Calcolo dei compensi del CTU: la vacazione

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Prima del 2002 la legge di riferimento per stabilire il compenso del CTU era la Legge n 319 dell’8 luglio 1980.

Nell’epoca moderna la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze, risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste.

Il consulente tecnico d’ufficio presta le proprie capacità professionali al fine di contribuire a condurre ad un miglioramento dell’equità delle pronunce giudiziali, dunque a salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte.

Oggi il compenso del perito è regolamentato dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” D.P.R 115/2002 nello specifico, è trattato dal titolo VII, articoli dal 49 al 72. Oltre al DPR 115/2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, prevista dell’art. 4 della legge 319/1980. Dopo vari interventi normativi la legge 319/1980 ha introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle vacazioni come criterio per il calcolo del compenso.

Cos’è la vacazione?

La vacazione è la “prestazione di un perito, su richiesta dell’autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione”. La vacazione riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, sottolineando che la prima vacazione è la prima in assoluto dell’incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro.

L’importo delle vacazioni è stabilito dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002

Secondo la norma prevista dall’art. 4 della legge n. 319/1980 l’onorario per la prima vacazione è pari a € 14,68 e per la successiva di € 8,15 (la vacazione stabilita è di 2 ore). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, al Consulente Tecnico d’Ufficio non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione se reso necessario dalle carenze di quest’ultima (Cass. Civ. Sez. 1, 8 ottobre 1997 n. 9761). Inoltre, se si impiega un’ora e un quarto, ad esempio, se ne conteggia una soltanto.

Il limite massimo delle vacazioni che un giudice può assegnare ad un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro. Questo limite non riguarda gli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, in questo caso, come indicato dall’art. 4, L. n. 319/80, è necessario che il numero delle vacazioni venga indicato negli atti del processo. Ai sensi dell’art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 gli onorari riguardano la consegna della relazione e dunque il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività extra svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze. Il numero delle vacazioni necessarie è stabilito dal giudice sotto suo esclusivo controllo e responsabilità.

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