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Quali rischi valutare nei luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro mira a raccogliere informazioni circa tutte le fonti di pericolo presenti in un’impresa, azienda, attività, ufficio ecc. che possano causare danni alla salute dei lavoratori.

I rischi che un’azienda presenta sono diversi in base alle attività svolte. Per esempio, i lavoratori all’interno di un ufficio sono esposti a pericoli differenti rispetto a quelli di una falegnameria. Tuttavia, a prescindere dal tipo di attività, è obbligatorio che il datore di lavoro esamini attentamente i potenziali rischi presenti nella propria azienda.

Alla fine di questa valutazione, il datore di lavoro si impegna a redigere un documento, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) che va periodicamente aggiornato, ricorrendo determinate condizioni. Deve essere per legge registrato su un supporto informatico e contenere data certa e la firma del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, ove sia stato nominato.

Quali sono i rischi e i pericoli che vanno valutati nella redazione del DVR?

Pericoli e rischi legati al posto di lavoro

L’analisi e la valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro servono per garantire un ambiente di lavoro sicuro e lontano dai pericoli.

Innanzitutto, distinguiamo il rischio dal pericolo:

  1. Il rischio è il prodotto derivante dalla probabilità che accada un evento e le sue conseguenze;
  2. Il pericolo è un oggetto o una situazione che può recare danno.

Per realizzare il DVR è bene tenere conto di entrambi e comprendere quali siano i lavoratori maggiormente esposti. Rischi e pericoli su un luogo di lavoro dipendono dall’ambiente, dalle attrezzature, dalle attività svolte, dalle materie prime che si trattano, dalle condizioni del luogo, dai macchinari e molto altro.

Partendo da questa premessa, sono individuabili diversi rischi sul luogo di lavoro: meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, incendio ed esplosione, ergonomici, organizzativi, psico-sociali.

E’ bene non sottovalutare alcun dettaglio, mentre si esaminano questi possibili pericoli. Di alcuni, il datore di lavoro potrebbe non rendersene conto subito. Per esempio, un’areazione scorretta dell’ambiente di lavoro potrebbe causare influenza o raffreddori costanti nei lavoratori durante la stagione invernale.

E’ vero, non si tratta di un rischio grave come una contaminazione chimica o un incendio, ma va a nuocere alla salute del lavoratore e alla produttività dell’azienda.

E’ bene, dunque, non dare nulla per scontato e registrare nel DVR qualsiasi fonte di rischio o pericolo presente in azienda.

Aggiornamento DVR

Il documento di valutazione dei rischi è da aggiornare ogni volta che avvengono dei cambiamenti nell’ambiente di lavoro, trasferimenti, aggiunta di nuovi settori produttivi e molto altro.

Valutazione dei sistemi di prevenzione

Il DVR serve per predisporre strategie di prevenzione ed educazione del personale, affinché non si verifichino danni. E’ bene prendere le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ma anche la produttività dell’impianto.

Questo si traduce con corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’adozione di strumenti di protezione personale.

Queste misure vanno poi verificate e migliorate, con la conseguente modifica del Documento di Valutazione dei Rischi.

dvr covid-19

Ogni attività lavorativa, già prima dello stato di pandemia, doveva essere in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro e con la redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi), in cui rientra anche la valutazione dei rischi specifici. In questo periodo il dilemma di molte aziende è se aggiornare o meno il Documento di valutazione dei rischi o se affrontare solo la valutazione del rischio biologico in azienda. La risposta non può essere sicuramente univoca, vediamo un pò di attuare un ragionamento logico.

Ricordiamoci come nel nostro ordinamento una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore (gerarchia delle fonti del diritto), i DPCM non possono esulare i datori di lavoro all’applicazione del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

I Protocolli firmati nelle scorse settimane dalle parti sociali e promossi su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministri, non sono obbligatori ma un valido “strumento” per la tutela del datore di lavoro.

Quindi una prima affermazione è che tutte le aziende devono avere un DVR, inoltre, per una maggior tutela del datore di lavoro e dei lavoratori nel contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 tale documento deve essere integrato con un protocollo organizzativo. Se il protocollo organizzativo non modifica il processo produttivo o l’organizzazione aziendale a livelli significativi, per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o le misure di prevenzione e protezione, il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato.

Se in un’azienda sanitaria, il datore di lavoro o il dirigente ha provveduto a:

  • redigere il DVR;
  • Formare ed informare i lavoratori anche sul rischio biologico;
  • Addestrare i lavoratori all’uso dei DPI;
  • Valutare il rischio biologico endogeno

Possiamo concludere, anche in questo caso generico, che il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato, bisogna solo integrarlo con il rispetto del protocollo firmato dalle parti sociali. In ogni caso se proprio dobbiamo aggiornare i DVR facciamolo dopo aver applicato le misure atte al contrasto e il contenimento del VIRUS COVID-19.