Tag Archivio per: coordinatore della sicurezza

Coordinatore della Sicurezza chi è Che compiti ha

Il Coordinatore della sicurezza è una figura molto importante all’interno di un cantiere. La sua definizione si può incontrare all’interno del TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro.

All’interno dell’articolo 89 si possono leggere due tipi di coordinatore della sicurezza:

  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, CSP, ovvero quel soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti come la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
  • coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori CSE, ovvero quel soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti come la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ma anche la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.

Cosa prevede la normativa di riferimento

Il coordinatore per la progettazione deve essere designato in quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il compito della nomina è nelle mani del committente dei lavori. Ciò vale anche per il  coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Il committente può rivestire il ruolo di CSE o CSP, se possiede un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. In alternativa, il committente che vuole ricoprire il ruolo di CSP o CSE deve essere in possesso di specifiche lauree.

Una volta individuati questi ruoli, il committente deve dare comunicazione del nominativo alle imprese affidatarie.

Compiti del CSE e CSP

Il coordinatore della sicurezza ha dei compiti:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento secondo le direttive dell’allegato XV sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
  • se necessario, valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri;
  • richiede di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere.

Passando ai compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, egli deve:

  • verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
  • infine, sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Scopri, sul sito di Agatos, i nostri corsi per Coordinatore della Sicurezza CSE e CSP e consenti al tuo cantiere di rispettare gli adempimenti previsti dalla legge.

coordinatore della sicurezza

Il Coordinatore della Sicurezza è oggi tra le figure più richieste dalle aziende, per quanto riguarda la tutela della salute sul luogo di lavoro. Sulle principali piattaforme di assunzioni si possono notare innumerevoli annunci di imprese che necessitano di questo ruolo.

Perché è così richiesto e importante? Scopriamolo insieme.

Chi è il Coordinatore della sicurezza e chi può farlo

Il Coordinatore della sicurezza è una figura importantissima e obbligatoria, da individuare all’interno dei cantieri edili. Egli si occupa infatti di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro, riducendo drasticamente il rischio di infortunio, incidente o malattia professionale.

E’ il datore di lavoro, ossia il committente dell’opera, a dover individuare questa figura. Il suo compito è di due tipi: redigere il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e monitorare i lavoratori in fase di esecuzione dell’opera, assicurandosi che tutti rispettino le misure di sicurezza individuate nel piano.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

Si tratta di due ruoli che vanno obbligatoriamente individuati all’interno dei cantieri edili. Possono essere svolti dalla stessa persona o da due differenti. Il primo si occupa dell’analisi del posto di lavoro, individuando i rischi presenti al suo interno e predisponendo un piano di sicurezza e di coordinamento contenente le misure da adottare per ridurre i rischi.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è, invece, colui che controlla il piano, organizza le attività di lavoro rispettando le misure di sicurezza, controlla che tutti all’interno del cantiere le rispettino e segnala tempestivamente al committente qualsiasi inosservanza. Egli può persino sospendere i lavori in caso di pericolo grave o imminente o a fronte di inadempimenti da parte dei lavoratori in cantiere.

Requisiti del coordinatore per la sicurezza

Non tutti in cantiere possono assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Il motivo è presto detto: non è semplice individuare tutti i rischi presenti sul posto di lavoro e porvi rimedio. I requisiti minimi per diventare Coordinatore della Sicurezza sono: il possesso di una laurea in ingegneria o architettura, o diploma di geometra o perito industriale, ma anche esperienza documentata nel settore delle costruzioni e attestato del Corso per Coordinatore della Sicurezza con verifica finale dell’apprendimento.

Noi di Agatos Service eroghiamo il Corso per Coordinatore della Sicurezza con relativo aggiornamento. Esso ha durata di 120 ore complessive ed è possibile partecipare anche da remoto alle lezioni.

Visita il nostro sito nella sezione corsi per saperne di più.

L’elevata domanda di coordinatori per la sicurezza

Come già accennato, la domanda di coordinatori per la sicurezza nelle aziende è elevata. Non sono in molti, in effetti, a ricoprire questo ruolo: i requisiti minimi sono molto severi e non tutti possono accedervi.

Non sono quindi in tanti a possedere la qualifica, anche se la domanda è elevata. Inoltre, la parcella di un professionista di questo tipo può arrivare anche a 3.500 €. Chiaramente, il compenso ricevuto da un coordinatore della sicurezza varia sensibilmente in base all’attività svolta e al committente.

Nei cantieri è, dunque, necessaria la figura del coordinatore per la sicurezza, sia perché è obbligatoria l’individuazione, sia perché può letteralmente salvare la vita ai lavoratori. La formazione, in questo caso, è importantissima e da non sottovalutare.

Scopri di più sul nostro corso per Coordinatore della Sicurezza e iscriviti per rendere più sicuro un cantiere edile.

coordinatore della sicurezza

Nel D.Lgs 81/2008 sono specificati anche gli adempimenti riguardo la sicurezza nei cantieri edili. Si tratta di un tema molto importante che non bisogna sottovalutare, perché purtroppo questi luoghi di lavoro presentano non poche insidie.

Per ridurre considerevolmente i rischi legati al lavoro nei cantieri edili, il Decreto ha illustrato obblighi e responsabilità delle varie figure che devono essere nominate e a cui compete la tutela dei lavoratori.

Vediamo, nei prossimi paragrafi, chi sono i coordinatori della sicurezza nei cantieri e quali sono le loro responsabilità.

CSP e CSE: i ruoli

CSP è la sigla che si riferisce alla figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, mentre CSE indica il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Queste due figure, come esplicitato nel Decreto, hanno la responsabilità della tutela dei lavoratori in cantiere. Il loro compito principale è quello di pianificare le attività in modo da far emergere, già in questa fase, le scelte tecniche e organizzative più efficaci a garantirne lo svolgimento in sicurezza.

In questo modo, i rischi legati al lavoro si fanno più prevedibili e mitigabili. Essi devono inoltre redigere il POS, Piano Operativo di sicurezza, dove sono raccolti i rischi specifici legati alle operazioni in cantiere.

Per produrre questo documento, il coordinatore per la progettazione deve individuare le fasi dei lavori ed effettuare l’analisi dei rischi presenti. I rischi di cui si deve preoccupare sono quelli che hanno rilevanza in termini di danno atteso.

Il coordinatore della sicurezza in esecuzione, invece, si preoccupa dell’attuazione di questo piano. Si tratta della figura che segue l’andamento dei lavori, vigila ed interviene per riprogettare la sicurezza quando necessario.

Non sono necessarie entrambe le figure professionali quando si è in presenza di una sola impresa in cantiere. A questo punto, è il datore di lavoro a dover garantire la sicurezza dei lavoratori nell’ambito della propria organizzazione attraverso l’analisi dei rischi e la stesura del POS.

In cantiere ci sono più imprese: come funziona?

Può succedere che il committente del lavoro appalti i lavori a più imprese esecutrici. Per non parlare poi della possibilità di rivolgersi ad aziende subappaltatrici. Come ci si regola in questi casi?

Come già detto, vengono designati, dal committente dei lavori, un coordinatore per la progettazione e uno per l’esecuzione dei lavori. Ognuna delle due imprese avrà il suo personale POS in base ai rischi legati alle lavorazioni. Questo perché l’analisi dei rischi specifici propri dell’impresa non rientrano tra gli obblighi del CSP.

Una volta cominciati i lavori, il CSE si occupa della vigilanza di tutte le imprese coinvolte. Un altro suo compito è quello di valutare le proposte delle imprese esecutrici in merito al miglioramento della sicurezza in cantiere.

coordinatore della sicurezza

Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è una figura di grande responsabilità per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia, ed oggi disciplinata dal D.lgs. 81/08.

Il Decreto stabilisce quali requisiti debba avere questa figura e che tipo di formazione deve seguire. Il Coordinatore deve aver conseguito la laurea magistrale in architettura, ingegneria o geologia e dovrà inoltre avere esperienza di almeno un anno in attività lavorative relative al settore edile e delle costruzioni, attestata dal datore di lavoro o dal committente.

Per chi avesse invece conseguito la laurea triennale in ingegneria, architettura o geologia, gli anni di esperienza lavorativa richiesta nel settore sono almeno due. Per i diplomati come geometra, perito industriale o perito agrario, è necessaria invece un’esperienza lavorativa di almeno tre anni. Oltre a questi requisiti professionali, chi vuole ricoprire l’incarico di Coordinatore, deve seguire uno specifico corso di formazione di 120 ore, da svolgersi in aula.

Il corso dovrà essere erogato da un ente di formazione autorizzato e dovrà rilasciare un valido attestato.

Il D.lgs. 81/08 prevede anche un obbligo di aggiornamento quinquennale: dopo 5 anni dall’acquisizione del titolo di Coordinatore della sicurezza, per continuare a operare, bisognerà seguire un corso di 40 ore di aggiornamento di coordinatore della sicurezza, da svolgersi anche in modalità e-learning.

I corsi di aggiornamento, permettono di dare prova che le competenze e conoscenze che sono state conseguite a seguito dell’adeguata formazione e dell’esperienza sul campo, siano state mantenute nel tempo.

In sintesi, il corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza, prova che il professionista è ancora in grado di svolgere al meglio tutte le attività che sono previste da questo ruolo.

corso aggiornamento coordinatore della sicurezza

Il Decreto Legislativo 81/08 ha introdotto recentemente l’obbligo quinquennale di aggiornamento per coloro i quali siano già in possesso di un attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; il corso avrà una durata di 40 ore e sarà necessario affinché i professionisti operanti nel settore possano continuare ad esercitare la propria funzione con il giusto grado di qualifica.

In questo articolo, dunque, abbiamo deciso di aprire una breve panoramica sulle questioni riguardanti la richiesta e la frequenza della formazione, su alcune delle sue clausole e soprattutto sulle sanzioni per il mancato aggiornamento dell’attestato.

L’obbligo, introdotto dal Decreto 81/08, ha lo scopo di permettere agli esperti di rimanere a conoscenza delle dinamiche teoriche e pratiche acquisite con la loro iniziale esperienza nel settore; il “double-check” necessita, quindi, di una formazione aggiuntiva e altamente specializzata, che agevoli la valutazione del livello e del grado di affidabilità di coloro che operano professionalmente in un ruolo tanto importante e ricco di responsabilità.

L’introduzione del Decreto: le cause

La necessità nasce dalla continua modifica delle norme che devono essere conosciute per agire con consapevolezza e competenza. A questo, si aggiunge l’obbligo di portare a termine il percorso formativo pensato appositamente per supplire alle carenze che molti esperti – già a lavoro da anni – hanno riscontrato nel loro agire professionale.

In caso di mancato completamento quinquennale, infatti, non sarà possibile assumere (o continuare a mantenere) il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Tale clausola di aggiornamento, dunque, tocca da vicino tutti i responsabili di cantiere che operano sul territorio nazionale.

Chi sono i destinatari dell’aggiornamento, e in che modo è possibile portare a termine la formazione?

La novità ha immediatamente dato vita a corsi altamente specifici che consentono di sviluppare le giuste competenze tecniche e teoriche con cui mettere in regola la propria qualifica. La formazione, dunque, è rivolta a:

  • I professionisti che sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri e che detengono una validità dell’attestato quinquennale;
  • I Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione o i coordinatori per la progettazione (CSP);
  • Infine, i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o i coordinatori per l’esecuzione (CSE).

L’attestato si ottiene mediante la frequenza obbligatoria del corso, al termine del quale viene rilasciato il grado di qualifica rispettivo al ruolo occupato dal professionista. Gli obiettivi sono, naturalmente, preposti al miglioramento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse pratico.

Programma del corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza

Il Decreto Legislativo da cui è partita la nuova regolamentazione, inoltre, riguarda nello specifico: l’analisi dei contenuti minimi dei piani di sicurezza, l’analisi della normativa sui dispositivi di protezione individuale per i soggetti che operano professionalmente in un cantiere, e gli obblighi e le misure di prevenzione generali aggiornate secondo le direttive del confronto istituzionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non mancheranno nozioni inerenti all’igiene ambientale e all’impatto dei rischi ecologici; a completare le specifiche formazioni quinquennali saranno inoltre le normative per l’organizzazione di un cantiere: dalla viabilità agli uffici, passando per i servizi igienici e la prevenzione contro gli infortuni.

Il corso CSP e CSE, inoltre, è obbligatorio e vincolante rispetto all’esecuzione del ruolo professionale di competenza. E’ di fondamentale importanza che gli interessati cerchino le tempistiche giuste con cui richiedere la formazione – online o in aula – per portare a compimento gli obiettivi richiesti dal corso.

Com’è possibile svolgere la formazione?

L’aggiornamento prevede una dilazione del periodo di formazione che può essere effettuato in diversi moduli nell’arco del quinquennio di riferimento; l’idea nasce dalla creazione di una dinamica lavorativa che permetta di interfacciarsi costantemente – e in maniera pragmatica – agli obiettivi dei corsisti. La valutazione delle 40 ore obbligatorie, inoltre, può essere portata a termine anche mediante la partecipazione attiva – e convalidata adeguatamente – a convegni o a seminari, il cui scopo è quello di creare una rete di networking per valorizzare e arricchire le competenze degli esperti. Se si opta per la seconda metodologia di formazione, è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa, senza alcun vincolo massimo del numero di interlocutori dell’incontro.

Cosa accade se il professionista non ottempera all’obbligo di aggiornamento?

Arriviamo al nucleo centrale del nostro articolo: molti professionisti hanno dovuto provvedere autonomamente alla propria modalità di aggiornamento preferita, anche in base alle necessità lavorative e formative. Qualora – a seguito di una mancata qualifica – il coordinatore volesse esercitare, sarà impedito nel ruolo precedentemente svolto. Questo si traduce nella normativa secondo cui egli non perderà l’abilitazione precedentemente ottenuta con il primo corso da 120 ore, ma vedrà sospesa la sua possibilità di esercitare concretamente fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto.

Ti potrebbe interessare: Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in modalità E-Learning

Si legge infatti: “In caso di mancato completamento dell’aggiornamento del quinquennio previsto, i coordinatori della sicurezza, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso.”

La nuova data utile di inizio, inoltre, avrà origine dal giorno seguente all’espletamento dell’ultima richiesta lavorativa. In modo coerente alla regolamentazione del Decreto Legislativo, non potranno esercitare l’attività di coordinatore tutti i professionisti che – ai sensi dell’articolo 98 del medesimo Decreto – non abbiano completato l’aggiornamento stesso per il numero di ore mancante.

Corso di aggiornamento: come calcolare le tempistiche quinquennali?

Il quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore. Per quanti, al contrario, avessero già ottemperato a una prima formazione aggiuntiva, la tempistica di riferimento da cui partire per il conteggio del lasso annuale di formazione è il 15 Maggio 2008. Ciò significa nel concreto che, a partire da questa data, sarà necessario contare i quinquenni rispettivamente del 15 Maggio 2013, 15 Maggio 2018 ecc..

Come già detto, è possibile dilazionare le 40 ore di formazione – seppur attestate secondo la regolamentazione vigente – sia in modalità face-to-face sia attraverso appositi portali e-learning riconosciuti e accreditati. Ogni percorso tocca i medesimi argomenti utili alla valorizzazione e all’arricchimento del bagaglio conoscitivo del professionista. Una normativa da tenere a mente e da seguire con minuzia – passo dopo passo – per quanti siano interessati al mantenimento della propria qualifica operativa.

mancato aggiornamento coordinatore sicurezza

Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”

Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro” ovvero, il D.lgs. 81/2008 è il testo fondamentale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D.lgs. 81/2008 è stato pubblicato con la finalità di inserire in modo sistematico ed in un unico testo, tutte le norme che concernono la salvaguardia della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”, stabilisce le modalità attraverso cui si debbano obbligatoriamente mettere in atto delle azioni preventive e, più in generale, come e quali provvedimenti è necessario adottare per migliorare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori.
Ad esempio, stabilisce l’obbligatorietà dell’adeguamento delle strutture e degli impianti, la valutazione dei rischi, i corsi di formazione per le professionalità coinvolte.
Riguardo ai destinatari, il testo chiarisce che i provvedimenti sono da applicare a qualsiasi azienda, sia essa privata o pubblica, e a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, o autonomi.

Gli obblighi del datore di lavoro

Per prima cosa, il datore di lavoro ha l’obbligo di eseguire una valutazione dei possibili rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
Successivamente e, sulla base di tale valutazione, dovrà mettere in pratica tutta una serie di azioni preventive e di protezione al fine di eliminare e comunque limitare i rischi.
Inoltre, sempre il datore di lavoro, dovrà assicurarsi che ogni lavoratore riceva un’adeguata formazione.

Le figure preposte: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura necessaria per mantenere un ambiente lavorativo sicuro e sano.
Il compito del RSPP è quello di attuare tutti i processi volti a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e per prevenire tutte le situazioni che potrebbero essere per loro rischiose e/o pericolose.
Considerando il D.lgs. 81/2008 , il RSPP deve coordinare “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”, avvalendosi anche delle competenze di altre figure professionali.

I Compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Compito dell’RSPP è quello di redigere insieme al datore di lavoro, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, il DVR (Documento della Valutazione dei Rischi).
Nel DVR, che dovrà essere conservato unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, dovranno essere indicati tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e i relativi processi di prevenzione e protezione. Inoltre, il RSPP dovrà occuparsi della formazione dei lavoratori, fornendo loro tutte le conoscenze utili per la salvaguardia della loro salute e sicurezza.
Per tale motivo, incarico del RSPP è inoltre quello di redigere un piano di emergenze e di organizzare periodicamente delle riunioni di aggiornamento.

Requisiti per svolgere il compito di RSPP.

Le competenze e le conoscenze del RSPP devono essere adeguate al ruolo anche tenendo in considerazione i rischi e le peculiarità delle diverse attività lavorative dell’azienda.
Risguardo al titolo di studio, si richiede che l’RSPP abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria.
Per ricoprire il ruolo inoltre il D.lgs. 81/2008 , impone che esso svolga un adeguata formazione ed un aggiornamento periodico.
Per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratori infatti, è richiesto che l’RSPP frequenti dei corsi di formazione specifici, più un aggiornamento  di 40 ore ogni cinque anni.

Le figure preposte: Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

La presenza del Coordinatore della sicurezza è necessaria in tutti i cantieri, siano essi mobili e/o temporanei.

I compiti del responsabile della sicurezza cantiere.

Sono previste due diverse attività, per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.
Una prima fase (quella di progettazione) in cui compito del coordinatore della sicurezza  è la redazione di un fascicolo contenente tutte le norme di sicurezza necessarie per prevenire eventuali situazioni rischiose in cui potrebbero ritrovarsi i lavoratori.
Nella seconda fase invece (quella di esecuzione), il coordinatore per la sicurezza deve monitorare l’andamento del progetto, assicurandosi che sia l’azienda che i dipendenti stiano effettivamente applicando le regole previste nel piano di sicurezza.

Quali sono i requisiti professionali del responsabile sicurezza cantiere.

Il D. lgs. 81/08 stabilisce chiaramente quali sono i requisiti minimi di formazione e di esperienza lavorativa di cui il responsabile sicurezza cantiere deve essere in possesso.
Nello specifico, a seconda di quale sia il titolo di studio (laurea o diploma), è previsto un numero di anni di esperienza lavorativa differente.

Coordinatore della Sicurezza e RSPP: le differenze

Una prima differenza tra le due figure e la diversa obbligatorietà e specificità.
Mentre infatti l’RSPP deve essere sempre nominato, a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera, il coordinatore per la sicurezza è una figura obbligatoria solo in caso di cantieri edili.
Inoltre, rispetto all’RSPP il coordinatore della sicurezza deve necessariamente possedere un titolo di studio affine al settore in cui si troverà ad operare (laurea in ingegneria, architettura, scienze forestali o agrarie, diploma di geometra o di perito tecnico)

L’aggiornamento professionale del coordinatore per la sicurezza.

Così come per RSPP, è necessario che il responsabile sicurezza cantieri frequenti degli specifici corsi di formazione con rilascio di regolare attestato di frequenza.
Inoltre, è prevista anche l’obbligatorietà di aggiornamento.
I corsi di aggiornamento CSP e CSE (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, responsabile della sicurezza cantiere, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) hanno, per legge, una durata di 40 ore e, sono necessari per dimostrare che il professionista è ancora in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri

Chi è il coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore della sicurezza è di massima importanza per salvaguardare la sicurezza sul lavoro e la conformità di tutti i cantieri, provvisori o temporanei. Solitamente colui che è incaricato alla coordinazione della sicurezza nei cantieri mobili, si pone in un ruolo intermedio tra il committente ed il progettista.
Il coordinatore della sicurezza si occupa di pianificare, organizzare e gestire gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro dei cantieri edili. Poiché sono previsti due fasi (quella di progettazione e quella di esecuzione per la sicurezza nei cantieri), a volte possono essere previste due figure diverse.

Il coordinatore della sicurezza: i riferimenti normativi.

I testi in cui è possibile trovare i riferimenti normativi del coordinatore della sicurezza sono sostanzialmente tre: il Decreto legislativo 626/94, il Decreto legislativo 494/96 e il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (conosciuto anche con l’acronimo TUSL).
Ovviamente, tutti i corsi CSP e CSE (coordinatore sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) sono disciplinati dal D. lgs. 81/08.
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è infatti l’ultimo, in ordine cronologico, ad essere stato emanato dal legislatore e rappresenta, quindi, il riferimento normativo da prendere in considerazione quando si parla di salute e sicurezza del lavoro.

I compiti e le mansioni deputate al Coordinatore della sicurezza.

Il D. lgs. 81/08 nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobilichiarisce il ruolo e le responsabilità del coordinatore sicurezza per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nello specifico, il compito del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione, è quello di redigere il programma per la sicurezza e la progettazione.
Il coordinatore per la progettazione ha la responsabilità di predisporre un fascicolo che contenga tutte le specificità del progetto, al fine di prevenire eventuali rischi in cui potrebbero incorrere i lavoratori.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori invece, attraverso un continuo monitoraggio, deve assicurarsi che sia imprese che lavoratori, applichino le regole cui è costituito il fascicolo del piano di sicurezza e coordinamento.

Quali sono i requisiti professionali che dovrebbe avere il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri?

Il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri ha un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute dei lavoratori.
I riferimenti normativi, stabiliscono quali sono i requisiti minimi che devono essere posseduti per svolgere questo ruolo. I coordinatore per la sicurezza nei cantieri può aver conseguito la laurea magistrale in architettura o ingegneria o geologia.
Inoltre, è necessario che venga attestata, dal datore di lavoro o in alternativa dal committente, l’esperienza di almeno un anno in attività lavorative relative al settore edile e delle costruzioni. Nel caso in cui il titolo di studio fosse invece la laurea triennale in ingegneria o architettura, gli anni di esperienza lavorativa richiesta nel settore sono almeno due. Per i diplomati come geometra, perito industriale o perito agrario, la normativa sancisce che è necessaria invece un’esperienza lavorativa di almeno tre anni.

La formazione e l’aggiornamento del coordinatore deputato alla sicurezza nei cantieri.

Oltre allo specifico titolo di studio e alla comprovata esperienza nel settore edile e delle costruzioni, è necessario che il coordinatore deputato alla sicurezza nei cantieri frequenti un corso di formazione specifico per tutte le tematiche efferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso di formazione deve rilasciare un attestato di frequenza e deve essere organizzato da enti autorizzati.
Sia per ottenere l’abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e sia per il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è necessaria quindi una specifica formazione ed esperienza lavorativa. Questo è di fondamentale importanza poiché il coordinatore della sicurezza deve conoscere a fondo le caratteristiche, le difficoltà e le particolarità del mondo in cui andrà ad operare.

Inoltre, sempre il D.lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i professionisti della sicurezza dei cantieri.
I corsi di aggiornamento, permettono di dare prova che le competenze e conoscenze che sono state conseguite a seguito dell’adeguata formazione e dell’esperienza sul campo, siano state mantenute nel tempo.
In sintesi, il corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza, prova che il professionista è ancora in grado di svolgere al meglio tutte le attività che sono previste da questo ruolo.

coordinatore della sicurezza

Ogni figura è tenuta a formarsi, questa non è di certo una novità, ma nel caso del Coordinatore di Sicurezza esiste un particolare aggiornamento quinquennale che comprende 40 ore, la durata complessiva di cui si dovrà chiaramente tener conto.

L‘aggiornamento coordinatore sicurezza può avvenire in svariati modi, si comprendono quindi le partecipazioni a seminari e convegni, ma in tal caso serve una prova tangibile di effettiva presenza, sarà quindi opportuno chiedere maggiori informazioni proprio a chi realizza l’evento.

Detto questo, come già anticipato, l’aggiornamento è fondamentale, consigliamo quindi vivamente di rispettare le norme vigenti.

E se il Coordinatore non rispetta tale obbligo?

Ci si chiede spesso quali siano effettivamente le sanzioni per mancato aggiornamento coordinatore sicurezza, ma bisogna interpretare al meglio la legge; prendiamo come esempio un professionista che è entrato in possesso del regolare attestato di 120 ore prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08.mancato aggiornamento coordinatore sicurezza

In questo caso se il soggetto non ha effettuato l’aggiornamento previsto, entro il 15 Maggio 2013, non potrà assolutamente lavorare come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fino chiaramente al momento in cui avrà raggiunto le 40 ore che sono previste per legge.

Molti temono che si possa perdere l’abilitazione, ma non è così, vi è semplicemente una sospensione nel poter esercitare il proprio lavoro, ma dal momento in cui l’aggiornamento sarà completato, tutto tornerà alla normalità.

Le 40 ore di aggiornamento devono essere espletate nella loro totalità, questo significa che non si possono accumulare assenze; c’è una bella differenza con l’abilitazione per coordinatore di sicurezza, a partire dal fatto che qui parliamo di un percorso di ben 120 ore e le norme prevedono che il soggetto in questione possa saltare un certo numero di ore, ma negli aggiornamenti questo non ha lo stesso valore.

Durata degli aggiornamenti

Il quadro normativo non ammette ignoranza in merito, ecco dunque che per i corsi di formazione la frequenza dovrà essere almeno del 90%, mentre per l’aggiornamento di 40 ore si deve collezionare il 100% di presenze.

Può sembrare complesso, ma se pensiamo che l’aggiornamento può essere distribuito nell’arco dei 5 anni capirete bene che questo è fattibile, ecco perchè tutti coloro che non hanno raggiunto le 40 ore non possono esercitare l’attività di coordinatore.

L’articolo 98 del decreto in parola è davvero chiaro in merito, quindi non fatevi trovare impreparati, la formazione, così come anche l’aggiornamento è molto importante al giorno d’oggi!

aggiornamento per coordinatore della sicurezza

In base al D.lgs. 81/08, gli aggiornamenti per i professionisti di vari settori, una volta facoltativi, sono diventati obbligatori.

Questo include anche categorie meno note come i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporali e mobili.

Ciascun professionista deve infatti effettuare un aggiornamento di almeno 40 ore ogni 5 anni.

Questa legge ha lo scopo di assicurarsi chi si deve occupare della sicurezza nei cantieri possa farlo con cognizione di causa. Dopotutto le normative sulla sicurezza nei cantieri vengono aggiornate costantemente, quindi perché lasciare indietro i professionisti del settore?

Un particolare che va messo in conto è che, vista la natura obbligatoria del corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, la mancata partecipazione, allo scadere dei 5 anni prestabiliti, comporta una sospensione del titolo, fino a quando non viene seguito il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza.

corso di aggiornamento per coordinatori

Obiettivi Professionali del corso

Che cosa offre un corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri mobili e immobili? Beh, tanto per cominciare, offre nuove prospettive sul genere di lavoro finora svolto o che si intende intraprendere. Come già anticipato, poi, il corso si propone di formare i professionisti del settore, offrire loro gli strumenti per comprendere e applicare le nuove leggi che sono state varate. La figura si occupa della programmazione, della gestione, dei rischi e della salvaguardia di tutti coloro che lavorano al cantiere, quindi è sua la responsabilità di fare in modo che sia tutto in regola.

Obiettivi Formativi

Il Corso di Aggiornamento Per Coordinatore della Sicurezza nasce per aggiornare o formare i tecnici in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, offrendo informazioni dettagliate sull’analisi dei rischi, la buona tecnica, le metodologie per l’organizzazione dei cantieri, oltre che per quanto riguarda le regole dei piani di sicurezza e le nuove normative.

Chi è tenuto a partecipare al corso

Sono tenuti a partecipare al corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza:

  • tutti coloro che sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri e che sono tenuti a effettuare l’aggiornamento quinquennale istituito dal D.lgs. 81/08;
  • coordinatori della sicurezza in fase di progettazione o coordinatori per la progettazione (CSP);
  • coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatori per l’esecuzione (CSE)

Dove effettuare il corso di aggiornamento

È possibile seguire il corso di aggiornamento per responsabili della sicurezza nei cantieri anche online. Come dicevamo, la modalità del corso è online, quindi l’unico limite che si pone, in questo caso, sono gli orari nei quali si è disponibili a seguire il corso, ci si può quindi comodamente organizzare riguardo i tempi e i modi in cui seguirlo.