Formazione dei lavoratori: entro quanto tempo il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare i propri dipendenti secondo l’articolo 37 del D.Lgs 81/08

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La formazione dei lavoratori appena assunti in un’azienda è obbligatoria, come previsto dal D.Lgs 81/08.

In particolare, l’articolo 37 del Decreto enuncia che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

E’ fondamentale che i lavoratori siano istruiti, al fine di acquisire competenze inerenti ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza oltre che ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione dei neoassunti è quindi un passaggio obbligatorio, che riduce al massimo il rischio di incidenti e disguidi sul posto di lavoro e che prepara i nuovi lavoratori a operare in un ambiente sicuro. Riducendo al minimo il rischio di incidente, inoltre, è più semplice evitare spese eccessive per l’azienda che può, quindi, ottimizzare la produttività.

Vediamo, quindi, gli obblighi del datore di lavoro secondo l’articolo 37 del D. Lgs 81/08.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la formazione dei lavoratori secondo il D.Lgs 81/08?

Nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 emerge l’obbligo per il datore di lavoro di formare i neo assunti anteriormente all’assunzione. Tuttavia, questo non è sempre possibile.

Il datore di lavoro, in questo caso, deve quindi formare i propri lavoratori entro un massimo di 60 giorni dopo l’assunzione. Questo solo se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità di stabilire il percorso di formazione di ogni lavoratore prima dell’assunzione.

Il lavoratore deve quindi concludere il suo percorso di formazione entro questo lasso di tempo. I corsi devono avvenire durante l’orario di lavoro e non possono comportare costi a carico dei lavoratori.

Il consiglio è quello di cominciare il percorso formativo prima dell’effettivo inserimento in azienda.

I corsi vengono svolti da una persona esperta e, come già accennato, sul luogo di lavoro. In alternativa, la formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Sanzioni per inadempimento

Nell’art. 55 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 81/08 sono enunciate le normative in caso di mancata formazione del lavoratore entro il tempo stabilito. Il Datore di Lavoro può incorrere in sanzioni molto pesanti. In particolare, sono previsti l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Quando è necessario formare i lavoratori

La formazione dei lavoratori sulla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro non deve essere soltanto impartita al momento della costituzione del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente, ma anche quando il lavoratore cambia mansione, sede di lavoro o quando vengono inseriti in azienda nuovi macchinari.

Inoltre, secondo il comma 6 dell’articolo 37, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

L’articolo 37 del D.Lgs 81/08 parla, infine, dei contenuti dei corsi di formazione. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.