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Chi è l’amministratore di condominio

La legge italiana stabilisce che i poteri esecutivi in un condominio siano affidati alla figura dell’amministratore di condominio. L’amministratore di condominio, oltre a gestire beni e spazi comuni, attua le decisioni prese dall’assemblea condominiale e risponde legalmente per il condominio che amministra. L’amministratore di condominio può essere una persona fisica o una società se a norma di legge. L’amministratore di condominio è una figura obbligatoria nelle strutture con più di otto inquilini, viene nominato dalla assemblea e la carica dura un anno con rinnovo automatico. La nomina può essere revocata esclusivamente dalla assemblea. Precisiamo che non esiste un albo degli amministratori di condominio.

Requisiti dell’amministratore di condominio

Quando a svolgere il compito dell’amministratore di condominio è una persona fisica questo deve essere in possesso di alcuni requisiti:

Se a svolgere l’incarico è uno dei condomini e dunque non un amministratore professionale esterno, i requisiti sulla formazione, punti 1 e 2 dell’elenco sopra, non sono necessari.

Compenso dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio deve dichiarare la cifra esatta del compenso richiesto al momento della nomina. Il compenso deve essere indicato voce per voce con precisione.

Le nomine che non riportano la voce del compenso saranno ritenute nulle.

come diventare amministratore di condominio

Nello scenario lavorativo italiano, l’amministratore di condominio sta per inquadrarsi come una nuova figura professionale.

Entro la prossima primavera, infatti, sarà istituito un apposito Albo o un registro sotto l’egida del Ministero della Giustizia che distinguerà (una volta per tutte) la figura dell’amministratore da quella dell’Avvocato e del Commercialista. La formazione è dunque obbligatoria per una identificazione professionale.

Chi è l’amministratore di condominio?

L’amministratore è colui che, all’interno di un condominio si occupa di amministrare e gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale, diventando di fatto il suo rappresentante legale. Può dunque riscuotere i contributi e promuovere azioni giudiziali per il recupero dei crediti, sia contro i terzi sia contro i condomini e dirimere le controversie interne tra inquilini.  La nomina, è obbligatoria quando all’interno di uno stabile vi siano più di otto condomini e la sua carica è di durata annuale con rinnovo automatico. L’amministratore di condominio può essere una persona fisica oppure una persona giuridica, quindi una società ( l’art. 71-bis disp. att. c.c.) In quest’ultimo caso è necessario che una persona al suo interno possieda i requisiti previsti per legge.

Quali requisiti possedere per diventare amministratore di condominio?

Ad oggi, così come stabilito dalla legge 220 dell’11/12/2012 l’amministratore-persona fisica deve essere in possesso di determinati requisiti e di una formazione costante nel tempo. Per svolgere l’incarico è necessario:

  • Godere dei diritti civili
  • Non riportare condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo che prevede una pena minima di due anni
  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione (ad es.: l’obbligo di soggiorno) divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
  • Non essere stati annotati nell’elenco dei protesti cambiari
  • Non essere interdetti o inabilitati
  • Possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • Frequentare un corso di formazione iniziale
  • Svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale

Formazione obbligatoria: quali sono le aree di competenza e le responsabilità dell’amministratore di condominio?

Oggi, le nuove regole impongono all’amministratore condominiale una formazione sempre più specifica che abbracci competenze tecniche, giuridiche, contabili, amministrative e gestionali.

A stabilire i criteri e le modalità di formazione degli amministratori è il DL 140 del 2014: tutti coloro che intendono rivestire il ruolo di amministratore condominiale devono seguire un apposito corso base della durata minima di 72 ore (Corso abilitante alla professione ai sensi della legge dell’11.12.2012 n. 220 e al Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 13/08/2014) e di un aggiornamento annuale di almeno 15 ore.

Per garantire una preparazione efficace il corso di amministratore di condominio non si limita solo all’analisi della normativa propriamente condominiale, ma approfondisce tutti gli istituti giuridici che possono interessare il rapporto amministratore-condominio nonché la disciplina del mandato così come previsto dall’art. 1130 c.c.

Il corso si struttura idealmente in tre parti. Nella prima, partendo da una analisi dei profili strutturali e funzionali del condominio si arriverà, più direttamente e con esempi pratici, a tutti gli aspetti della gestione condominiale approfondendo l’elenco dei poteri e dei doveri in capo all’amministratore.

Nella seconda parte del corso si approfondiranno gli aspetti contrattuali, sia in termini generali che attraverso un’analisi specifica delle fattispecie contrattuali che maggiormente interessano il condominio analizzando le possibili responsabilità, sia in ambito civile (verso terzi o verso gli stessi condomini) che penale dell’amministratore.

Altra tematica affrontata è la mediazione civile e commerciale, in grado di fornire una rapida soluzione alle controversie tra privati.

Qual è il compenso medio di un amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio percepisce in media 300 euro mensili per ogni palazzo in sua gestione. Senza una revoca scritta un amministratore di condominio, di fatto, resta in carico due anni. Una giusta preparazione  e formazione consente quindi di ampliare il proprio spazio lavorativo raggiungendo uno stipendio mensile particolarmente consistente.