Nuovo Accordo Stato-Regioni Sicurezza sul Lavoro: dal 24 maggio 2026 scatta l’obbligo totale. Cosa cambia per le aziende
Il conto alla rovescia è ormai giunto al termine. Il 24 maggio 2026 rappresenta una data spartiacque per il sistema italiano della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Da questo giorno, infatti, si conclude ufficialmente il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025).
Per Datori di Lavoro, RSPP e Lavoratori l’adeguamento non è più un’opzione o un progetto futuro: da questa data, qualsiasi corso erogato non conforme al nuovo Accordo esporrà l’azienda a gravissimi profili sanzionatori e a responsabilità di rilievo penale e amministrativo.
Ecco una guida completa alle principali novità e agli adempimenti urgenti da mettere in atto immediatamente.
Fine della transizione: validi solo i corsi conformi e stangata sulle sanzioni
A partire dal 24 maggio 2026 sono ammessi esclusivamente corsi conformi al nuovo Accordo 59/2025. Qualsiasi percorso formativo avviato o erogato secondo le previgenti normative (ASR 2011, 2012, 2016) non produce più alcun effetto giuridico valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La mancata conformità formativa configura una violazione diretta che espone il Datore di Lavoro alle sanzioni previste dall’art. 55 del Testo Unico. I profili di rischio economico e penale sono pesanti:
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Mancata formazione del lavoratore, dirigenti e preposti (Art. 37): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.474 a 6.388 euro.
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Sanzione aggiuntiva (Allegato I): 300 euro di multa per ciascun lavoratore non formato.
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Effetto moltiplicatore (Art. 55, comma 6-bis): le sanzioni raddoppiano se la violazione riguarda più di 5 lavoratori; triplicano se i lavoratori coinvolti sono più di 10.
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Sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi più gravi di reiterazione o gravità (Allegato I).
Oltre alle sanzioni dirette, la non conformità ridefinisce il concetto di “colpa organizzativa” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In caso di infortunio grave, sarà estremamente difficile per l’azienda dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di gestione della sicurezza.
Nota di eccezione: I Datori di Lavoro beneficiano di una finestra temporale più ampia. Il nuovo corso obbligatorio di 16 ore a loro destinato potrà essere completato entro il 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo).
Formazione Preposti: addio definitivo all’e-learning e aggiornamento biennale
È probabilmente la novità dall’impatto operativo più dirompente. Il legislatore ha stabilito che la formazione asincrona (e-learning) non è adeguata a sviluppare le competenze di vigilanza richieste a questa figura cruciale.
Dal 24 maggio 2026, la formazione del preposto cambia radicalmente:
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Modalità di erogazione: Escluso tassativamente l’e-learning. Sono ammesse solo le lezioni in aula (presenza fisica) o in videoconferenza sincrona (con interazione bidirezionale verificabile).
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Durata del corso base: sale a 12 ore (rispetto alle vecchie 8 ore).
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Frequenza di aggiornamento: diventa biennale (e non più quinquennale).
Attrezzature di lavoro: si allarga il perimetro delle abilitazioni
In attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo estende l’obbligo di abilitazione formativa specifica (“patentino”) a macchinari finora esclusi dall’Accordo del 2012 ma massicciamente presenti nelle aziende.
Le nuove attrezzature che richiedono una formazione specifica conforme ai nuovi standard sono:
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Carroponte (logistica pesante e industria metalmeccanica)
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Macchine raccogli frutta (settore agricolo)
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Caricatori per movimentazione materiali (CMM)
I corsi effettuati prima del 24 maggio 2025 su queste attrezzature rimangono validi solo se i programmi svolti rispecchiano integralmente i contenuti del nuovo Accordo. In caso contrario, la formazione va ripetuta da zero.
Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento
Le attività in silos, cisterne, vasche e camere ipogee rimangono sotto la lente d’ingrandimento per l’alto tasso di infortuni mortali. Il nuovo Accordo supera le indicazioni generiche del DPR 177/2011 introducendo specifiche puntuali.
Dal 24 maggio 2026:
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Saranno validi solo i percorsi progettati secondo l’Accordo 2025.
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È obbligatoria una formazione integrata che comprenda l’addestramento pratico sui DPI di terza categoria, l’uso di sistemi di salvataggio e le procedure operative di emergenza ed evacuazione.
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Diventa fondamentale un audit dei fascicoli formativi pregressi per dimostrare documentalmente, in caso di ispezione, la coerenza dei corsi passati con i nuovi standard stringenti.







