Superbonus 110%: Obbligo attestato prestazione energetica (APE)
Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 e successive modifiche ha introdotto una lunga serie di misure ed agevolazioni con lo scopo di conferire impulso alle attività imprenditoriali e commerciali del nostro Paese già pesantemente fiaccate dalla crisi sanitaria ed economica.
Tra le opportunità più significative per i consumatori e le imprese vi è, senza dubbio, l’ormai noto Superbonus 110% che può rappresentare un interessante incentivo per porre in essere opere di ristrutturazione edilizia o di efficientamento energetico degli immobili.
Cerchiamo, allora, di approfondire il discorso in merito scoprendo, nel dettaglio, il contenuto della norma ed il suo ambito applicativo (ivi compresi i requisiti necessari per poterne usufruire).
Cos’è il Superbonus 110%?
Si tratta di un’agevolazione che incrementa la percentuale al 110% di detraibilità delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 in relazione a specifici interventi di natura edilizia, energetica e anti sismica.
Il bonus si aggiunge, quindi, ai già previsti Sismabonus ed Ecobonus e alle agevolazioni già in uso per le opere di ristrutturazione edilizia.
Come funziona il Superbonus 110%?
L’agevolazione consente al cittadino di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% della spesa effettuata che può essere spalmata su 5 anni successivi di imposta nei limiti del 22% annuo purché non ecceda l’importo dell’imposta fiscalmente dovuta.
La novità più rilevante della norma risiede nell’opportunità che il legislatore riserva al cittadino stesso che ha facoltà di scegliere se godere delle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione reddituale annuale, oppure di optare per uno sconto immediato in fattura da parte del prestatore d’opera, ovvero di cedere il credito maturato ad un soggetto terzo.
La cessione del credito può essere disposta a favore del fornitore del servizio, ad un soggetto legittimato a riceverlo (persona fisica o impresa) oppure ad un intermediario finanziario.
Il soggetto ricevente potrà a sua volta trasferire il diritto ad altra persona.
Chi può usufruire del Superbonus 110%?
L’agevolazione in oggetto è riservata a:
- Persone fisiche che detengono la proprietà od altro diritto di godimento reale del bene immobile;
- Condomini;
- Istituti autonomi di case popolari;
- Società senza scopo di lucro (Onlus ed associazioni di volontariato);
- Società sportive non professioniste per le sole aree adibite a spogliatoio.
Società di capitali ed enti pubblici o privati possono usufruire del bonus limitatamente a specifici casi individuati dal legislatore.
Quali interventi rientrano nel Superbonus 110%?
La disciplina giuridica che individua le opere che rientrano nell’area di applicazione della norma distingue tra interventi principali ed aggiuntivi.
Tra gli interventi trainanti vengono specificati;
- Interventi anti sismici che, individuati dal precedente Sismabonus, vengono elevati alla percentuale di detraibilità del 110% per il periodo compreso tra 1 luglio 2020 e 31 dicembre 2021;
- Opere di isolamento termico che riguardano l’involucro di almeno il 25% dell’edificio;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni o su edifici singoli.
Vengono considerati aggiuntive le seguenti opere purché eseguite contestualmente ad interventi trainanti:
- Opere di riqualificazione energetica dell’immobile;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Opere di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Poiché il legislatore ha posto una specifica stringente in relazione al tesso massimo di spesa possibile per singolo intervento, è bene consultare nel dettaglio l’apposita guida che è scaricabile dal sito ufficiale delle Agenzie delle Entrate.
Va precisato, infine, che non è possibile usufruire del Superbonus 110% se si approfitta già di altre agevolazioni ed incentivi di natura pubblica e che le opere edilizie poste in essere debbono riguardare solo immobili già esistenti e non le nuove costruzioni.
Come ottenere la detrazione?
Gli interventi sopra individuati danno diritto al godimento dell’agevolazione soltanto se funzionali ad un effettivo miglioramento energetico dell’immobile di almeno due classi oppure al raggiungimento della classe energetica massima (A4).
L’attestazione dell’effettiva riqualificazione energetica deve essere certificata dalla redazione dell’APE (attestazione di prestazione energetica) che deve essere prodotto prima dell’inizio dei lavori ed al termine degli stessi.
Cos’è l’APE?
Si tratta di un vero proprio documento che attesta la qualifica energetica di un immobile.
Affinché il documento sia valido deve essere redatto da un soggetto regolarmente accreditato la cui formazione e professionalità viene gestita e super visionata su base regionale, ad esempio un soggetto che ha seguito un corso sulla certifazione energetica accreditato.
Il certificato viene redatto dall’esperto autorizzato grazie all’ausilio di un particolare software che prevede l’inserimento di alcuni dati obbligatori quali:
- Le caratteristiche planimetriche dell’immobile e la sua esposizione;
- La descrizione degli impianti necessari alla produzione di acqua calda, riscaldamento e raffreddamento dell’aria;
- Le caratteristiche strutturale dei muri perimetrali e degli infissi;
- L’eventuale presenza di sistemi di ricambio dell’aria meccanici;
- L’eventuale presenza di impianti di energia rinnovabile.
L’elaborazione dei dati immessi determina una sorta di pagella dell’immobile stesso in relazione al grado di efficientamento elettrico raggiunto che viene espresso in base all’attribuzione di una categoria alfanumerica. Il certificato, inoltre, riporta sempre le possibili migliorie che possono essere predisposte per migliorare i consumi energetici.
L’APE è un documento che la normativa richiede obbligatoriamente in taluni casi come un eventuale contratto di locazione oppure un rogito di compravendita oppure, come abbiamo detto, in caso di accesso a taluni incentivi di ordine fiscale.
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