Cosa comporta il mancato aggiornamento della figura del Coordinatore e del Responsabile della Sicurezza

coordinatore della sicurezza

Ogni figura è tenuta a formarsi, questa non è di certo una novità, ma nel caso del Coordinatore di Sicurezza esiste un particolare aggiornamento quinquennale che comprende 40 ore, la durata complessiva di cui si dovrà chiaramente tener conto.

L‘aggiornamento coordinatore sicurezza può avvenire in svariati modi, si comprendono quindi le partecipazioni a seminari e convegni, ma in tal caso serve una prova tangibile di effettiva presenza, sarà quindi opportuno chiedere maggiori informazioni proprio a chi realizza l’evento.

Detto questo, come già anticipato, l’aggiornamento è fondamentale, consigliamo quindi vivamente di rispettare le norme vigenti.

E se il Coordinatore non rispetta tale obbligo?

Ci si chiede spesso quali siano effettivamente le sanzioni per mancato aggiornamento coordinatore sicurezza, ma bisogna interpretare al meglio la legge; prendiamo come esempio un professionista che è entrato in possesso del regolare attestato di 120 ore prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08.mancato aggiornamento coordinatore sicurezza

In questo caso se il soggetto non ha effettuato l’aggiornamento previsto, entro il 15 Maggio 2013, non potrà assolutamente lavorare come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, fino chiaramente al momento in cui avrà raggiunto le 40 ore che sono previste per legge.

Molti temono che si possa perdere l’abilitazione, ma non è così, vi è semplicemente una sospensione nel poter esercitare il proprio lavoro, ma dal momento in cui l’aggiornamento sarà completato, tutto tornerà alla normalità.

Le 40 ore di aggiornamento devono essere espletate nella loro totalità, questo significa che non si possono accumulare assenze; c’è una bella differenza con l’abilitazione per coordinatore di sicurezza, a partire dal fatto che qui parliamo di un percorso di ben 120 ore e le norme prevedono che il soggetto in questione possa saltare un certo numero di ore, ma negli aggiornamenti questo non ha lo stesso valore.

Durata degli aggiornamenti

Il quadro normativo non ammette ignoranza in merito, ecco dunque che per i corsi di formazione la frequenza dovrà essere almeno del 90%, mentre per l’aggiornamento di 40 ore si deve collezionare il 100% di presenze.

Può sembrare complesso, ma se pensiamo che l’aggiornamento può essere distribuito nell’arco dei 5 anni capirete bene che questo è fattibile, ecco perchè tutti coloro che non hanno raggiunto le 40 ore non possono esercitare l’attività di coordinatore.

L’articolo 98 del decreto in parola è davvero chiaro in merito, quindi non fatevi trovare impreparati, la formazione, così come anche l’aggiornamento è molto importante al giorno d’oggi!

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