Crediti formativi geometri: obblighi formativi e scadenze

geometri professione in evoluzione

Con il DPR 137/2012 è stato introdotto, per le varie categorie professionali presenti in Italia, l’obbligo della cosiddetta “formazione continua”, cioè l’obbligo, per ogni professionista di aggiornarsi periodicamente, seguendo appositi corsi di formazione, seminari, master ecc.

Diventa quindi di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale, in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

In particolare, per la categoria dei Geometri, la legge prevede che si acquisiscano 60 crediti formativi ogni triennio, i crediti possono essere accumulati già dall’iscrizione all’albo.

Le attività formative cui si può partecipare devono riguardare:

  • discipline tecnico-scientifiche strettamente correlate alla professione;
  • norme di deontologia e ordinamento professionale (per almeno 12 crediti)
  • altre discipline funzionali all’esercizio della professione.

La violazione dell’obbligo della formazione continua dà luogo a sanzioni: se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, il professionista va incontro ad una censura da parte del Consiglio di disciplina, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dall’ attività fino a 6 mesi.

Gli enti di formazione (c.d. enti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio nazionale dei Geometri, perché siano riconosciuti i relativi crediti, in genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Per i Geometri è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sul SINF.

Nel 2015 per gli iscritti all’albo è stato, appunto, istituito il SINF Sistema Informativo Nazionale per la Formazione, con molteplici funzioni: si possono verificare gli enti di formazione accreditati; il professionista può verificare quanti crediti formativi abbia acquisito nel triennio e quindi e, infine, si può caricare sulla piattaforma il proprio curriculum vitae, c.d. Curriculum Professionale Certificato (Cpc), per condividerlo con gli iscritti e ampliare le proprie possibilità lavorative.

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