È entrato in vigore il 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.
È entrato in vigore il 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico. Confartigianato e le altre associazioni di rappresentanza avevano provato a chiedere di prorogare l’entrata in vigore della norma, di cui hanno però beneficiato solo le cessioni di carburanti. Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica interesserà tutti i titolari di partita IVA, comprese le transazioni tra privati (B to B), e tutti i settori produttivi e pertanto sarebbe stato auspicabile allinearsi a tale decorrenza anche per i subappaltatori.
Il problema principale per le imprese, secondo ANAEPA, è la mancanza delle infrastrutture informatiche che permetteranno agli imprenditori di gestire il nuovo rapporto con l’amministrazione fiscale in totale autonomia, semplificando il rapporto con il fisco e senza aggiungere nuovi oneri alle imprese.
Per fare luce su vari quesiti arrivati da associazioni di categoria e singoli operatori relativi all’applicazione della fattura elettronica nei subappalti, il 2 luglio l’Agenzia dell’Entrate ha diffuso la circolare n.13 con tre importanti risposte. Il primo punto chiarito è che l’obbligo di fatturazione si applica soltanto nei confronti dei subappaltatori per i quali il titolare dell’appalto ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Nell’ambito degli appalti, si legge nel documento, «vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di Cig e/o Cup)».
Nella seconda risposta l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di fatturazione non riguarda i rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, via un soggetto non qualificabile come PA, anche se controllato o partecipato. Infine, la circolare prende in esame l’ambito di applicazione ai consorzi, chiarendo che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio «non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate». «È peraltro da escludersi – si legge di seguito – che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della Pa, ma si inserisca nella filiera dei subappalti».
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