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Prima del 2002 la legge di riferimento per stabilire il compenso del CTU era la Legge n 319 dell’8 luglio 1980.

Nell’epoca moderna la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze, risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste.

Il consulente tecnico d’ufficio presta le proprie capacità professionali al fine di contribuire a condurre ad un miglioramento dell’equità delle pronunce giudiziali, dunque a salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte.

Oggi il compenso del perito è regolamentato dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” D.P.R 115/2002 nello specifico, è trattato dal titolo VII, articoli dal 49 al 72. Oltre al DPR 115/2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, prevista dell’art. 4 della legge 319/1980. Dopo vari interventi normativi la legge 319/1980 ha introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle vacazioni come criterio per il calcolo del compenso.

Cos’è la vacazione?

La vacazione è la “prestazione di un perito, su richiesta dell’autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione”. La vacazione riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, sottolineando che la prima vacazione è la prima in assoluto dell’incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro.

L’importo delle vacazioni è stabilito dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002

Secondo la norma prevista dall’art. 4 della legge n. 319/1980 l’onorario per la prima vacazione è pari a € 14,68 e per la successiva di € 8,15 (la vacazione stabilita è di 2 ore). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, al Consulente Tecnico d’Ufficio non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione se reso necessario dalle carenze di quest’ultima (Cass. Civ. Sez. 1, 8 ottobre 1997 n. 9761). Inoltre, se si impiega un’ora e un quarto, ad esempio, se ne conteggia una soltanto.

Il limite massimo delle vacazioni che un giudice può assegnare ad un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro. Questo limite non riguarda gli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, in questo caso, come indicato dall’art. 4, L. n. 319/80, è necessario che il numero delle vacazioni venga indicato negli atti del processo. Ai sensi dell’art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 gli onorari riguardano la consegna della relazione e dunque il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività extra svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze. Il numero delle vacazioni necessarie è stabilito dal giudice sotto suo esclusivo controllo e responsabilità.

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Recentemente i compensi previsti per il CTU, consulente tecnico d’ufficio, sono stati al centro di critiche e proteste ma, nonostante il malcontento, quella del CTU è una professione molto ambita. Facciamo chiarezza su questa figura.

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio

Il CTU è un professionista, sia esso ingegnere, geometra, perito, architetto, psichiatra ecc. che, grazie alle sue competenze professionali, supporta il giudice, nel processo decisionale, con consulenze tecniche. Numerosi sono i corsi di formazione consulente tecnico d’ufficio che permettono al professionista di acquisire gli strumenti necessari per svolgere l’incarico in tribunale, mettendo in pratica le proprie competenze professionali.

In ogni tribunale è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, regolato normativamente dagli art. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p. ndr.

L’albo dei CTU

L’albo è un elenco dei consulenti disponibili in quel tribunale con la descrizione delle loro competenze tecniche e professionali. L’albo dei CTU è il punto di riferimento per ogni giudice nella scelta del consulente giusto a cui affidare le proprie consulenze. Nell’ambito di un processo infatti, è possibile che il giudice, per valutare correttamente determinati eventi o situazioni, debba avvalersi della perizia di un esperto, ed è qui che entra in gioco il CTU, il quale esprime le proprie valutazioni circa la questione che gli è stata sottoposta, ma non ha alcun potere decisionale.

Iscriversi all’albo CTU

Per essere iscritti all’albo, oltre ad essere in possesso delle competenze tecniche richieste, bisogna essere iscritti all’albo professionale di propria competenza o alla Camera di Commercio. Nota bene che per iscriversi all’albo è necessario risiedere o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale in cui si fa richiesta.

Il responsabile dell’albo dei CTU è il Presidente del Tribunale. Quest’ultimo guida il comitato che valuta l’idoneità del soggetto per l’iscrizione all’albo dei consulenti, inoltre vigila sul comportamento dei Consulenti e può decidere di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che violano il protocollo professionale, da un punto di vista comportamentale o morale.

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Il consulente tecnico d’ufficio, nei processi civili, è quel professionista esperto che è munito di determinate competenze e conoscenze nel suo campo di riferimento, nei confronti del giudice (consulente tecnico d’ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio

Il consulente tecnico d’ufficio è un professionista che supporta il giudice nella valutazione puramente tecnica dei fatti di una causa. Il CTU è chiamato ad integrare le conoscenze del giudice con le proprie capacità e le conoscenze professionali, ampliando, attraverso una relazione tecnica o scientifica, gli elementi di giudizio determinanti al fine della decisione della controversia. Il giurista può affidare al consulente (architetto, agronomo, ingegnere, geometra, perito, geologo, interprete, psicologo, medico, grafologo, veterinario, esperto di antiquariato, musicista, informatico, etc.), sia l’incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti stessi.

Quali sono i requisiti per diventare Consulente Tecnico d’Ufficio

Coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo o registro del proprio ordine professionale, possono iscriversi all’albo del Tribunale di appartenenza e assumere il ruolo di ausiliario del Giudice. La preparazione e i titoli idonei sono fondamentali ad effettuare l’attività di consulente ma a questi vanno affiancate una serie di competenze di carattere tecnico utili a creare una relazione peritale qualitativamente efficace. Acquisite, tramite il corso, le rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile e il coretto modus operandi, si può chiedere (tramite l’apposita domanda generata dal programma) l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice. Il corso non è obbligatorio ma aumenta le probabilità che l’Istanza di iscrizione venga accolta dal Presidente del Tribunale.

Come si viene nominati Consulenti Tecnici d’Ufficio

La figura professionale di C.T.U. è prevista dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale viene scelta da un giudice dall’apposito albo. Il giudice con l’ordinanza di nomina fissa l’udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento ed il conferimento dell’incarico. Tramite perizie, valutazioni e consulenze tecniche, il Consulente Tecnico d’Ufficio supporta il giudice nella fase decisionale senza per questo esonerare le parti dall’onere della prova. Il suo ruolo, infatti, molto spesso è quello di valutare sotto il profilo tecnico – scientifico quei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti analizzando gli aspetti formali e rispondendo ai quesiti posti dal giurista senza dare mai un parere processuale che spetta sempre e comunque al Giudice.

Quali sono i compensi del Consulente Tecnico d’Ufficio

Il professionista che svolge l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio percepisce il compenso onorario fisso o variabile per la propria categoria calcolato con un aumento fino al 20 per cento in caso in cui il giudice dichiari l’urgenza della consulenza. In base alla propria specializzazione gli onorari variano da 150 euro per le consulenze più semplici fino ai 5000 euro nei casi di stime e valutazioni approfondite e particolarmente complesse.

Quali sono i documenti e le procedure necessarie per iscriversi all’Albo del Tribunale

Si può chiedere l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice mediante apposita domanda al Presidente del Tribunale della circoscrizione di appartenenza o per residenza o per domicilio professionale.

Procedura di iscrizione all’albo del tribunale:

  • Iscriversi nella sezione SERVIZI – ISCRIZIONE ALBO CTU del Tribunale;
  • Scaricare e stampare il modello di domanda;
  • Compilare e apporre una marca da bollo di 16 Euro;
  • Allegare il Curriculum con i documenti richiesti;
  • Depositare la domanda in tribunale;
  • Effettuare (Se l’iscrizione viene accolta) un bonifico di 168 Euro mediante bollettino postale.

Allegati alla domanda di Consulente Tecnico d’Ufficio per l’albo del tribunale:

  • Curriculum vitae firmato (con l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC);
  • Autodichiarazione sulla regolare iscrizione all’ordine professionale o al registro di categoria della Camera di commercio;
  • Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
  • Titoli e documenti vari comprovanti la competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).

In ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 15 delle Disp. Att. Del C.P.C, ci si può iscrivere unicamente ad un solo albo dei consulenti e limitatamente alla circoscrizione di appartenenza.