stop covid 19

Dal 18 maggio quasi tutte le aziende e le attività commerciali hanno ripreso la loro attività.

La riapertura è stata però subordinata al rispetto di rigorose regole di distanziamento sociale e disinfezione continua dei locali, oltre, ovviamente, ad una sanificazione completa prima dell’apertura. Il datore di lavoro deve portare a conoscenza i propri dipendenti di tutte le regole che devono essere rispettate sul luogo di lavoro.

Elenchiamo qui di seguito, le più importanti

  • Gli ingressi in azienda dovranno essere contingentati per evitare assembramenti, quindi ampliare i turni di lavoro, per far sì che in uno stesso posto permangano poche persone e ben distanziate fra loro. Se necessario si dovrà quindi rimodulare la produzione.
  • Dovrà essere giornalmente misurata la temperatura corporea a tutto il personale e i visitatori e contattare tempestivamente il medico in caso di manifestazione febbrile.
  • Riguardo l’accesso di fornitori esterni e visitatori in azienda, dovrà essere definita la procedura di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo i contatti fra gli individui.
  • Prima di riaprire, ogni azienda dovrà provvedere alla sanificazione dei locali. Sanificare vuol dire porre in essere tutti quei procedimenti atti alla distruzione di virus e agenti patogeni, non si tratta quindi di una semplice pulizia. È opportuno rivolgersi ad aziende che abbiano i requisiti e le autorizzazioni per fare sanificazione, che possono esercitare l’attività (codice Ateco 81.29.10) e che sono abilitate al rilascio della relativa certificazione.
  • Punto importantissimo sono i dispositivi di protezione individuale, ogni lavoratore dovrà indossare mascherine, guanti e, ove necessario, visiere protettive.
  • Le postazioni di lavoro con PC devono essere separati con pannelli in plexiglass di dimensioni tali da garantire la distanza interpersonale.

Per assicurare il rispetto delle regole, nelle aziende verrà costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Se ogni cittadino si atterrà scrupolosamente alle regole, si può ben sperare di lasciarci questa pandemia alle spalle e ritornare a far crescere e prosperare il nostro sistema produttivo.

giuseppe conte firma dpcm

Da stamattina 18 maggio, a quasi 3 mesi dall’inizio di questa terribile pandemia, l’Italia riparte.

Tranne poche eccezioni, quasi tutte le attività commerciali aperte al pubblico, possono riaprire i battenti. Il nuovo DPCM stabilisce in dettaglio le linee guida per le varie attività. In particolare, per il commercio al dettaglio, dovranno essere previste regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Per tutte le attività vi è l’obbligo da parte del datore di lavoro di informare i propri dipendenti delle misure da adottare, tramite corsi di formazione online o internamente all’azienda, oltre ad adeguarsi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i negozi di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare per toccare la merce.

In ogni caso, clienti e lavoratori dovranno sempre indossare la mascherina. In generale, se un cliente si trova all’interno di un locale commerciale senza mascherina, la sanzione scatta sia per il cliente che per il titolare che gli ha consentito di entrare.

Dal 18 maggio riaprono anche uffici e studi professionali

Per questi ultimi, riguardo l’accesso al pubblico:

  • Va favorito l’accesso dei clienti solo tramite appuntamento, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale e riorganizzando gli spazi, per quanto possibile, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dovrà comunque sempre essere utilizzata la mascherina.
  • L’area di lavoro deve essere delimitata da barriere fisiche adeguate, mentre l’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
  • Laddove possibile, resta ancora preferire il collegamento a distanza con il cliente, magari in videoconferenza.

Riguardo le sanzioni: in caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nonostante l’allentamento delle misure restrittive, la parola d’ordine resta comunque prudenza, se vogliamo essere certi di lasciarci la pandemia alle spalle.

 

covid ristoranti e riapertura

Dopo un lunga chiusura a causa del lockdown, dal 18 maggio in molte Regioni riapriranno i battenti ristoranti, pizzerie e bar, ovviamente dopo aver provveduto alla sanificazione dei locali.

L’INAIL ha pubblicato di recente un documento che contiene una serie di linee guida cui attenersi. La parola d’ordine resta quella di salvaguardare la salute e garantire il distanziamento sociale. Vediamo in dettaglio le misure previste per i locali.

Tra i tavoli vi dovrà essere una distanza di 4 metri o, in alternativa, barriere divisorie. Per ogni locale dovrà essere stabilito un limite massimo di capienza, e saranno preferite le prenotazioni.

Saranno vietati i buffet, che causerebbero assembramenti, e bisogna per un po’ abbandonare anche il menu tradizionale, da sostituire con lavagne o fogli monouso, da buttare via una volta consultati dai clienti. I clienti potranno non indossare la mascherina solo quando consumeranno il pasto o le bevande, negli altri momenti dovranno sempre metterla, ad esempio per andare a pagare alla cassa o andare in bagno. Alla cassa, in bagno e in più punti del locale dovranno essere posizionati gel igienizzanti.

Bisognerà disinfettare di frequente posate, oliere, vassoi, e tutto quanto sia riutilizzabile, e anche la postazione dovrà essere disinfettata, prima di far accomodare il cliente successivo. Alla cassa dovrà esservi necessariamente un divisore in plexiglass, e dovranno essere privilegiati i pagamenti elettronici. Per i bar, ove possibile, dovranno crearsi dei percorsi separati per coloro che entrano e che escono, in modo da non creare assembramenti. Mascherine, guanti e separatori sono chiaramente imprescindibili. Anche per l’attesa fuori, i clienti non dovranno accalcarsi, ma rispettare la distanza di almeno un metro.

In questi due mesi di emergenza sanitaria, tutti hanno imparato a rispettare nuove regole di distanziamento sociale, prima impensabili, dovremo adesso adattarci a questo nuovo modo di frequentare i locali, reinterpretando la convivialità al tempo del corona virus, sperando che fra non molto tempo, resti tutto un brutto ricordo.

uso didattico della lim eipass

La LIM Lavagna Interattiva Multimediale è ormai diventata un prezioso strumento di supporto ai docenti nello svolgimento della didattica.

Si tratta di una lavagna digitale su cui è possibile: scrivere, disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni.

Fa parte delle cosiddette TIC Tecnologie per l’informazione e la comunicazione, indispensabile strumento di apprendimento, in un mondo oggi completamente digitalizzato.

La LIM ha innumerevoli funzioni, per usarla non si utilizzeranno solo tastiera e mouse, ma si può anche utilizzare direttamente il touch screen o i suoi dispositivi in dotazione, come telecomandi, pennarelli e altri pratici strumenti.

In dettaglio, sarà possibile:

  • Proiettare dei testi ed evidenziarli;
  • Proiettare immagini ed interagire con esse modificandone forma e posizione;
  • Svolgere esercizi interattivi;
  • Proiettare contenuti multimediali;
  • Connettersi ad internet e attingere materiali direttamente dalla rete.

Il docente potrà prepararsi la lezione a casa, con contenuti multimediali, collegamenti, immagini, filmati ecc.

La capacità di archiviazione del software, permette di salvare ogni lezione, per poterla utilizzare in momenti successivi, per poterla stampare, condividere, o farne una documentazione del percorso svolto.

Numerosi studi hanno dimostrato come la presenza della LIM in classe contribuisca ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento da parte degli alunni.

Purtroppo ancora non tutti i docenti hanno preso dimestichezza con questo strumento e le scuole non prevedono una formazione in merito. Sarà quindi compito del singolo docente frequentare uno specifico corso di formazione sull’uso didattico della LIM (Scopri di più: Corso online LIM 300 ore).

I corsi più richiesti oggi sono quelli on line, cioè in modalità e-learning, in cui il materiale è fruibile su piattaforma online e anche gli esami si possono fare direttamente online.

Si tratta di una modalità molto comoda, che permette di conciliare la necessità della formazione, con i numerosi impegni della vita quotidiana.

Imparare a utilizzare la LIM è un passo importante per il docente, serve ad avere molti strumenti di supporto della didattica tradizionale e in più serve a stabilire un rapporto più congeniale con gli studenti che, in quanto nativi digitali, recepiscono il linguaggio multimediale meglio di qualsiasi altro canale di comunicazione.

 

cad

La figura del progettista o del disegnatore AutoCAD coniuga il disegno industriale e tecnico con l’utilizzo professionale del programma AutoCAD della Autodesk.

Il mercato del lavoro oggi, tanto le piccole industrie quanto le grandi realtà, cercano progettisti/disegnatori AutoCAD (Corso AutoCAD 2D, 3D e Rendering), ma è molto difficile trovarne.

A rendere importante la conoscenza del software Autodesk è la estrema versatilità del suo utilizzo in molti settori lavorativi e della industria.

Si può progettare praticamente qualsiasi cosa:

  • dalle strade agli edifici
  • dai grattacieli alle componenti elettroniche
  • ma anche borse, bracciali ed accessori per la moda.

Peculiarità del software Autodesk è proprio la sua adattabilità a vari settori dell’industria, il progettista può, quindi acquisire delle competenze estremamente versatili che potrà facilmente sfruttare in diverse posizioni lavorative.

Come dicevamo, l’utilizzo di Autocad è moto ricercato ma al momento è una prerogativa di pochi, ragion per cui sembra importante cogliere questa opportunità per riqualificarsi professionalmente e per arricchire il proprio curriculum con una specializzazione specifica.

Per diventare un buon progettista/disegnatore AutoCAD bisogna frequentare dei corsi post-diploma poiché la sola formazione universitaria non è sufficiente.

Il corso scelto dovrà mettere lo studente nelle condizioni di usare il software con padronanza e versatilità e di  realizzare progetti sia in 2D che in 3D.

Scopri di più: Corso AutoCAD 2D, 3D e Rendering

misure da adottare covid 19

Il 26 aprile scorso è stato emanato un nuovo DPCM che regola la cosiddetta “FASE 2”, ovvero la ripresa di molte attività produttive del nostro Paese, con un conseguente allentamento delle misure di contenimento del virus, che sono state in vigore fino ad ora.

Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, dovranno svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già dal 27 aprile. Nel testo del Decreto si legge che:

“La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”

Il protocollo firmato da Governo e parti sociali disciplina vari aspetti, qui di seguito i più importanti

Gli ingressi in azienda dovranno essere contingentati per evitare assembramenti, quindi ampliare i turni di lavoro, per far sì che in uno stesso posto permangano poche persone e ben distanziate fra loro. Se necessario si dovrà quindi rimodulare la produzione. Dovrà essere giornalmente misurata la temperatura corporea a tutto il personale e i visitatori e contattare tempestivamente il medico in caso di manifestazione febbrile.

Riguardo l’accesso di fornitori esterni e visitatori in azienda, dovrà essere definita la procedura di ingresso, transito e uscita, per ridurre al minimo i contatti fra gli individui.

Prima di riaprire, ogni azienda dovrà provvedere alla sanificazione dei locali. Sanificare vuol dire porre in essere tutti quei procedimenti atti alla distruzione di virus e agenti patogeni, non si tratta quindi di una semplice pulizia. È opportuno rivolgersi ad aziende che abbiano i requisiti e le autorizzazioni per fare sanificazione, che possono esercitare l’attività (codice Ateco 81.29.10) e che sono abilitate al rilascio della relativa certificazione.

Punto importantissimo sono i dispositivi di protezione individuale, ogni lavoratore dovrà indossare:

  • Mascherine
  • Guanti
  • Ove necessario, visiere protettive.

Le postazioni di lavoro con PC devono essere separati con pannelli in plexiglas di dimensioni tali da garantire la distanza interpersonale.

Per assicurare il rispetto delle regole, nelle aziende verrà costituito un comitato di controllo con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nei casi in cui questo non sia possibile, a vigilare saranno invece comitati territoriali o settoriali.

Se ogni cittadino si atterrà scrupolosamente alle regole, si può ben sperare di lasciarci questa pandemia alle spalle e ritornare a far crescere e prosperare il nostro sistema produttivo.

E tu sei pronto ad avviare la tua attività? Consulta: Agatos Service ti accompagna nella FASE 2 del Covid-19 per maggiori informazioni

crediti formativi architetti

Con il DPR 137/2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, è stato introdotto anche per gli Architetti l’obbligo di aggiornamento professionale triennale.

I professionisti dovranno acquisire 60 crediti formativi professionali (corsi con crediti formativi per architetti) nell’arco di un triennio, attraverso corsi di formazione, seminari, master ecc.

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto:

  • Architettura;
  • Gestione della professione;
  • Deontologia e discipline ordinistiche (per almeno 12 crediti)
  • Paesaggio;
  • Conservazione.

E’ prevista una deroga all’obbligo formativo solo:

  • Per neo iscritti all’albo, per cui l’obbligo formativo decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione,
  • Per coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine, per cui è prevista l’esenzione totale dall’obbligo.

Per tutti gli altri invece, il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una censura da parte del Consiglio di disciplina se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dell’attività, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Gli enti di formazione (c.d. soggetti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio Nazionale Architetti, perché siano riconosciuti i relativi crediti.

In genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, di cui 4 in deontologia e discipline ordinistiche, per garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Nelle linee guida del CNAPPC è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sulla piattaforma Im@teria, il portale degli architetti, in cui poter monitorare il proprio aggiornamento professionale e i relativi crediti acquisiti e, avendo avuto cura di informare il proprio Ordine territoriale.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Come si vede, con la normativa del 2012 diventa di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale: in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

geometri professione in evoluzione

Con il DPR 137/2012 è stato introdotto, per le varie categorie professionali presenti in Italia, l’obbligo della cosiddetta “formazione continua”, cioè l’obbligo, per ogni professionista di aggiornarsi periodicamente, seguendo appositi corsi di formazione, seminari, master ecc.

Diventa quindi di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale, in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

In particolare, per la categoria dei Geometri, la legge prevede che si acquisiscano 60 crediti formativi ogni triennio, i crediti possono essere accumulati già dall’iscrizione all’albo.

Le attività formative cui si può partecipare devono riguardare:

  • discipline tecnico-scientifiche strettamente correlate alla professione;
  • norme di deontologia e ordinamento professionale (per almeno 12 crediti)
  • altre discipline funzionali all’esercizio della professione.

La violazione dell’obbligo della formazione continua dà luogo a sanzioni: se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, il professionista va incontro ad una censura da parte del Consiglio di disciplina, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dall’ attività fino a 6 mesi.

Gli enti di formazione (c.d. enti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio nazionale dei Geometri, perché siano riconosciuti i relativi crediti, in genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Per i Geometri è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sul SINF.

Nel 2015 per gli iscritti all’albo è stato, appunto, istituito il SINF Sistema Informativo Nazionale per la Formazione, con molteplici funzioni: si possono verificare gli enti di formazione accreditati; il professionista può verificare quanti crediti formativi abbia acquisito nel triennio e quindi e, infine, si può caricare sulla piattaforma il proprio curriculum vitae, c.d. Curriculum Professionale Certificato (Cpc), per condividerlo con gli iscritti e ampliare le proprie possibilità lavorative.

pes pav pei cosa significa

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” è la norma tecnica di riferimento che disciplina i lavori sotto tensione e in tensione e indica i requisiti minimi di formazione che devono essere posseduti dal personale che svolge lavori elettrici (Corso PES PAV PEI CEI 11-27).

Sono state previste tre figure, corrispondenti a tre qualifiche:

  • PES: Persona Esperta con istruzione, conoscenza ed esperienza tali da poter analizzare i rischi e di evitare i pericoli derivanti dall’elettricità;
  • PAV: Persona Avvertita, cioè adeguatamente formata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
  • PEI: Persona Idonea alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica di eseguire lavori sotto tensione in Bassa Tensione.

Nell’eseguire lavori elettrici, per garantire l’incolumità di tutti, bisogna rispettare i requisiti di formazione, le distanze limite e il tipo di lavoro.

In dettaglio:

  • PES: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità;
  • PAV: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità solo se assistite da una PES;
  • PEI: possono svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (a bassissima e a bassa tensione)

I lavori sotto tensione su sistemi di Categoria II e III non possono essere effettuati da nessuna di queste tre figure, ma possono essere svolti soltanto da aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

All’interno dell’azienda è il datore di lavoro che deve assegnare a ciascuno il ruolo di PES, PAV o PEI, con un atto di nomina scritto.

dvr covid-19

Ogni attività lavorativa, già prima dello stato di pandemia, doveva essere in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro e con la redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi), in cui rientra anche la valutazione dei rischi specifici. In questo periodo il dilemma di molte aziende è se aggiornare o meno il Documento di valutazione dei rischi o se affrontare solo la valutazione del rischio biologico in azienda. La risposta non può essere sicuramente univoca, vediamo un pò di attuare un ragionamento logico.

Ricordiamoci come nel nostro ordinamento una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore (gerarchia delle fonti del diritto), i DPCM non possono esulare i datori di lavoro all’applicazione del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

I Protocolli firmati nelle scorse settimane dalle parti sociali e promossi su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministri, non sono obbligatori ma un valido “strumento” per la tutela del datore di lavoro.

Quindi una prima affermazione è che tutte le aziende devono avere un DVR, inoltre, per una maggior tutela del datore di lavoro e dei lavoratori nel contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 tale documento deve essere integrato con un protocollo organizzativo. Se il protocollo organizzativo non modifica il processo produttivo o l’organizzazione aziendale a livelli significativi, per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o le misure di prevenzione e protezione, il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato.

Se in un’azienda sanitaria, il datore di lavoro o il dirigente ha provveduto a:

  • redigere il DVR;
  • Formare ed informare i lavoratori anche sul rischio biologico;
  • Addestrare i lavoratori all’uso dei DPI;
  • Valutare il rischio biologico endogeno

Possiamo concludere, anche in questo caso generico, che il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato, bisogna solo integrarlo con il rispetto del protocollo firmato dalle parti sociali. In ogni caso se proprio dobbiamo aggiornare i DVR facciamolo dopo aver applicato le misure atte al contrasto e il contenimento del VIRUS COVID-19.