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aggiornamento preposto

Le legge n. 215/2021 ha introdotto diverse modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo le modalità di nomina e gli obblighi in capo al Preposto.

Cosa cambia e quali aspetti considerare fondamentali:

Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

“Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Dunque a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo, penalmente sanzionato, di nominare formalmente il Preposto, anche se bisogna bene individuare quali attività non abbiano la necessità di nominare ora il Preposto in considerazione della loro struttura organizzativa.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, considerando l’aumento di responsabilità che verterà su questo dipendente.

In particolare l’azione del preposto, servirà soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

Il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

  • Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • Interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di Preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.

Formazione del preposto: come cambia l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda il preposto, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza o videoconferenza. Inoltre, l’aggiornamento formativo sarà biennale e non più quinquennale.

corsi video conferenza da casa

Con l’Italia ferma da più di un mese a causa di quest’epidemia di Coronavirus, la maggior parte degli imprenditori e dei loro dipendenti si ritrovano forzatamente a casa.

E’ importante in questo difficile momento non scoraggiarsi e, anzi, utilizzare questo tempo che inaspettatamente ci siamo trovati libero, per arricchire la nostra formazione professionale e il nostro bagaglio culturale. In questo la tecnologia ci viene in aiuto: con la videoconferenza è possibile infatti riprodurre un’aula in forma virtuale, con tutti i vantaggi che questa comporta, in termini di interazione col docente, partecipazione attiva, ecc.

Docente e discenti sono collegati contemporaneamente attraverso piattaforme dedicate e possono vedersi e interagire, proprio come durante una lezione di presenza. A proposito delle imprese, si possono espletare in videoconferenza tutti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

Quali corsi di formazione si possono fare in videoconferenza?

Vi rientrano i corsi di:

E’ possibile anche fare in videoconferenza i corsi PES/PAV/PEI Addetti ai lavori elettrici, obbligatorio per tutti coloro che lavorano sugli impianti elettrici, nonché il corso per Responsabili e Addetti alla manutenzione di Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT, anche questi obbligatori per legge.

Chiaramente la videoconferenza è prevista solo per quei corsi interamente teorici o, nel caso di corsi con parte teorica e parte pratica, la videoconferenza assolve esclusivamente la parte di teoria, restando la parte pratica sospesa fino a quando non sarà possibile espletarla.