formale.

Partendo proprio dalla Formazione Non Formale, ci troviamo di fronte a corsi e seminari, ovviamente riconosciuti, ma non solo, perchè sono inclusi anche convegni, particolari conferenze e svariati eventi che solitamente vengono anche citati dal CNI.

Si intendono anche le partecipazioni a stages formativi, che hanno un gran valore al giorno d’oggi, così come anche le visite tecniche, chiaramente qualificate.

Esiste poi la cosiddetta Formazione Informale, in tal caso si fa riferimento ad attività di aggiornamento legate alla propria professione, queste ovviamente devono essere dimostrabili.

Si aggiungono anche le pubblicazioni, quel che conta è che siano come sempre qualificate, poi ci sono i brevetti ed interventi di carattere sociale / umanitario, ma anche la partecipazione, all’interno di una commissione negli Esami di Stato.

Si conclude con la Formazione Formale, in tal caso le attività indicate sono per lo più riconducibili a master di primo e secondo livello, così come anche ai dottorati di ricerca, ma non solo, perchè grande importanza verrà data anche alla frequenza dei corsi universitari, dove indubbiamente non dovrà certo mancare l’esame finale.

 

Aggiornarsi oggi è davvero semplice per un Ingegnere, non trovi?