Il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro delibera che in ogni azienda la sicurezza del lavoratore venga garantita dalla figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione – RSPP. L’articolo 2 del decreto legislativo 81/08, inoltre, stabilisce che l’RSPP abbia precisi requisiti e che lavori a contatto diretto con il datore di lavoro. La figura dell’RSPP non va confusa con quella dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che viene eletto direttamente dai lavoratori e rappresenta questi ultimi con il datore di lavoro, riportando le loro richieste per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Come già sottolineato il compito dell’RSPP è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, comma 2, che rimanda agli Accordi Stato Regioni. Il successivo e, ad oggi, definitivo Accordo fu approvato il 7 luglio 2016.
Requisiti e titoli di studio dell’RSPP
Per ricoprire il ruolo di RSPP si deve essere in possesso, requisito minimo, di un diploma di scuola superiore e di un attestato di frequenza sufficiente solo dopo una verifica del livello di apprendimento e la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza e di rischi sul posto di lavoro.
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Secondo l’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 si può ricoprire il ruolo di RSPP se si è in possesso delle seguenti classi di laurea:
- Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35
- Laurea Specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S
- Laurea conseguita nella classe L/SNT 4
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
Il possesso di uno dei titoli sopra elencati esonera dalla frequenza dei moduli A-B-C dei corsi di formazione previsti, di norma, per ricoprire il ruolo di RSPP.
Formazione e aggiornamento
Come stabilisce l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/08/2016, il percorso formativo del’RSPP si compone dei seguenti moduli:
- MODULO A (per Addetti e Responsabili del SPP)
- MODULO B (per Addetti e Responsabili del SPP)
- MODULO C (solo per Responsabili del SPP)
I docenti dei corsi di formazione RSPP devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 06/03/2013. Come stabilito dall’Accordo Stato Regioni alla fine del corso è prevista una prova finale alla quale viene ammesso solo chi ha frequentato il 90% del monte di ore complessive previsto per ciascun modulo.
Aggiornamento
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 del 15 maggio 2008 o dal conseguimento della laurea se successiva al 15 maggio 2008.
L’aggiornamento previsto per l’RSPP è di 40 ore e può essere effettuato anche in modalità e-learning.