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    cni donne ingegnere

    Si è chiuso il 23 giugno 2022 il tempo a disposizione per presentare le domande di ammissione all’esame di Stato per architetti e ingegneri. Al via le prime sessioni a luglio e, nel novembre 2022, prenderanno il via le altre. La seconda tranche di candidati dovevano presentare le domande di ammissione entro il 19 ottobre.

    La prova riguarda le professioni di: paesaggista, conservatore, ingegnere e ingegnere junior, architetto e architetto junior, pianificatore e pianificatore junior, chimico e chimico junior, biologo e biologo junior, geologo e geologo junior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale, come esplicitamente indicato nell’ordinanza emanata il 5 maggio 2022 dal MIUR.

    I candidati che hanno presentato domanda all’esame dovevano aver conseguito il titolo accademico entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole Università.

    Esame di Stato Ingegneri e Architetti: cosa dice il MIUR

    Anche con la fine dello stato di emergenza da Covid-19, si confermano le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per Ingegneri e Architetti. I candidati dovranno superare solo una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il loro tirocinio professionale, ma anche su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

    Non sono più quindi previste una prova scritta e una orale, come nel periodo prima della pandemia, ma solo un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Le Università si impegnano a fare in modo che il colloquio abilitante all’esercizio delle professioni indicate, verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

    Coloro che hanno presentato le domande di ammissione presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui volevano sostenere l’esame entro il 23 giugno 2022 hanno già sostenuto la prova orale a luglio. Chi non si sentiva preparato o non fosse in grado di presentarsi alla prova, ha potuto posticipare l’esame di abilitazione alle professioni di architetto e ingegnere al novembre 2022, presentando la domanda entro il 19 ottobre.

    I candidati che intendono ottenere l’abilitazione alla professione possono partecipare a una sola sessione e presentare una nuova domanda nel caso la prima non abbia avuto esito positivo. La sessione autunnale dell’esame di Stato per ingegneri e architetti ha avvio il 17 novembre 2022.

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    Le commissioni

    Con la deroga delle disposizioni normative vigenti, gli atenei devono ancora fare riferimento al DM n. 661 del 24 settembre 2020 che illustra le modalità, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, per la nomina delle commissioni degli esami di Stato per l’anno 2022.

    Solo per l’esame abilitante alla professione di psicologo verrà applicato l’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

    I tirocini

    Il MIUR chiarisce, nelle varie ordinanze, anche le modalità di svolgimento dei tirocini. Questi ultimi devono essere svolti all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, e possono essere espletati in modalità remota.

    Secondo il comma 4 dell’articolo 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

    aggiornamento preposto

    Le legge n. 215/2021 ha introdotto diverse modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ridefinendo le modalità di nomina e gli obblighi in capo al Preposto.

    Cosa cambia e quali aspetti considerare fondamentali:

    Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro

    Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

    “Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

    Dunque a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo, penalmente sanzionato, di nominare formalmente il Preposto, anche se bisogna bene individuare quali attività non abbiano la necessità di nominare ora il Preposto in considerazione della loro struttura organizzativa.

    Altra novità è rappresentata dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, considerando l’aumento di responsabilità che verterà su questo dipendente.

    In particolare l’azione del preposto, servirà soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

    Il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

    • Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
    • Interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
    • Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

    Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di Preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.

    Formazione del preposto: come cambia l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

    Per quanto riguarda il preposto, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza o videoconferenza. Inoltre, l’aggiornamento formativo sarà biennale e non più quinquennale.

    FonARCom, il fondo interprofessionale, ha pubblicato l’avviso generalista 1/2022 con al centro la formazione continua. Di seguito tutti i dettegli e le scadenze per le aziende e gli enti di formazione.

    Formazione continua: le scadenze

    Sono previste tre finestre da 6.000.000,00 € per un totale di 18.000.000,00€

    tempistiche prima finestra:

    • 24 giugno 2022_ apertura piattaforma Farc e compilazione delle domande
    • 25 luglio 2022_ termine ultimo per la trasmissione dei piani formativi
    • 12 settembre 2022_ termine ultimo per la trasmissione dei piani formativi al fondo

    Il Budget del piano:

    FonARCom ha stanziato un budget di spesa di 6 milioni di euro, di cui, per ogni piano formativo, verrà assegnato un contributo dai 5.000 ai 150.000 euro.

    Chi può accedere ai fondi:

    Possono accedere all’avviso 1/2022 tutte le aziende aderenti al FonARCom, le quali possono beneficiare di un solo piano formativo per finestra temporale. Non sono ammesse aziende aderenti ad un Conto Formazione (CFA, CFC o CFR) e/o ad un Sistema di Imprese (SDI) salvo revoca formale effettuata almeno 3 mesi prima della pubblicazione in gazzetta dell’apertura della Finestra. È prevista una premialità nel caso in cui l’azienda coinvolta nella formazione possegga la certificazione di parità di genere.

    Chi sono i soggetti beneficiari:

    Possono beneficiare dei suddetti fondi:

    • microimprese
    • piccole e medie imprese
    • grandi imprese; con contributi che variano dai 6.000€ ai 20.000€.

    Le suddette imprese potranno usufruire dei fondi per la formazione di:

    • Lavoratrici/lavoratori dipendenti;
    • Lavoratrici/lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale;
    • Apprendisti e Lavoratori in CIG.

    Allo stesso modo sono esclusi dall’accesso ai fondi:

    • Lavoratori con contratto Co.co.co,
    • dirigenti,
    • amministratori e titolari di aziende beneficiarie;
    • Collaboratori con partita IVA;
    • Stagisti
    • tirocinanti e collaboratori occasionali

    Durata e articolazione del piano:

    I piani formativi previsti dall’avviso hanno una durata massima di 12 mesi, per un minimo di 4 ore ad un massimo di 80 ore, ad eccezione dell’aggiornamento della sicurezza che ha una durata minima di 2 ore.

    Le modalità di formazione prevista sono:

    • La formazione in aula che permette le lezioni frontali o in remoto con modalità sincrona (minimo 4 discenti);
    • Fad asincrona / e-learning;
    • One to one;
    • Training on the job.

    Le aree tematiche previste dal suddetto avviso, per i piani formativi, sono:

    • sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro
    • adeguamento delle competenze professionali
    • internazionalizzazione

    Regime di aiuti:

    regime di aiuti

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      coordinatore della sicurezza

      Il Coordinatore della Sicurezza è oggi tra le figure più richieste dalle aziende, per quanto riguarda la tutela della salute sul luogo di lavoro. Sulle principali piattaforme di assunzioni si possono notare innumerevoli annunci di imprese che necessitano di questo ruolo.

      Perché è così richiesto e importante? Scopriamolo insieme.

      Chi è il Coordinatore della sicurezza e chi può farlo

      Il Coordinatore della sicurezza è una figura importantissima e obbligatoria, da individuare all’interno dei cantieri edili. Egli si occupa infatti di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro, riducendo drasticamente il rischio di infortunio, incidente o malattia professionale.

      E’ il datore di lavoro, ossia il committente dell’opera, a dover individuare questa figura. Il suo compito è di due tipi: redigere il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e monitorare i lavoratori in fase di esecuzione dell’opera, assicurandosi che tutti rispettino le misure di sicurezza individuate nel piano.

      Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

      Si tratta di due ruoli che vanno obbligatoriamente individuati all’interno dei cantieri edili. Possono essere svolti dalla stessa persona o da due differenti. Il primo si occupa dell’analisi del posto di lavoro, individuando i rischi presenti al suo interno e predisponendo un piano di sicurezza e di coordinamento contenente le misure da adottare per ridurre i rischi.

      Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è, invece, colui che controlla il piano, organizza le attività di lavoro rispettando le misure di sicurezza, controlla che tutti all’interno del cantiere le rispettino e segnala tempestivamente al committente qualsiasi inosservanza. Egli può persino sospendere i lavori in caso di pericolo grave o imminente o a fronte di inadempimenti da parte dei lavoratori in cantiere.

      Requisiti del coordinatore per la sicurezza

      Non tutti in cantiere possono assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Il motivo è presto detto: non è semplice individuare tutti i rischi presenti sul posto di lavoro e porvi rimedio. I requisiti minimi per diventare Coordinatore della Sicurezza sono: il possesso di una laurea in ingegneria o architettura, o diploma di geometra o perito industriale, ma anche esperienza documentata nel settore delle costruzioni e attestato del Corso per Coordinatore della Sicurezza con verifica finale dell’apprendimento.

      Noi di Agatos Service eroghiamo il Corso per Coordinatore della Sicurezza con relativo aggiornamento. Esso ha durata di 120 ore complessive ed è possibile partecipare anche da remoto alle lezioni.

      Visita il nostro sito nella sezione corsi per saperne di più.

      L’elevata domanda di coordinatori per la sicurezza

      Come già accennato, la domanda di coordinatori per la sicurezza nelle aziende è elevata. Non sono in molti, in effetti, a ricoprire questo ruolo: i requisiti minimi sono molto severi e non tutti possono accedervi.

      Non sono quindi in tanti a possedere la qualifica, anche se la domanda è elevata. Inoltre, la parcella di un professionista di questo tipo può arrivare anche a 3.500 €. Chiaramente, il compenso ricevuto da un coordinatore della sicurezza varia sensibilmente in base all’attività svolta e al committente.

      Nei cantieri è, dunque, necessaria la figura del coordinatore per la sicurezza, sia perché è obbligatoria l’individuazione, sia perché può letteralmente salvare la vita ai lavoratori. La formazione, in questo caso, è importantissima e da non sottovalutare.

      Scopri di più sul nostro corso per Coordinatore della Sicurezza e iscriviti per rendere più sicuro un cantiere edile.

      PES PAV per Addetti ai Lavori Elettrici

      Quando ci sono dei lavori in corso e nella loro vicinanza c’è una qualunque fonte di energia elettrica, gli operatori che sono alle prese con lo svolgimento dei lavori sono esposti a pericoli per la loro salute. Tale pericolo in questi casi si chiama rischio  elettrico per la cui valutazione ci si affida alle figure di PES, PAV, PEI

      Si tratta di 3 figure estremamente importanti nella gestione del rischio elettrico. Scelte dal datore di lavoro, il quale decide di affidare il compito di vigilare sulla sicurezza dei lavoratori a 3 soggetti che vengono formati con appositi corsi di formazione. 

      In questo post ci occuperemo proprio di tutto ciò che ti servirà per conoscere il rischio elettrico, come si valuta e qual è la normativa di riferimento. Inoltre conosceremo quali possono essere le maggiori conseguenze di un rischio elettrico nel caso in cui non venga valutato e tenuto sotto controllo.

      Rischio elettrico: cos’è

      Iniziamo subito dal fulcro del discorso e quindi cerchiamo di conoscere il rischio elettrico. Ce ne offre una definizione il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro: 

      deriva dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva e non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”.

      In altre parole il rischio elettrico sta a rappresentare il rischio potenziale a cui tutti gli operatori elettrici possono andare incontro durante lo svolgimento del proprio lavoro. Per operatori elettrici si intendono: 

      • elettricisti; 
      • impiantisti;
      • installatori;
      • addetti alla manutenzione.

      Normativa di riferimento

      Di rischio elettrico ne parla la Legge n. 46 del 5 marzo 1990, che venne poi abrogata dal decreto legislativo D.lgs 37 del 2008. Successivamente l’argomento venne affrontato in maniera specifica dal Testo Unico per la Sicurezza che ha stabilito: 

      • obblighi del datore di lavoro; 
      • requisiti di sicurezza; 
      • sanzioni. 

       

      Lo svolgimento dei lavori elettrici viene poi regolamentato in maniera specifica dalla IV edizione della Norma CEI 11-27, la quale:

      • definisce le figure responsabili dei lavori elettrici; 
      • definisce il lavoro elettrico; 
      • introduce la distanza DA9 per i lavori non elettrici; 
      • modifica la distanza di lavoro sotto tensione e a bassa tensione; 
      • porta innovazione nella modulistica dei lavori. 

       

      Inoltre sempre la normativa impone l’obbligatorietà del corso PES, PAV e PEI

      Valutazione del rischio elettrico

      La valutazione del rischio elettrico dovrebbe essere fatta dalle figure che il corso pes pav pei – cei 11-27 forma. Essa è indispensabile nel momento in cui ci si trova in presenza di lavoratori che sono ad operare nelle vicinanze di una fonte di energia elettrica. 

      Tale valutazione si rivela indispensabile perchè tali soggetti lavoratori sono particolarmente esposti al rischio di elettrocuzione. In presenza di tali lavori si possono verificare incendi ed esplosioni, dovuti a volte a un cattivo stato di manutenzione degli impianti. 

      Solo valutando il rischio elettrico sarà possibile mettere in atto tutte le  procedure necessarie per salvaguardare sicurezza e salute di ogni singolo lavoratore. 

      Conseguenze rischio elettrico

      Il corso aggiornamento PES PAV PEI previsto proprio dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro serve alle figure citate a restare sempre aggiornati e ad affrontare il rischio elettrico nel migliore dei modi, per limitare al massimo possibili infortuni e problematiche di qualunque genere. 

      Perchè le conseguenze del rischio elettrico possono mettere in serio pericolo l’incolumità del lavoratore e di tutti coloro che possono trovarsi in prossimità del cantiere. Uno dei maggiori pericoli che derivano dall’utilizzo di un impianto elettrico è la folgorazione, ossia il corpo umano che viene attraversato da una scarica elettrica. 

      Le conseguenze in caso di folgorazione possono andare l’ustione del corpo  con distruzione e danneggiamento di arti e arterie. La tetanizzazione è un’altra possibile conseguenze e cioè la contrazione involontaria dei muscoli interessati dal passaggio della corrente. 

      Fino all’arresto respiratorio e alla fibrillazione ventricolare. 

      La folgorazione è una delle conseguenze, infatti ancora più comuni, come detto in precedenza, sono gli incendi e le esplosioni. Generalmente tali eventi disastrosi possono essere causati da: anomalia all’impianto elettrico, un corpo circuito, un calore molto elevato, la vaporizzazione dei metalli e il sovraccarico di corrente. 

      Ognuna delle conseguenze del rischio elettrico possono essere tenute sotto stretto controllo dalle figure del PES, PAV e PEI. 

      Crediti formativi

      Chi è nel mondo universitario o comunque ci è stato sa bene quanto i crediti formativi universitari siano importanti. Il piano di studi viene rigidamente scandito dalla conquista dei crediti che in genere vengono associati o al superamento di un esame o allo svolgimento di un’attività extracurriculare come sono i corsi di formazione come ad esempio la certificazione informatica o i periodi di tirocinio. 

       

      La quantità di crediti formativi universitari  di cui si ha bisogno per il conseguimento della laurea variano da istituto a istituto. Ma tu sai realmente come funzionano i crediti formativi universitari? Se vuoi maggiore chiarezza in merito ti consigliamo di continuare a seguirci. 

      Crediti formativi universitari: cosa sono

      È stato il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n.509 a introdurre quelli che sono conosciuti come crediti formativi universitari. Lo scopo di questa introduzione è stato quello di offrire in numeri un quantitativo del lavoro svolto dallo studente in tutto l’arco del suo percorso di studi. 

       

      Essi stanno ad indicare sostanzialmente tutte le ore che sono state passate in aula a fare lezione, ma anche quelle passate a studiare a casa, all’interno dei laboratori o svolgendo stage di qualunque genere. Insomma i crediti formativi universitari dovrebbero essere indice di preparazione di uno studente poi divenuto professionista. 

       

      Un percorso di studi che viene poi preso in considerazione anche nel momento in cui si concorre per un posto di ruolo, come succede con le graduatorie d’istituto

       

      Come detto in apertura, il quantitativo di crediti formativi universitari varia a seconda dell’istituto, ma la totalità delle università nè prevede l’utilizzo e il bisogno per conseguire la laurea. Questo vale tanto per le università fisiche, quanto per quelle telematiche. 

      Come funzionano i crediti formativi universitari

      Quindi che i crediti formativi universitari siano insiti nell’organizzazione proprio del percorso di studi a questo punto dovrebbe essere chiaro, ma in che modo funzionano? Ad ogni esame che viene affrontato corrisponde un certo numero di crediti i quali si possono ottenere solo nel momento in cui l’esame viene superato, indipendentemente dal voro conseguito.

       

      Per il conseguimento dei crediti formativi universitari, l’esame può essere: 

      • orale; 
      • scritto; 
      • richiedere la partecipazione a un’attività professionale. 

       

      Ogni dipartimento in genere riconosce un certo numero di crediti per ogni esame e per ogni attività, anche se in linea di massima non si possono superare i 12 crediti per ogni  voce prevista nel percorso di studi.  

       

      In linea di massima il numero di crediti formativi che si ottiene alla fine di un percorso di studi sono: 

      • 180 per le lauree triennali; 
      • 120 per le lauree magistrali; 
      • 360 per i percorsi quinquennali di medicina, chirurgia e giurisprudenza; 
      • 300 per i percorsi magistrali in medicina, chirurgia, giurisprudenza.  

       

      Come anticipato in precedenza il numero di crediti formativi universitari sono importanti anche una volta concluso il percorso di studi. Non a caso una professione come l’insegnante, richiede, anche dopo il conseguimento della laurea una serie di corsi di formazione per docenti che vanno a rafforzare i numeri di crediti posseduti, indispensabili per presentarsi ai concorsi come insegnanti e per salire nelle graduatorie. 

       

      A tal proposito non sono da dimenticare anche i crediti formativi riconosciuti per ogni master a cui si prende parte al fine di arricchire la propria preparazione, affinarla o mantenersi costantemente aggiornati. 

      Come ottenere crediti formativi universitari

      Lo abbiamo già accennato in precedenza, ma lo ripetiamo volentieri. I crediti formativi universitari si possono conseguire solo sostenendo tutti gli esami che il percorso universitario prevede.

       

      Ognuno di essi può avere un valore molto basso che però non può scendere al di sotto del 3 o un valore massimo di 12. Ma, sempre come abbiamo più volte accennato, questo non è certo l’unico modo che si ha per conseguire i crediti formativi universitari. 

       

      Ogni piano di studi, infatti, prevede lo svolgimento di attività extracurricolari, come possono essere dei corsi di formazione, ma anche dei laboratori, tirocini e stage di qualunque genere. Per attività lavorative come quella dell’insegnante l’importanza dei crediti formativi non si esaurisce al conseguimento del titolo di studi, ma va ben oltre e se ne tiene conto anche per accedere alle graduatorie. 

       

      Graduatorie in cui si considerano anche i master, i corsi di aggiornamento e altri corsi di formazione. 

      Norma CEI 11-27

      La norma CEI 11-27 è quella che regola i lavori sugli impianti elettrici. Quest’anno ne è uscita una nuova versione che sostituisce completamente quella prevista nel lontano 2014. La norma è sicuramente uno dei pilastri fondamentali per i lavori sugli impianti elettrici. La nuova versione, revisionata, aggiornata e corretta, prevede una serie molto interessante di principi e novità fondamentali a garantire un luogo di lavoro sicuro ed efficiente sotto ogni punto di vista. Vediamo quindi di capire meglio quali novità sono state introdotte e la sfera di interesse.

      Norma CEI 11-27Norma CEI 11-27: cos’è e a cosa si riferisce

      La norma CEI 11-27 è, da sempre, il punto di riferimento in campo di applicazione dei lavori elettrici. La legge prende in considerazione “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. Una norma realizzata per prevedere e garantire la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro e mettere al riparo persone e cose dal rischio elettrico.

      Anche nel Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro sono presenti espliciti riferimenti alla norma CEI 11-27. In particolare gli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008 chiariscono, in modo inequivocabile, che è necessario rifarsi alla norma CEI 11-27 per la scelta delle misure di sicurezza elettrica. Per fare un esempio, riportiamo parte del testo dell’articolo 82 del Decreto Legislativo 81/2008. L’articolo in questione vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone, tuttavia, l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni. Le condizioni necessarie si riferiscono ai sistemi di categoria 0 e 1:

      “… L’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.

      È grazie all’interpello n°3/2012 del 22 novembre 2012 che è stato specificato che “la norma tecnica” alla quale l’articolo del decreto fa riferimento, è proprio la norma CEI 11-27.

      Norma CEI 11-27: novità e aggiornamenti sui lavori elettrici

      Conoscere a fondo la norma CEI 11-27 è quindi indispensabile a garantire la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Per questo motivo esiste uno specifico corso pes pav pei – cei 11-27 che serve ad insegnarne i contenuti e i fondamenti e un altrettanto importante corso aggiornamento PES PAV PEI obbligatorio per chi esegue e opera lavori elettrici, per l’aggiornamento periodico dell’attestato pes pav pei, in scadenza ogni 5 anni.

      Gli aggiornamenti periodici sono molto importanti, soprattutto adesso che è entrata in vigore la nuova norma CEI 11-27. Legge che è stata revisionata e aggiornata e ha portato all’attenzione degli operatori del settore diverse importanti novità. Tra queste ricordiamo:

      1. aggiornamento delle definizioni di RI, URL e PL
      2. precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche)
      3. puntualizzazione riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni
      4. inserimento di alcune spiegazioni inerenti la formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV)
      5. introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici
      6. aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione
      7. inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.

      Cei 11 27 formazione addetti ai lavori elettrici 

      Quindi, la nuova norma CEI 11-27 prevede anche una sezione dedicata all’inserimento di alcune spiegazioni inerenti la formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV). La categoria non prevede variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), che rimane ancora suddivisa nei seguenti livelli:

      • 1A
      • 2A
      • 1B
      • 2B

      Però specifica che l’attività formativa è ora possibile attraverso modalità alternative rispetto al passato. Oggi, infatti, è possibile seguire un corso PES PAV e PEI mediante corsi frontali e corsi a distanza (FAD, vale a dire corsi in videoconferenza o in e-learning).

      Infine è previsto ancora che gli addetti ai lavori elettrici svolgano periodicamente, a distanza di cinque anni, un aggiornamento in materia di sicurezza elettrica. Formazione di almeno quattro ore, in presenza, oppure a distanza. In questo modo la nuova norma precisa un obbligo che, in via generale, già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08. Una specifica che fornisce indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

      Sicurezza elettrica

      La sicurezza è un argomento molto importante e sempre attuale. Per parlare di sicurezza occorre, prima di tutto, specificare quale oggetto è necessario rendere sicuro e in relazione a quale evento. Quando si tratta di sicurezza elettrica sono quindi presi in considerazione diversi elementi: dispositivi ed impianti elettrici, componenti degli stessi impianti, persone, edifici, ecc… Per quanto riguarda invece gli eventi, sono molteplici e hanno diversa natura. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza elettrica nei confronti di persone e operatori professionali. Il rischio elettrico è sempre in agguato nei cantieri e nelle aziende e per questo l’attenzione deve sempre essere alta e le precauzioni molto rigide. Vediamo quindi di definire meglio il concetto di sicurezza elettrica e di scoprire quali sono le migliori prevenzioni da adottare e le misure di protezione totale e parziale da seguire.

      Sicurezza elettrica: definizione del concetto di base

      Prima di addentrarci a scoprire nel dettaglio quali sono le misure di sicurezza elettrica da adottare nelle aziende, vediamo di dare una spiegazione e una descrizione più dettagliata del concetto di sicurezza.

      Per farlo prendiamo in considerazione una serie di N componenti appartenenti allo stesso tipo e aventi le stesse caratteristiche. Per tali componenti è possibile che si verifichi un determinato guasto che, a sua volta, produce un incidente. Dopo un certo tempo T di funzionamento, si avranno un numero n di oggetti per i quali tale guasto non si è ancora verificato. La sicurezza elettrica S di uno qualunque di questi componenti, rispetto all’evento sfavorevole provocato dal guasto, è pari alla seguente equazione:

      S = n/N

      S dipende dal tempo di esposizione al rischio. A mano a mano che il tempo passa e i componenti rimangono maggiormente esposti al rischio, il numero di oggetti n che non hanno ancora subito guasti, diminuisce. Di conseguenza si riduce anche il valore e il livello di  S, cioè della sicurezza elettrica.

      Sicurezza elettrica

      Da quali fattori dipende la sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro

      Della sicurezza elettrica si studiano diversi elementi: i fattori di rischio, gli elementi che possono subire danni e provocare incidenti, la ricorrenza e la frequenza, persone e cose che possono essere coinvolte in situazioni pericolose, ecc… Esistono specifici corsi formativi che servono ad insegnare al personale che svolge lavori elettrici, quali sono i rischi a cui si espongono e quali i pericoli che devono essere prevenuti e/o contenuti. Ad esempio il corso pes pav pei – cei 11-27 di Agatos Service, serve a spiegare al meglio la normativa di riferimento sulla sicurezza elettrica (Norma CEI 11-27). Mentre il corso di aggiornamento PES PAV PEI è uno step indispensabile agli operatori del settore per provvedere all’aggiornamento periodico dell’attestato pes pav pei in scadenza ogni 5 anni.

      Ogni nozione insegnata relativamente alla sicurezza elettrica, prende sempre in considerazione i diversi fattori dai quali dipende. Tra questi abbiamo:

      • Condizioni d’impiego– specificate dai costruttori dell’apparecchiature e conformi alle norme relative agli strumenti in questione.
      • Condizioni di installazione – specificate dai costruttori dell’apparecchiature e conformi alle norme relative agli strumenti in questione.
      • Manutenzione ordinaria
      • Manutenzione straordinaria

      Ciascuno di questi elementi concorre al corretto funzionamento di ogni singolo elemento costitutivo di un impianto elettrico e, quindi, della sua relativa sicurezza elettrica.

      Sicurezza elettrica: prevenzione e misure di protezione totale e parziale

      La sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro è di fondamentale importanza, così come attestato anche nell’articolo 80 del Decreto Legislativo 81/2008. In questo particolare articolo è definito l’obbligo in carico al datore di lavoro di dover prendere le misure necessarie: “… affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.”

      Come specificato in un nostro precedente articolo: “corso pes pav pei: cos’è, a chi si rivolge e perché è importante” la sicurezza elettrica è argomento di molteplici corsi formativi di assoluta e fondamentale importanza per assicurare un’attività lavorativa al riparo da rischi, incidenti e infortuni, causati da danni elettrici.

      Le protezioni che possono essere assunte per raggiungere tale obiettivo, sono molteplici. Possono avere natura totale o parziale:

      • protezione totale – si tratta di soluzioni destinate a proteggere impianti elettrici accessibili a tutti. È realizzata mediante isolamento non rimovibile delle parti attive. Si tratta di barriere resistenti a sforzi meccanici, elettrici e termici, realizzate con appositi involucri.
      • protezione parziale – in questo caso è la protezione destinata ad impianti accessibili solo al personale autorizzato e addestrato. È realizzata con barriere e ostacoli posti ad impedire il contatto accidentale e l’avvicinamento casuale a parti attive durante lavori sotto tensione o di manutenzione. Sono dispositivi fissati per evitare la rimozione accidentale.
      Corso CLIL

      La sigla CLIL indica un approccio di apprendimento innovativo che è stato introdotto anche in Italia, da circa un decennio. CLIL significa Content and Language Integrated Learning e prevede l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera.

      Cos’è corso CLIL

      Il corso CLIL si compone di una serie di lezioni, teoriche e pratiche, al termine delle quali si riceve una certificazione valida per insegnare materie curriculari, umanistiche e scientifiche, in lingua straniera.

      Questo approccio all’insegnamento delle lingue straniere è molto utile per gli studenti: innanzitutto, può essere applicato nei diversi gradi di scuola, dalla scuola primaria all’ università. Non si tratta di un approccio classico, in cui il docente si preoccupa che gli studenti apprendano dettagli fondamentali di una lingua, come la grammatica, il lessico e la morfologia, ma affronta con gli allievi un argomento scolastico non in italiano.

      Potrebbe quindi ad esempio, affrontare una lezione di storia in inglese, o di matematica in spagnolo. In questo modo, il CLIL stimola l’apprendimento della lingua in un modo più fluido e interattivo, spingendolo a migliorare le capacità di ascolto e di comunicazione.

      A chi è rivolto il corso CLIL?

      Trattandosi di un approccio all’insegnamento, i destinatari del corso CLIL sono i docenti. In particolare:

      • insegnanti di discipline non linguistiche provenienti da scuole secondarie di II grado
      • insegnanti di lingua straniera di scuole secondarie di I e di II grado
      • insegnanti della scuola primaria che desiderano introdurre il CLIL in via sperimentale nelle proprie classi
      • neolaureati che vogliono diventare insegnanti al pari di quelli appena citati.

      I requisiti che ognuno di questi candidati deve avere sono:

      • possesso di un diploma di laurea, diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente e successivo al DM 509/99
      • possesso di competenze metodologico-didattiche acquisite attraverso un corso di perfezionamento erogato dall’università che offra almeno 60 crediti formativi.

      Il corso CLIL: struttura e argomenti

      Il corso CLIL consente di ottenere l’omonima certificazione riconosciuta dal MIUR. Una volta che l’insegnante acquisisce tutte le abilità fornite dal corso, può insegnare una disciplina non linguistica in lingua straniera in scuole primarie e secondarie, di I e II grado.

      Possedere questa certificazione potrebbe rivelarsi utile in caso di graduatorie scolastiche, concorsi pubblici, o per insegnare in scuole straniere.

      Il Corso è suddiviso in sei aree che comprendono tematiche di interesse generale, basi psicopedagogiche di didattica, fondamenti di linguistica e applicativi per imparare a insegnare secondo l’approccio CLIL, approfondimento della lingua straniera.

      E’ poi previsto un Modulo 7 a scelta del partecipante in base alla lingua che vuole approfondire e un Laboratorio disciplinare. Il monte ore del corso è di 1.500 ore.

      Al termine del corso, lo studente sarà sottoposto a una prova finale che consisterà nell’elaborazione e discussione di una tesi basata su una lezione CLIL in una specifica disciplina non linguistica.

      In caso di esito positivo della prova finale, sarà rilasciato il Diploma di Corso di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell’insegnamento”.