Consulente Tecnico d’Ufficio, chi è?
Il consulente tecnico d’ufficio, nei processi civili, è quel professionista esperto che è munito di determinate competenze e conoscenze nel suo campo di riferimento, nei confronti del giudice (consulente tecnico d’ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).
Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio
Il consulente tecnico d’ufficio è un professionista che supporta il giudice nella valutazione puramente tecnica dei fatti di una causa. Il CTU è chiamato ad integrare le conoscenze del giudice con le proprie capacità e le conoscenze professionali, ampliando, attraverso una relazione tecnica o scientifica, gli elementi di giudizio determinanti al fine della decisione della controversia. Il giurista può affidare al consulente (architetto, agronomo, ingegnere, geometra, perito, geologo, interprete, psicologo, medico, grafologo, veterinario, esperto di antiquariato, musicista, informatico, etc.), sia l’incarico di valutare i fatti accertati ma anche quello di accertare i fatti stessi.
Quali sono i requisiti per diventare Consulente Tecnico d’Ufficio
Coloro che sono regolarmente iscritti all’Albo o registro del proprio ordine professionale, possono iscriversi all’albo del Tribunale di appartenenza e assumere il ruolo di ausiliario del Giudice. La preparazione e i titoli idonei sono fondamentali ad effettuare l’attività di consulente ma a questi vanno affiancate una serie di competenze di carattere tecnico utili a creare una relazione peritale qualitativamente efficace. Acquisite, tramite il corso, le rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile e il coretto modus operandi, si può chiedere (tramite l’apposita domanda generata dal programma) l’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice. Il corso non è obbligatorio ma aumenta le probabilità che l’Istanza di iscrizione venga accolta dal Presidente del Tribunale.
Come si viene nominati Consulenti Tecnici d’Ufficio
La figura professionale di C.T.U. è prevista dal Codice di Procedura Civile e dal Codice di Procedura Penale viene scelta da un giudice dall’apposito albo. Il giudice con l’ordinanza di nomina fissa l’udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento ed il conferimento dell’incarico. Tramite perizie, valutazioni e consulenze tecniche, il Consulente Tecnico d’Ufficio supporta il giudice nella fase decisionale senza per questo esonerare le parti dall’onere della prova. Il suo ruolo, infatti, molto spesso è quello di valutare sotto il profilo tecnico – scientifico quei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti analizzando gli aspetti formali e rispondendo ai quesiti posti dal giurista senza dare mai un parere processuale che spetta sempre e comunque al Giudice.
Quali sono i compensi del Consulente Tecnico d’Ufficio
Il professionista che svolge l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio percepisce il compenso onorario fisso o variabile per la propria categoria calcolato con un aumento fino al 20 per cento in caso in cui il giudice dichiari l’urgenza della consulenza. In base alla propria specializzazione gli onorari variano da 150 euro per le consulenze più semplici fino ai 5000 euro nei casi di stime e valutazioni approfondite e particolarmente complesse.
Quali sono i documenti e le procedure necessarie per iscriversi all’Albo del Tribunale
Si può chiedere l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice mediante apposita domanda al Presidente del Tribunale della circoscrizione di appartenenza o per residenza o per domicilio professionale.
Procedura di iscrizione all’albo del tribunale:
- Iscriversi nella sezione SERVIZI – ISCRIZIONE ALBO CTU del Tribunale;
- Scaricare e stampare il modello di domanda;
- Compilare e apporre una marca da bollo di 16 Euro;
- Allegare il Curriculum con i documenti richiesti;
- Depositare la domanda in tribunale;
- Effettuare (Se l’iscrizione viene accolta) un bonifico di 168 Euro mediante bollettino postale.
Allegati alla domanda di Consulente Tecnico d’Ufficio per l’albo del tribunale:
- Curriculum vitae firmato (con l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC);
- Autodichiarazione sulla regolare iscrizione all’ordine professionale o al registro di categoria della Camera di commercio;
- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
- Titoli e documenti vari comprovanti la competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).
In ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 15 delle Disp. Att. Del C.P.C, ci si può iscrivere unicamente ad un solo albo dei consulenti e limitatamente alla circoscrizione di appartenenza.
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