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apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro con carattere formativo: infatti, all’interno di un ambiente di lavoro, l’apprendista svolge un compito e viene retribuito per questo, ma si sottopone anche a ore di formazione attraverso l’ascolto di colleghi, superiori e altre figure professionali, interne o esterne all’azienda.

La formazione, in particolare, prevede una durata variabile in base alla tipologia di apprendistato, come vedremo fra poco. Avviene inoltre: tramite l’affiancamento di un tutor, con brevi corsi interni all’azienda o con incontri che si svolgono all’esterno, presso strutture formative specializzate.

L’obiettivo dell’apprendistato è quello di garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali inerenti al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

Differenze tra stage e apprendistato

Sia stage che apprendistato sono rivolti a giovani studenti che entrano nel mondo del lavoro e devono imparare una professione. Tuttavia, persistono delle differenze:

  • il tirocinio non è un contratto di lavoro, mentre l’apprendistato sì
  • lo stage è il consolidamento di abilità acquisite durante il percorso scolastico, mentre l’apprendistato è l’inserimento in una realtà aziendale attraverso la formazione
  • lo stage non prevede un diritto alla retribuzione, mentre l’apprendistato sì
  • lo stage non prevede diritti a ferie, malattia, maternità ecc. l’apprendistato sì

Tipi di apprendistato

In Italia, esistono tre tipi di apprendistato:

  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Questo modello permette di proseguire gli studi mentre ci si forma all’interno di una realtà aziendale. La durata massima per questo apprendistato è di quattro anni e accompagna il giovane fino al conseguimento del diploma. Possono essere considerati apprendisti i ragazzi dai 15 ai 25 anni d’età
  2. Apprendistato professionalizzante. Consente di qualificarsi per una precisa mansione e può durare massimo 5 anni. I giovani che possono essere assunti tramite questa modalità hanno età compresa tra i 17 (solo in caso di possesso di qualifica professionale, altrimenti l’età minima è 18 anni) e i 29 anni.
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca. Viene utilizzato per conseguire diversi livelli di titoli di studio, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Le età di assunzione sono le stesse dell’apprendistato professionalizzante.

Durata e retribuzione dell’apprendistato

La retribuzione di un contratto di apprendistato varia in base a dei criteri:

  • alla tipologia dell’apprendistato (2 mila euro all’anno nel caso di minorenni e di 3 mila per i maggiorenni per l’apprendistato qualificante, 60% della retribuzione prevista per il proprio livello di assunzione per quello professionalizzante e in base al livello di inquadramento nel caso dell’apprendistato di ricerca);
  • alla qualifica da conseguire;
  • alla mansione.

La retribuzione, comunque, è destinata ad aumentare fino a raggiungere quella di un lavoratore qualificato. Il trattamento fiscale dell’apprendista è agevolato perché prevede un’aliquota ridotta. All’apprendista, come accennato poco fa, spettano i diritti di tutti gli altri lavoratori dipendenti: copertura assistenziale e previdenziale, ammortizzatori sociali, ferie, malattie ecc.

Anche la durata dell’apprendistato varia in base alle tre tipologie, alle qualifiche ed esperienze. Per esempio, l’esperienza lavorativa potrebbe durare meno se l’apprendista è particolarmente qualificato. Oppure, chi deve acquisire una qualifica necessita di soli tre anni di apprendistato, mentre chi deve essere abilitato a svolgere una professione ha bisogno anche di cinque anni.

Inoltre, istituzioni scolastiche e Regioni possono intervenire nella decisione della durata di alcuni tipi di apprendistato. Anche l’azienda potrebbe decidere di prolungare o abbreviare il periodo di permanenza in base alle esigenze del lavoratore.

stop covid 19

Dal 18 maggio quasi tutte le aziende e le attività commerciali hanno ripreso la loro attività.

La riapertura è stata però subordinata al rispetto di rigorose regole di distanziamento sociale e disinfezione continua dei locali, oltre, ovviamente, ad una sanificazione completa prima dell’apertura. Il datore di lavoro deve portare a conoscenza i propri dipendenti di tutte le regole che devono essere rispettate sul luogo di lavoro.

Elenchiamo qui di seguito, le più importanti

  • Gli ingressi in azienda dovranno essere contingentati per evitare assembramenti, quindi ampliare i turni di lavoro, per far sì che in uno stesso posto permangano poche persone e ben distanziate fra loro. Se necessario si dovrà quindi rimodulare la produzione.
  • Dovrà essere giornalmente misurata la temperatura corporea a tutto il personale e i visitatori e contattare tempestivamente il medico in caso di manifestazione febbrile.
  • Riguardo l’accesso di fornitori esterni e visitatori in azienda, dovrà essere definita la procedura di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo i contatti fra gli individui.
  • Prima di riaprire, ogni azienda dovrà provvedere alla sanificazione dei locali. Sanificare vuol dire porre in essere tutti quei procedimenti atti alla distruzione di virus e agenti patogeni, non si tratta quindi di una semplice pulizia. È opportuno rivolgersi ad aziende che abbiano i requisiti e le autorizzazioni per fare sanificazione, che possono esercitare l’attività (codice Ateco 81.29.10) e che sono abilitate al rilascio della relativa certificazione.
  • Punto importantissimo sono i dispositivi di protezione individuale, ogni lavoratore dovrà indossare mascherine, guanti e, ove necessario, visiere protettive.
  • Le postazioni di lavoro con PC devono essere separati con pannelli in plexiglass di dimensioni tali da garantire la distanza interpersonale.

Per assicurare il rispetto delle regole, nelle aziende verrà costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Se ogni cittadino si atterrà scrupolosamente alle regole, si può ben sperare di lasciarci questa pandemia alle spalle e ritornare a far crescere e prosperare il nostro sistema produttivo.

gara di appalto salerno

Si tratta di una procedura aperta secondo quanto previsto dall’articolo 60 del nuovo Codice degli appalti con un valore intorno ai 18 milioni di euro

È stata pubblicata il 21 settembre la gara di progettazione per la realizzazione del nuovo Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La Regione Campania, attraverso So.Re.Sa. Spa in qualità di stazione appaltante ausiliare, ha pubblicato il bando per la progettazione del nuovo complesso ospedaliero che avrà le caratteristiche di un policlinico universitario, e che offrirà servizi di un Dea di secondo livello con una potenzialità di circa 716 posti letto. Il nuovo ospedale prenderà il posto dell’attuale “plesso Ruggi”. Si tratta di una procedura aperta secondo quanto previsto dall’articolo 60 del nuovo Codice degli appalti con un valore intorno ai 18 milioni di euro, e potranno parteciparvi professionisti del settore, da soli o in associazione temporanea, che rientrino nei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il nuovo ospedale di Salerno è un’opera decisiva considerando che l’attuale struttura per i propri limiti è destinata alla chiusura – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca. Si tratta di una scelta coraggiosa.

Trovare complessivamente risorse per 400 milioni di euro per questa realizzazione è stato davvero un miracolo. Seguiremo con attenzione tutti i passaggi amministrativi fino alla realizzazione dell’opera, che diventa parte essenziale della rete ospedaliera regionale insieme all’Ospedale del Mare e al Policlinico di Caserta.

Fonte: UnioneArchitetti.com

Per la sicurezza sul lavoro scattano gli aumenti per le sanzioni del 1,9%, rivalutazione effettuata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Aumenti sanzioni dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2018, le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, saranno rivalutate nella misura del 1,9%, come previsto dal d.lgs. n° 81/2000.

Il decreto direttoriale n° 12 del 6 giugno 2018 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stabilito, appunto, la rivalutazione delle sanzioni riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo è il secondo aumento quinquennale come prevede il decreto n° 81/2008, modificato dal d.l. 76/2013 che ha previsto diverse novità.

Rivalutazione sanzioni ogni 5 anni

Le modifiche introdotte dal decreto legge e convertito in legge n° 99/2013 stabilisce sulla sicurezza che: “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.

Sicurezza sul lavoro: 1°luglio sanzioni più care

Ad effettuare la rivalutazione delle sanzioni è stato l’Ispettorato nazionale del lavoro individuato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione è stata presa nella misura dell’1,9% e partirà dal 1° luglio 2018.

L’effetto di tale rivalutazione renderà le sanzioni più onerose per i datori di lavoro che non si attengono al regolamento. Le multe più severe sono per le seguenti omissioni:

  • omissione da parte del datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi;
  • omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Le sanzioni per queste omissioni sale da 2.740 euro a 2.792 euro per quella minima e da 7.014 euro a 7.147 euro per quella massima.

Per sapere quanto ammonta l’aumento dei singoli casi si può fare riferimento alla tabella, di tutte le sanzioni, con le tariffe del 2013 e apportare in ogni caso l’aumento dell’1,9% come previsto dal decreto.

Gli aumenti verranno applicati alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023.

Fonte: NotizieOra.it