Equo compenso, dal CNI chiarimenti sull’estensione ai contratti stipulati con la P.A.
Come è noto, la Legge di bilancio 2018 ha rafforzato la norma – introdotta con il decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 – sull’equo compenso (nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, come banche e assicurazioni) per gli avvocati, esteso a quasi tutti gli altri professionisti (ad eccezione degli agenti della riscossione), prevedendo: un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia; la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione; l’eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l’azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso (conseguentemente l’azione di nullità diviene imprescrittibile).
Il Dipartimento Centro Studi della Fondazione CNI ha elaborato un documento che esamina nel dettaglio i contenuti delle disposizioni sull’equo compenso, precisandone l’ambito di operatività e soffermandosi, in particolare, sull’estensione della sua applicazione ai contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
Il comma 3 dell’art. 19 quaterdecies DL 148/2017 prevede che: “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il Documento del Centro studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri precisa che “nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, corollario al richiamato “principio” dell’equo compenso, è certamente l’applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d’asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche. L’equilibrio contrattuale dovrà essere, poi, ricercato di volta in volta sulla base delle peculiarità del caso specifico ed alla luce del confronto competitivo; fermo restando (appare quasi superfluo sottolinearlo) l’intrinseca contraddittorietà, con il principio di equità del corrispettivo, dei casi in cui le offerte siano oggettivamente non eque rispetto alla complessità della prestazione, siano meramente simboliche oppure, infine, sia disposta l’erogazione a titolo gratuito della prestazione (principale ovvero accessoria).”
Fonte: UnioneIngegneri.com
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