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RLS quando va nominato

All’interno del D.Lgs. 81/2008, vi sono anche le indicazioni per eleggere uno o più Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il portavoce dei lavoratori all’interno di un’azienda. Viene eletto dai lavoratori e rimane in carica, di norma, per 3 anni. Alla scadenza di questo periodo, può essere eletto di nuovo.

Eleggere un RLS è obbligatorio?

L’elezione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è obbligatoria in ogni azienda con almeno un lavoratore. Nelle aziende che non superano i 15 lavoratori, l’RLS viene designato scegliendo un membro dello staff interno, mentre, quando si supera questa cifra, solitamente si preferisce eleggere l’RLS tra le rappresentanze sindacali.

Un altro adempimento a cui bisogna prestare attenzione è il numero di rappresentati dei lavoratori da eleggere, il quale varia in base alla formazione aziendale:

  • si elegge un solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con al massimo 200 lavoratori;
  • si eleggono tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con al massimo 1000 lavoratori;
  • si eleggono sei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende più di 1000 lavoratori.

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (in Italia è il 28 aprile).

L’elezione di un Rappresentante dei Lavoratori è un diritto dei dipendenti aziendali, ma non è un obbligo. L’articolo 47 del D.Lgs 81/2008 infatti non specifica l’esistenza di sanzioni in merito alla mancata elezione di questa figura.

Le sanzioni scattano solo nel caso in cui il Datore di lavoro non richieda il nominativo del Rappresentante scelto dai lavoratori. A questo punto, l’INAIL assegnerà Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Chi è l’RLS?

Secondo l’articolo 50 del D.lgs. 81/08, l’RLS ha dei compiti specifici:

  • affianca il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi;
  • affianca il Datore di Lavoro sulla designazione del RSPP, degli addetti antincendio, degli addetti al Primo soccorso e del medico competente;
  • viene consultato in merito all’organizzazione della formazione e ispezioni;
  • verifica che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori. In caso contrario, è autorizzato a contattare le autorità competenti;
  • può consultare il documento valutazione dei rischi e accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
  • può approfittare di un monte ore di permessi retribuiti per agevolare lo svolgimento della sua attività.

Quando non si elegge un RLS?

L’RLS si può non eleggere solo in alcuni casi:

  • Imprese familiari
  • Aziende dove sono impiegati solo lavoratori a progetto
  • Lavoratori a domicilio.

Obblighi del Datore di Lavoro nei confronti dell’RLS

Il Datore di lavoro ha l’obbligo di formare l’RLS e di comunicare all’INAIL su chi è ricaduta la scelta.

Il corso di formazione per RLS consiste in 32 ore, con corso di aggiornamento RLS annuale di sole 4 ore. Queste lezioni vertono su argomenti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro: prevenzione dei rischi, principi giuridici comunitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obblighi delle varie figure professionali, comunicazione tra dipendenti e dirigenti.

La formazione dell’RLS può avvenire anche a distanza, in quanto non sono previste esercitazioni pratiche.

Per quanto riguarda la comunicazione dell’elezione all’INAIL, il datore di lavoro è obbligato a renderla nota tramite via telematica, come specificato dall’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008.

dlgs 8/108

Un argomento oggi molto sentito, che occupa purtroppo spesso le prime pagine della stampa nazionale, è quello della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare, dei rischi che i lavoratori, nell’esercizio della loro professione, corrono tutti i giorni in termini di infortuni e, nei casi più drammatici, perfino di morte.

Non è un caso allora che l’impegno della politica, da almeno dieci anni a questa parte, è stato rivolto a studiare soluzioni che potessero arginare il fenomeno comunemente indicato con l’espressione “morti bianche”. Con questo spirito di prevenzione ha visto la luce, nel 2008, il Decreto Legislativo N. 81, meglio noto come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ma di cosa tratta, nello specifico, questo importante punto di riferimento legislativo in materia di sicurezza?  In che maniera le aziende possono migliorare la condizione lavorativa dei propri dipendenti, assicurando degli ambienti di lavoro salutari, in cui la tutela della loro salute e sicurezza venga garantita ai massimi livelli? Questo articolo cerca di rispondere a questa ed altre domande, cercando di evidenziare l’importanza della formazione, finalizzata a creare delle figure professionali di riferimento che, nel tempo, siano in grado di gestire autonomamente, e nel pieno rispetto del quadro legislativo, tutte le svariate situazioni oggetto di attenzione all’interno del Decreto del 2008.

Informazione e formazione del lavoratore: la sezione IV del Decreto.

Essere informati, e ricevere la giusta formazione è senza dubbio il prerequisito di base che dovrebbe servire come assunto in qualsiasi situazione si prenda in esame, a maggior ragione quando si tratta di argomenti quali la sicurezza sul lavoro e la prevenzione da incidenti, a volte anche fatali. Per questo motivo la sezione IV, con gli articoli 36 e 37, rappresenta un punto di riferimento essenziale per capire meglio la direzione seguita dal Decreto. Si afferma qui che è compito del datore di lavoro provvedere alla corretta informazione di ogni singolo lavoratore in merito ad alcune questioni fondamentali: ad esempio i rischi che egli corre nell’esercizio della propria attività; quali sono le procedure previste per il primo soccorso o in caso di evacuazione, per via di eventi quali incendi o altre catastrofi non prevedibili, oppure quali sono i rischi che il lavoratore corre nell’utilizzo di particolari sostanze pericolose (sempre se e quando connesse alla propria specifica attività), ed infine, l’Articolo 36 ricorda anche che è obbligo del datore di lavoro quello di informare tutti i lavoratori su quali siano le figure responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e sicurezza, dando evidenza di tutti i nominativi, compreso quello del medico competente.

Gli obblighi sulla formazione per la sicurezza sul lavoro.

Dunque, l’Articolo 36 stabilisce in maniera inequivocabile quali siano gli obblighi di legge per il datore di lavoro in termini di informazione, ed introduce anche quello che sarà il tema centrale del successivo articolo, ovvero la questione della formazione. Questa, come specificato nell’Articolo 37, deve essere garantita dal datore di lavoro a tutti i propri dipendenti, a prescindere dalla tipologia di azienda, sia essa privata o pubblica, dal settore di riferimento, ed a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi. Non solo: il datore di lavoro, dopo aver provveduto ed effettuare una valutazione dei rischi connessi alla propria azienda, si dovrà fare garante della modalità e della qualità della formazione fornita, misurata sulle reali esigenze di ciascun lavoratore. Infine, il datore dovrà provvedere a nominare una figura responsabile.

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RSPP: il Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione

Chi è l’RSPP e come viene nominato? Sempre il Decreto N. 81 del 2008 chiarisce l’importanza per ogni azienda di individuare una figura responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I criteri per la nomina di questa figura sono diversi, al datore di lavoro è comunque lasciata una certa libertà decisionale, a patto che il responsabile possegga capacità e competenze adeguate ai potenziali rischi che sarà possibile incontrare in azienda, competenze che lo mettano in condizione di saper gestire eventuali situazioni di emergenza ma soprattutto che lo rendano idoneo a definire un adeguato piano di prevenzione e protezione dai rischi. In taluni casi, ad esempio, con aziende che a seconda del settore non superino un certo numero di lavoratori, la figura del Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione può essere anche il datore di lavoro, ma in ogni caso, come fermamente stabilito dall’Articolo 37, a prescindere di chi venga individuato come figura responsabile, a questa il datore di lavoro deve garantire un’adeguata a specifica formazione, perché sarà proprio questa formazione ad assicurargli, come si evince dal Decreto, tutte le specifiche competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dai rischi che gravano sul luogo di lavoro.

L’importanza dell’aggiornamento del RSPP

Sempre l’Articolo 37, poi, si sofferma sul tema dell’aggiornamento. È facile intuire i motivi per cui il Decreto N. 81 preferisca dare particolare enfasi al problema dell’aggiornamento, esplicitando proprio come sia obbligo del datore di lavoro garantire un aggiornamento periodico, ogni 5 anni. I motivi sono molteplici: l’azienda tende a modificare i suoi processi produttivi, modificando così la mappa dei rischi; vi sono gli adeguamenti normativi a livello nazionale e sovranazionale (legislazione Europea, ad esempio); poi ci sono anche motivi strettamente personali, come l’esigenza di ripassare, diciamo così, le competenze acquisite durante il primo ciclo di formazione.

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Si potrebbero elencare tanti altri motivi, eppure questi sono più che sufficienti a fare luce sull’importanza che il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro riconosce alla formazione del RSPP, per riuscire a garantire maggiore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi nessuna azienda può più permettersi di non osservare ciò che la legge stabilisce con estrema chiarezza di intenti, grazie ad una normativa che non lascia adito a dubbi e che anzi si è stata ancora di più esplicitata  dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che ha dato un contributo ancora più forte all’organizzazione dei corsi di formazione per RSPP, ASPP (ed eventuali altre figure sensibili) a dimostrazione di quanto la formazione, supportata da un aggiornamento continuo, rappresenti l’unica vera soluzione per mantenere al massimo livello la sicurezza sui luoghi di lavoro.