graduatorie d'istituto facciamo chiarezza

Linee guida sulla divisione in I, II e III fascia nelle graduatorie d’istituto 2020

Con l’approvazione definitiva del Decreto Scuola e la sua conversione in legge è certa la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto di II e III fascia. Le graduatorie permettono ai dirigenti scolastici di trovare i docenti giusti a cui affidare eventuali supplenze.

Le graduatorie si suddividono in tre fasce e i requisiti per accedervi sono diversi:

  • La prima fascia è definita “ad esaurimento” ed è quelle da cui i dirigenti e il MIUR attingono per contratti a tempo determinato.

La prima fascia segue regole diverse dalle altre due graduatorie.

  • La seconda fascia riguarda tutti i docenti abilitati ma non idonei all’inserimento in I fascia; la seconda fascia è suddivisa in classi di concorso. Dalla entrata in vigore del “Decreto Scuola” per le supplenze fino al 30 giugno/31 agosto i docenti potranno essere chiamati da tutti gli Istituti della provincia senza dover indicare alcun limite numerico come avveniva fino al 2019.
  • La terza fascia raccoglie i nomi di tutti i docenti non abilitati. Anche per la terza fascia è stato abolito il numero massimo di scuole scelte e anche i docenti di terza fascia potranno essere scelti da tutti gli Istituti della provincia scelta in fase di domanda senza dovere piu rispettare il limite delle 20 scuole come avveniva in passato. La riapertura delle graduatorie di III fascia, nel 2020, consentirà agli aspiranti docenti, in possesso di tutti i requisiti, di ambire alla cattedra per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Sono molte le novità che il Decreto Scuola apporterà nel 2020, Tra le più importanti: l’obbligo del conseguimento dei 24 cfu per tutti, diplomati ITP compresi .

Le graduatorie di II e III fascia vengono riaperte o aggiornate ogni 3 anni.

La riapertura delle graduatorie permette di accedere ai docenti ancora fuori. L’aggiornamento consente invece ai docenti di avanzare in graduatoria se, nel corso dei tre anni, hanno accresciuto il loro punteggio. La prossima data, per l’aggiornamento e la riapertura, è prevista per il 2020.

Approfondiremo nei prossimi articoli i vari argomenti sul tema Graduatorie 2020 e Decreto Scuola

differenza fra i moduli rspp

Il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro delibera che in ogni azienda la sicurezza del lavoratore venga garantita dalla figura del Responsabile del servizio prevenzione e protezione – RSPP. L’articolo 2 del decreto legislativo 81/08, inoltre, stabilisce che l’RSPP abbia precisi requisiti e che lavori a contatto diretto con il datore di lavoro. La figura dell’RSPP non va confusa con quella dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che viene eletto direttamente dai lavoratori e rappresenta questi ultimi con il datore di lavoro, riportando le loro richieste per il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Come già sottolineato il compito dell’RSPP è disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, comma 2, che rimanda agli Accordi Stato Regioni. Il successivo e, ad oggi, definitivo Accordo fu approvato il 7 luglio 2016.

Requisiti e titoli di studio dell’RSPP

Per ricoprire il ruolo di RSPP si deve essere in possesso, requisito minimo, di un diploma di scuola superiore e di un attestato di frequenza sufficiente solo dopo una verifica del livello di apprendimento e la frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza e di rischi sul posto di lavoro.

Forse ti potrebbe interessare anche: Quali sono le sanzioni per il mancato Aggiornamento RSPP?

Secondo l’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 si può ricoprire il ruolo di RSPP se si è in possesso delle seguenti classi di laurea:

  • Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35
  • Laurea Specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S
  • Laurea conseguita nella classe L/SNT 4
  • Diploma di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura

Il possesso di uno dei titoli sopra elencati esonera dalla frequenza dei moduli A-B-C dei corsi di formazione previsti, di norma, per ricoprire il ruolo di RSPP.

Formazione e aggiornamento

Come stabilisce l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/08/2016, il percorso formativo del’RSPP si compone dei seguenti moduli:

  • MODULO A (per Addetti e Responsabili del SPP)
  • MODULO B (per Addetti e Responsabili del SPP)
  • MODULO C (solo per Responsabili del SPP)

I docenti dei corsi di formazione RSPP devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 06/03/2013. Come stabilito dall’Accordo Stato Regioni alla fine del corso è prevista una prova finale alla quale viene ammesso solo chi ha frequentato il 90% del monte di ore complessive previsto per ciascun modulo.

Aggiornamento

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  stabilisce l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 del 15 maggio 2008 o dal conseguimento della laurea se successiva al 15 maggio 2008.

L’aggiornamento previsto per l’RSPP è di 40 ore e può essere effettuato anche in modalità e-learning.

corso consulente tecnico d'ufficio ctu

Prima del 2002 la legge di riferimento per stabilire il compenso del CTU era la Legge n 319 dell’8 luglio 1980.

Nell’epoca moderna la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze, risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste.

Il consulente tecnico d’ufficio presta le proprie capacità professionali al fine di contribuire a condurre ad un miglioramento dell’equità delle pronunce giudiziali, dunque a salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte.

Oggi il compenso del perito è regolamentato dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” D.P.R 115/2002 nello specifico, è trattato dal titolo VII, articoli dal 49 al 72. Oltre al DPR 115/2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, prevista dell’art. 4 della legge 319/1980. Dopo vari interventi normativi la legge 319/1980 ha introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle vacazioni come criterio per il calcolo del compenso.

Cos’è la vacazione?

La vacazione è la “prestazione di un perito, su richiesta dell’autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione”. La vacazione riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale, sottolineando che la prima vacazione è la prima in assoluto dell’incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro.

L’importo delle vacazioni è stabilito dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002

Secondo la norma prevista dall’art. 4 della legge n. 319/1980 l’onorario per la prima vacazione è pari a € 14,68 e per la successiva di € 8,15 (la vacazione stabilita è di 2 ore). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, al Consulente Tecnico d’Ufficio non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione se reso necessario dalle carenze di quest’ultima (Cass. Civ. Sez. 1, 8 ottobre 1997 n. 9761). Inoltre, se si impiega un’ora e un quarto, ad esempio, se ne conteggia una soltanto.

Il limite massimo delle vacazioni che un giudice può assegnare ad un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro. Questo limite non riguarda gli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, in questo caso, come indicato dall’art. 4, L. n. 319/80, è necessario che il numero delle vacazioni venga indicato negli atti del processo. Ai sensi dell’art. 29 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 gli onorari riguardano la consegna della relazione e dunque il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività extra svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze. Il numero delle vacazioni necessarie è stabilito dal giudice sotto suo esclusivo controllo e responsabilità.

corso consulente tecnico d'ufficio aggiornato

Recentemente i compensi previsti per il CTU, consulente tecnico d’ufficio, sono stati al centro di critiche e proteste ma, nonostante il malcontento, quella del CTU è una professione molto ambita. Facciamo chiarezza su questa figura.

Chi è il Consulente Tecnico d’Ufficio

Il CTU è un professionista, sia esso ingegnere, geometra, perito, architetto, psichiatra ecc. che, grazie alle sue competenze professionali, supporta il giudice, nel processo decisionale, con consulenze tecniche. Numerosi sono i corsi di formazione consulente tecnico d’ufficio che permettono al professionista di acquisire gli strumenti necessari per svolgere l’incarico in tribunale, mettendo in pratica le proprie competenze professionali.

In ogni tribunale è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, regolato normativamente dagli art. 13 e ss. disp. att. c.p.c.; artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p. ndr.

L’albo dei CTU

L’albo è un elenco dei consulenti disponibili in quel tribunale con la descrizione delle loro competenze tecniche e professionali. L’albo dei CTU è il punto di riferimento per ogni giudice nella scelta del consulente giusto a cui affidare le proprie consulenze. Nell’ambito di un processo infatti, è possibile che il giudice, per valutare correttamente determinati eventi o situazioni, debba avvalersi della perizia di un esperto, ed è qui che entra in gioco il CTU, il quale esprime le proprie valutazioni circa la questione che gli è stata sottoposta, ma non ha alcun potere decisionale.

Iscriversi all’albo CTU

Per essere iscritti all’albo, oltre ad essere in possesso delle competenze tecniche richieste, bisogna essere iscritti all’albo professionale di propria competenza o alla Camera di Commercio. Nota bene che per iscriversi all’albo è necessario risiedere o avere il domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale in cui si fa richiesta.

Il responsabile dell’albo dei CTU è il Presidente del Tribunale. Quest’ultimo guida il comitato che valuta l’idoneità del soggetto per l’iscrizione all’albo dei consulenti, inoltre vigila sul comportamento dei Consulenti e può decidere di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che violano il protocollo professionale, da un punto di vista comportamentale o morale.

energie rinnovabili entro 2030

La tematica dell’energia rinnovabile è un capo saldo della formazione formativa delle figure professionali, consulta i nostri corsi online su energia e ambiente. L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), sostiene che per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e avviare un percorso verso la sicurezza del clima, gli investimenti di 10 trilioni di dollari in combustibili fossili dovranno spostarsi verso la trasformazione energetica, quindi la quota di energie rinnovabili dovrà più che raddoppiare.

Per poter aumentare le energie rinnovabili e garantire il rispetto degli obiettivi di transizione energetica, la IRENA, durante l’assemblea annuale tenutasi ad Abu Dhabi dal 10 al 12 gennaio, ha presentato il libro dal titolo “10 Years: Progress to Action”, che illustra il piano attuato e quello da attuare nei prossimi 10 anni.

L’IREA sostiene che gli investimenti annuali delle energie rinnovabili debbano raddoppiare, passando dai 330 miliardi di dollari attuali, a quasi 750 miliardi di dollari, passando attraverso la rimodulazione degli investimenti previsti per i combustibili fossili verso la sostenibilità. L’accordo di Parigi, ha fissato un obiettivo preciso: limitare l’aumento delle temperature globali entro 1,5° C entro il 2030, a tal fine sono stati previsti quasi 10 trilioni di dollari di investimenti energetici in fonti rinnovabili, aumentando così la possibilità di superare il budget mondiale di carbonio.

Forse ti potrebbe interessare: Sei un responsabile tecnico di impianti a fonti energie rinnovabili? Segui il corso di aggiornamento fer online

L’accesso all’energia mediante fonti rinnovabili, può diventare uno strumento di vitale importanza, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Dal 2010, le energie prodotte da impianti fotovoltaici e da impianti eolici, sono diventate la principale capacità energetica al mondo, surclassando tutte le altre forme di vecchia generazione.

Il Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera ha dichiarato: “Siamo entrati nel decennio dell’azione per le energie rinnovabili, un periodo energetico che si trasformerà ad una velocità senza precedenti” poi ha continuato affermando “Le energie rinnovabili sono la chiave dello sviluppo sostenibile e dovrebbero essere al centro della pianificazione energetica ed economica del mondo”.

IRENA ha stimato che entro il 2030 i maggiori investimenti nelle energie rinnovabili comporterebbero un risparmio sui costi, che è stato stimato tra 1,6 e 3,7 trilioni di dollari all’anno.

La transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili sarà garantita anche da un continuo calo dei costi delle tecnologie. Infatti, il costo del fotovoltaico ha avuto un calo di quasi il 90% negli ultimi 10 anni e nella stessa decade il prezzo delle turbine eoliche ha avuto un calo pari alla metà. Entro il 2030 le due tecnologie copriranno un terzo del fabbisogno energetico globale.

Oggi le energie rinnovabili off-grid, cioè quelle che permettono di fornire energie elettrica a tutte quelle case situate in zone remote, sono una soluzione chiave per garantire l’accesso all’energia a circa 150 milioni di persone. I dati forniti da IRENA mostrano un incremento del 60% di accessi all’energia elettrica grazie a sistemi autonomi e mini-grid.

geometri professione in evoluzione

Nei prossimi dieci anni andranno in pensione 20mila geometri dei 96mila attualmente in carica.

Durante il 45° Congresso nazionale dei Geometri, tenutosi a Bologna tra il 28 e il 30 novembre, si sono festeggiati i 90 anni dalla nascita della categoria e, contemporaneamente, si è colta l’occasione per fare il punto sul futuro della professione del Geometra.

I partecipanti hanno analizzato il ruolo strategico della professione nell’attuale contesto socio-economico e demografico. La professione del Geometra, nei prossimi anni, dovrà evolversi e cambiare notevolmente. Oggi i Geometri posseggono competenze sempre più specifiche e specializzazioni in campi e ambienti innovativi, come ad esempio: la progettazione con BIM, che è un software per la creazione e gestione del modello d’informazione di un edificio, la modellazione 3D, la certificazione energetica, l’acustica edile, oltre alla sicurezza nei cantieri, quest’ultima ricoprendo il ruolo di Coordinatore della sicurezza.

Ogni anno in Italia 3600 candidati sostengono l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei Geometri con un’età media di 21-22 anni, ciò dimostra che è un lavoro ancora molto ambito.

La formazione e l’aggiornamento, fondamentali per i professionisti, consentono al Geometra di poter scegliere tra una vasta gamma di corsi, con cui può sia aggiornarsi, che specializzarsi in nuovi settori, in linea con le richieste di mercato. Il professionista, inoltre, oltre a formarsi, otterrà i crediti geometri, per adempiere all’obbligo formativo.

certificazione inglese

La certificazione linguistica inglese sta avendo, negli ultimi anni, una rapida e notevole diffusione.

Si tratta, per chi la consegue, del riconoscimento, a livello nazionale ed europeo, della conoscenza della lingua inglese. Sono stati stabiliti, a livello europeo, degli standard comuni di conoscenza della lingua inglese, specifici per ciascun livello: si va da A1, che indica una conoscenza scolastica, per proseguire con A2, B1, B2, C1, fino a C2 che è l’ultimo livello, equiparabile a quello di una persona madrelingua inglese.

Dunque se si consegue l’attestato presso un ente certificatore riconosciuto e accreditato, la certificazione viene riconosciuta in ambito sia nazionale che europeo. E ciò, nell’ottica di un’eliminazione delle barriere e della libera circolazione di persone, che è tra i pilastri fondanti dell’Unione Europea.

La certificazione linguistica, che attesta il proprio livello di conoscenza della lingua, dà una serie di vantaggi e agevolazioni, tra cui:

  • In ambito universitario, se nel piano di studi è prevista la lingua inglese (al di fuori delle facoltà di Lingue), non occorre sostenere l’esame, viene riconosciuta la materia nel piano di studi.
  • Dà punteggio nelle graduatorie di II e III fascia, sia docenti che personale ATA.
  • Dà punteggio nei concorsi pubblici, sia pubblica amministrazione che forze armate.
  • In ultimo, arricchisce notevolmente il proprio curriculum personale, data l’importanza della lingua inglese in ogni ambito lavorativo.

In cosa consiste l’esame?

L’esame consiste in 5 prove:

  1. Speaking
  2. Listening
  3. Use of English
  4. Reading e Writing.

La difficoltà delle prove, ovviamente, cambia in base al livello che si deve sostenere. Agatos Service è Test Centre di ESB English Speaking Board, ente certificatore britannico, riconosciuto e accreditato al Miur. In questi anni abbiamo esaminato decine di studenti, la maggior parte con successo.

Agatos propone anche dei corsi preparatori all’esame.
Per informazioni e iscrizioni scrivi a [email protected]

2020: l’anno di svolta per le energie rinnovabili” questo il titolo della conferenza annuale sulle energie rinnovabili che si svolgerà il 6 dicembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di  Palermo.

L’evento “Energy Conference 2019” , patrocinato dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dal Dipartimento di Ingegneria dell’UNIPA, che concluderà una 48 ore dedicata alle nuove tecnologie ed ai supporti finanziari relativi al settore fotovoltaico, organizzato da Energia Italia (Azienda leader specializzata nella distribuzione di tecnologie fotovoltaiche), è finalizzato sia a far conoscere gli strumenti operativi relativi alla transizione energetica (da fonti tradizionali a fonti rinnovabili) della Regione Siciliana e delle altre Regioni italiane, che a creare un confronto sulle prospettive, nel medio e lungo termine, nel settore delle rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico.

Attraverso due sessioni di lavoro saranno illustrati: le attività implementate dalle Regioni nel percorso verso l’efficientamento energetico; lo stato dell’arte sull’attuazione del  Decreto Ministeriale F.E.R. emanato dal MISE; le problematiche emerse a seguito del Decreto Crescita (Cessione del Credito); gli strumenti a disposizione dagli stakeholders (enti pubblici e privati) per cooperare e/o trovare benefici, in termini fiscali e di sostenibilità ambientale, attraverso investimenti strutturali su nuove, e sempre più avanzate, tecnologie fotovoltaiche.

La II edizione dell’Energy Conference 2019 è organizzata in collaborazione con l’Ordine Ingegneri di Palermo, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Palermo, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Palermo, la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Sicilia, e la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati di Palermo. Invitati all’evento il Gestore per i Servizi Energetici, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente, Kyoto Club e rappresentanti degli enti locali.

Vista l’importanza del tema, Agatos Service, ente di formazione accreditato alla Regione ed ai Consigli Nazionali degli Architetti, Geometri Laureati e Periti Industriali ha deciso di presenziare all’evento, presentando così ai partecipanti le proprie proposte formative, non solo in ambito energetico, il cui corso di punta è il corso FER online, ma anche progettuale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento sarà preceduto da una tavola rotonda, che si terrà il 5 dicembre presso la conference room della sede di Energia Italia (Campobello di Mazara – Via Vittorio Emanuele II n.294), con i protagonisti del fotovoltaico italiano

Ecco il link per registrarsi, iscriversi e scaricare il programma relativo all’Energy Conference del 6 dicembre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

http://www.energiaitalia.info/fotovoltaico/servizi/226588/energy-conference.aspx

Comunicato Stampa

aggiornamento-fer-online

Una delle domande più frequenti che gli installatori di impianti che sfruttano fonti di energia rinnovabile (FER) si pongono, consiste nel chiedersi cosa accade nel momento in cui il percorso formativo di aggiornamento non viene effettuato secondo quanto previsto dalla legge.
Ecco tutto quello che bisogna sapere qualora tale situazione si dovesse palesare.

Perché è importante l’aggiornamento Corso FER.

Prima di analizzare le conseguenze che scaturiscono dal mancato aggiornamento professionale del corso FER, occorre capire quanto questo sia importante per gli installatori di impianti che operano in questo settore.
La legge prevede che una volta conseguita la qualifica di installatore, attraverso il corso base FER di 80 ore, ogni 3 anni è necessario seguire un corso di aggiornamento di 16 ore.

Questi percorsi formativi affrontano importanti tematiche come la nuova legge in merito all’installazione degli impianti e i requisiti che questi devono possedere, il metodo pratico per operare in maniera efficace sugli impianti e altri aspetti fondamentali che devono essere necessariamente conosciuti dagli installatori.

Pertanto il corso assume una grande importanza e permette alle figure professionali coinvolte di poter proseguire nello svolgimento delle loro mansioni in qualità di installatori di impianti che sfruttano le energie rinnovabili, come impianti fotovoltaici, fototermoelettrici, sistemi solari e termici, ecc.

Il mancato aggiornamento del corso FER

Ogni 3 anni, dunque, tutti gli installatori qualificati devono seguire il percorso formativo di aggiornamento previsto dalla legge e, una volta superato il test finale, che comprova l’acquisizione delle competenze previste, otterranno il rinnovo della qualifica.

Potrebbe però accadere che un installatore, durante i tre anni successivi all’acquisizione della qualifica, non possa prendere parte al suddetto percorso di aggiornamento.
In questo caso la legge prevede la sospensione dell’abilitazione all’istallazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER.

Dunque, non partecipando al corso di aggiornamento FER si perde momentaneamente la qualifica di installatore.
Pertanto l’operatore non può procedere con l’installazione di nuovi impianti né rilasciare qualifiche che certifichino il corretto funzionamento degli impianti FER.
Inoltre, qualora l’installatore dovesse operare e la sua qualifica non fosse aggiornata, ovvero l’operatore non possegga l’attestato di aggiornamento, la legge prevede sanzioni e il potenziale ritiro dell’autorizzazione a operare in via definitiva.

Come l’installatore può tornare a operare con gli impianti FER

Per quanto riguarda la riabilitazione della qualifica, l’installatore deve semplicemente mettere la propria professione in regola, ovvero deve intraprendere il percorso di aggiornamento professionale FER, di 16 ore.
Non vi sono vincoli temporali riguardo la frequenza del corso ma è consigliato procedervi prima dei tre anni successivi al mancato aggiornamento professionale iniziale, in quanto l’installatore può trovarsi in una situazione in cui i percorsi formativi che devono essere seguiti siano due, uno per ogni triennio di mancato aggiornamento.

La prossima scadenza del triennio è il 31/12/2019.

Dunque, nessuna conseguenza negativa definitiva per chi non partecipa al corso di aggiornamento professionale, ma solo una sospensione temporanea e facilmente risolvibile.

corso aggiornamento coordinatore della sicurezza

Il Decreto Legislativo 81/08 ha introdotto recentemente l’obbligo quinquennale di aggiornamento per coloro i quali siano già in possesso di un attestato di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; il corso avrà una durata di 40 ore e sarà necessario affinché i professionisti operanti nel settore possano continuare ad esercitare la propria funzione con il giusto grado di qualifica.

In questo articolo, dunque, abbiamo deciso di aprire una breve panoramica sulle questioni riguardanti la richiesta e la frequenza della formazione, su alcune delle sue clausole e soprattutto sulle sanzioni per il mancato aggiornamento dell’attestato.

L’obbligo, introdotto dal Decreto 81/08, ha lo scopo di permettere agli esperti di rimanere a conoscenza delle dinamiche teoriche e pratiche acquisite con la loro iniziale esperienza nel settore; il “double-check” necessita, quindi, di una formazione aggiuntiva e altamente specializzata, che agevoli la valutazione del livello e del grado di affidabilità di coloro che operano professionalmente in un ruolo tanto importante e ricco di responsabilità.

L’introduzione del Decreto: le cause

La necessità nasce dalla continua modifica delle norme che devono essere conosciute per agire con consapevolezza e competenza. A questo, si aggiunge l’obbligo di portare a termine il percorso formativo pensato appositamente per supplire alle carenze che molti esperti – già a lavoro da anni – hanno riscontrato nel loro agire professionale.

In caso di mancato completamento quinquennale, infatti, non sarà possibile assumere (o continuare a mantenere) il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Tale clausola di aggiornamento, dunque, tocca da vicino tutti i responsabili di cantiere che operano sul territorio nazionale.

Chi sono i destinatari dell’aggiornamento, e in che modo è possibile portare a termine la formazione?

La novità ha immediatamente dato vita a corsi altamente specifici che consentono di sviluppare le giuste competenze tecniche e teoriche con cui mettere in regola la propria qualifica. La formazione, dunque, è rivolta a:

  • I professionisti che sono già in possesso dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri e che detengono una validità dell’attestato quinquennale;
  • I Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione o i coordinatori per la progettazione (CSP);
  • Infine, i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione o i coordinatori per l’esecuzione (CSE).

L’attestato si ottiene mediante la frequenza obbligatoria del corso, al termine del quale viene rilasciato il grado di qualifica rispettivo al ruolo occupato dal professionista. Gli obiettivi sono, naturalmente, preposti al miglioramento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse pratico.

Programma del corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza

Il Decreto Legislativo da cui è partita la nuova regolamentazione, inoltre, riguarda nello specifico: l’analisi dei contenuti minimi dei piani di sicurezza, l’analisi della normativa sui dispositivi di protezione individuale per i soggetti che operano professionalmente in un cantiere, e gli obblighi e le misure di prevenzione generali aggiornate secondo le direttive del confronto istituzionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non mancheranno nozioni inerenti all’igiene ambientale e all’impatto dei rischi ecologici; a completare le specifiche formazioni quinquennali saranno inoltre le normative per l’organizzazione di un cantiere: dalla viabilità agli uffici, passando per i servizi igienici e la prevenzione contro gli infortuni.

Il corso CSP e CSE, inoltre, è obbligatorio e vincolante rispetto all’esecuzione del ruolo professionale di competenza. E’ di fondamentale importanza che gli interessati cerchino le tempistiche giuste con cui richiedere la formazione – online o in aula – per portare a compimento gli obiettivi richiesti dal corso.

Com’è possibile svolgere la formazione?

L’aggiornamento prevede una dilazione del periodo di formazione che può essere effettuato in diversi moduli nell’arco del quinquennio di riferimento; l’idea nasce dalla creazione di una dinamica lavorativa che permetta di interfacciarsi costantemente – e in maniera pragmatica – agli obiettivi dei corsisti. La valutazione delle 40 ore obbligatorie, inoltre, può essere portata a termine anche mediante la partecipazione attiva – e convalidata adeguatamente – a convegni o a seminari, il cui scopo è quello di creare una rete di networking per valorizzare e arricchire le competenze degli esperti. Se si opta per la seconda metodologia di formazione, è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa, senza alcun vincolo massimo del numero di interlocutori dell’incontro.

Cosa accade se il professionista non ottempera all’obbligo di aggiornamento?

Arriviamo al nucleo centrale del nostro articolo: molti professionisti hanno dovuto provvedere autonomamente alla propria modalità di aggiornamento preferita, anche in base alle necessità lavorative e formative. Qualora – a seguito di una mancata qualifica – il coordinatore volesse esercitare, sarà impedito nel ruolo precedentemente svolto. Questo si traduce nella normativa secondo cui egli non perderà l’abilitazione precedentemente ottenuta con il primo corso da 120 ore, ma vedrà sospesa la sua possibilità di esercitare concretamente fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto.

Ti potrebbe interessare: Corso di Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza in modalità E-Learning

Si legge infatti: “In caso di mancato completamento dell’aggiornamento del quinquennio previsto, i coordinatori della sicurezza, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento riferito al quinquennio appena concluso.”

La nuova data utile di inizio, inoltre, avrà origine dal giorno seguente all’espletamento dell’ultima richiesta lavorativa. In modo coerente alla regolamentazione del Decreto Legislativo, non potranno esercitare l’attività di coordinatore tutti i professionisti che – ai sensi dell’articolo 98 del medesimo Decreto – non abbiano completato l’aggiornamento stesso per il numero di ore mancante.

Corso di aggiornamento: come calcolare le tempistiche quinquennali?

Il quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore. Per quanti, al contrario, avessero già ottemperato a una prima formazione aggiuntiva, la tempistica di riferimento da cui partire per il conteggio del lasso annuale di formazione è il 15 Maggio 2008. Ciò significa nel concreto che, a partire da questa data, sarà necessario contare i quinquenni rispettivamente del 15 Maggio 2013, 15 Maggio 2018 ecc..

Come già detto, è possibile dilazionare le 40 ore di formazione – seppur attestate secondo la regolamentazione vigente – sia in modalità face-to-face sia attraverso appositi portali e-learning riconosciuti e accreditati. Ogni percorso tocca i medesimi argomenti utili alla valorizzazione e all’arricchimento del bagaglio conoscitivo del professionista. Una normativa da tenere a mente e da seguire con minuzia – passo dopo passo – per quanti siano interessati al mantenimento della propria qualifica operativa.