Il Coordinatore della sicurezza è una figura molto importante all’interno di un cantiere. La sua definizione si può incontrare all’interno del TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI del Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro.
All’interno dell’articolo 89 si possono leggere due tipi di coordinatore della sicurezza:
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, CSP, ovvero quel soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti come la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori CSE, ovvero quel soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti come la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ma anche la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
Cosa prevede la normativa di riferimento
Il coordinatore per la progettazione deve essere designato in quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il compito della nomina è nelle mani del committente dei lavori. Ciò vale anche per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il committente può rivestire il ruolo di CSE o CSP, se possiede un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. In alternativa, il committente che vuole ricoprire il ruolo di CSP o CSE deve essere in possesso di specifiche lauree.
Una volta individuati questi ruoli, il committente deve dare comunicazione del nominativo alle imprese affidatarie.
Compiti del CSE e CSP
Il coordinatore della sicurezza ha dei compiti:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento secondo le direttive dell’allegato XV sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- se necessario, valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri;
- richiede di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere.
Passando ai compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, egli deve:
- verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- infine, sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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