crediti formativi architetti

Con il DPR 137/2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, è stato introdotto anche per gli Architetti l’obbligo di aggiornamento professionale triennale.

I professionisti dovranno acquisire 60 crediti formativi professionali (corsi con crediti formativi per architetti) nell’arco di un triennio, attraverso corsi di formazione, seminari, master ecc.

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto:

  • Architettura;
  • Gestione della professione;
  • Deontologia e discipline ordinistiche (per almeno 12 crediti)
  • Paesaggio;
  • Conservazione.

E’ prevista una deroga all’obbligo formativo solo:

  • Per neo iscritti all’albo, per cui l’obbligo formativo decorre dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione,
  • Per coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine, per cui è prevista l’esenzione totale dall’obbligo.

Per tutti gli altri invece, il mancato adempimento dell’obbligo formativo comporta una censura da parte del Consiglio di disciplina se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dell’attività, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Gli enti di formazione (c.d. soggetti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio Nazionale Architetti, perché siano riconosciuti i relativi crediti.

In genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, di cui 4 in deontologia e discipline ordinistiche, per garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

Nelle linee guida del CNAPPC è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sulla piattaforma Im@teria, il portale degli architetti, in cui poter monitorare il proprio aggiornamento professionale e i relativi crediti acquisiti e, avendo avuto cura di informare il proprio Ordine territoriale.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Come si vede, con la normativa del 2012 diventa di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale: in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

geometri professione in evoluzione

Con il DPR 137/2012 è stato introdotto, per le varie categorie professionali presenti in Italia, l’obbligo della cosiddetta “formazione continua”, cioè l’obbligo, per ogni professionista di aggiornarsi periodicamente, seguendo appositi corsi di formazione, seminari, master ecc.

Diventa quindi di primaria importanza l’aggiornamento continuo in ogni ambito professionale, in un mondo in continua evoluzione si chiede al professionista che sia aggiornato e competente anche su nuove normative, nuovi ambiti di intervento professionale ecc.

In particolare, per la categoria dei Geometri, la legge prevede che si acquisiscano 60 crediti formativi ogni triennio, i crediti possono essere accumulati già dall’iscrizione all’albo.

Le attività formative cui si può partecipare devono riguardare:

  • discipline tecnico-scientifiche strettamente correlate alla professione;
  • norme di deontologia e ordinamento professionale (per almeno 12 crediti)
  • altre discipline funzionali all’esercizio della professione.

La violazione dell’obbligo della formazione continua dà luogo a sanzioni: se i crediti mancanti alla fine del triennio sono fino al 20% dei 60 previsti, il professionista va incontro ad una censura da parte del Consiglio di disciplina, se invece i crediti mancanti sono di più, è prevista la sospensione dall’ attività fino a 6 mesi.

Gli enti di formazione (c.d. enti terzi) che organizzano gli eventi formativi, devono essere accreditati al Consiglio nazionale dei Geometri, perché siano riconosciuti i relativi crediti, in genere è prevista l’attribuzione di un credito per ogni ora di corso.

Oggi i professionisti prediligono la formazione a distanza (FAD), da seguire davanti a un pc o allo smartphone, senza vincoli di orari o giornate, molto più comoda per conciliare impegni e formazione.

Per i Geometri è stato poi previsto che i corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, ecc.), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza bisogno di specifico accreditamento presso il Consiglio nazionale, verranno in automatico riconosciuti i CFP caricando l’attestato sul SINF.

Nel 2015 per gli iscritti all’albo è stato, appunto, istituito il SINF Sistema Informativo Nazionale per la Formazione, con molteplici funzioni: si possono verificare gli enti di formazione accreditati; il professionista può verificare quanti crediti formativi abbia acquisito nel triennio e quindi e, infine, si può caricare sulla piattaforma il proprio curriculum vitae, c.d. Curriculum Professionale Certificato (Cpc), per condividerlo con gli iscritti e ampliare le proprie possibilità lavorative.

pes pav pei cosa significa

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” è la norma tecnica di riferimento che disciplina i lavori sotto tensione e in tensione e indica i requisiti minimi di formazione che devono essere posseduti dal personale che svolge lavori elettrici (Corso PES PAV PEI CEI 11-27).

Sono state previste tre figure, corrispondenti a tre qualifiche:

  • PES: Persona Esperta con istruzione, conoscenza ed esperienza tali da poter analizzare i rischi e di evitare i pericoli derivanti dall’elettricità;
  • PAV: Persona Avvertita, cioè adeguatamente formata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
  • PEI: Persona Idonea alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica di eseguire lavori sotto tensione in Bassa Tensione.

Nell’eseguire lavori elettrici, per garantire l’incolumità di tutti, bisogna rispettare i requisiti di formazione, le distanze limite e il tipo di lavoro.

In dettaglio:

  • PES: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità;
  • PAV: possono svolgere lavori fuori tensione e in prossimità solo se assistite da una PES;
  • PEI: possono svolgere lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I (a bassissima e a bassa tensione)

I lavori sotto tensione su sistemi di Categoria II e III non possono essere effettuati da nessuna di queste tre figure, ma possono essere svolti soltanto da aziende autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

All’interno dell’azienda è il datore di lavoro che deve assegnare a ciascuno il ruolo di PES, PAV o PEI, con un atto di nomina scritto.

dvr covid-19

Ogni attività lavorativa, già prima dello stato di pandemia, doveva essere in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro e con la redazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi), in cui rientra anche la valutazione dei rischi specifici. In questo periodo il dilemma di molte aziende è se aggiornare o meno il Documento di valutazione dei rischi o se affrontare solo la valutazione del rischio biologico in azienda. La risposta non può essere sicuramente univoca, vediamo un pò di attuare un ragionamento logico.

Ricordiamoci come nel nostro ordinamento una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore (gerarchia delle fonti del diritto), i DPCM non possono esulare i datori di lavoro all’applicazione del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

I Protocolli firmati nelle scorse settimane dalle parti sociali e promossi su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministri, non sono obbligatori ma un valido “strumento” per la tutela del datore di lavoro.

Quindi una prima affermazione è che tutte le aziende devono avere un DVR, inoltre, per una maggior tutela del datore di lavoro e dei lavoratori nel contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 tale documento deve essere integrato con un protocollo organizzativo. Se il protocollo organizzativo non modifica il processo produttivo o l’organizzazione aziendale a livelli significativi, per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o le misure di prevenzione e protezione, il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato.

Se in un’azienda sanitaria, il datore di lavoro o il dirigente ha provveduto a:

  • redigere il DVR;
  • Formare ed informare i lavoratori anche sul rischio biologico;
  • Addestrare i lavoratori all’uso dei DPI;
  • Valutare il rischio biologico endogeno

Possiamo concludere, anche in questo caso generico, che il Documento di valutazione dei rischi può non essere aggiornato, bisogna solo integrarlo con il rispetto del protocollo firmato dalle parti sociali. In ogni caso se proprio dobbiamo aggiornare i DVR facciamolo dopo aver applicato le misure atte al contrasto e il contenimento del VIRUS COVID-19.

prestiti covid 19

Come annunciato dal Premier Giuseppe Conte, lo Stato garantirà i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese, per un totale circa di 200 miliardi di euro. Di questi, quanto sarà destinato alle Partite Iva e ai professionisti?

Saranno riservati circa 30 miliardi di euro, potenziando così il Fondo di Garanzia per le PMI;

Nella manovra sono stati sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi anche per i mesi di aprile e maggio.

Tale sospensione saranno adottate per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono altresì sospesi dai versamenti i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019 e per le imprese ed i professionisti operanti nelle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza).

La ripresa dei versamenti riprenderà a giugno, salvo ulteriori proroghe, con possibilità di rateizzazione in 5 rate.

Le misure adottate per cercare di non far crollare e allo stesso tempo per far ripartire l’economia nazionale in questa fase di emergenza, prevedono altre sì lo snellimento della burocrazia, non solo nella richiesta di finanziamenti, ma anche per la redazione dei bilanci e nel coinvolgimento diretto da parte dei soci per l’aumento di capitale e dei flussi finanziari verso la società.

corsi video conferenza da casa

Con l’Italia ferma da più di un mese a causa di quest’epidemia di Coronavirus, la maggior parte degli imprenditori e dei loro dipendenti si ritrovano forzatamente a casa.

E’ importante in questo difficile momento non scoraggiarsi e, anzi, utilizzare questo tempo che inaspettatamente ci siamo trovati libero, per arricchire la nostra formazione professionale e il nostro bagaglio culturale. In questo la tecnologia ci viene in aiuto: con la videoconferenza è possibile infatti riprodurre un’aula in forma virtuale, con tutti i vantaggi che questa comporta, in termini di interazione col docente, partecipazione attiva, ecc.

Docente e discenti sono collegati contemporaneamente attraverso piattaforme dedicate e possono vedersi e interagire, proprio come durante una lezione di presenza. A proposito delle imprese, si possono espletare in videoconferenza tutti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

Quali corsi di formazione si possono fare in videoconferenza?

Vi rientrano i corsi di:

E’ possibile anche fare in videoconferenza i corsi PES/PAV/PEI Addetti ai lavori elettrici, obbligatorio per tutti coloro che lavorano sugli impianti elettrici, nonché il corso per Responsabili e Addetti alla manutenzione di Cabine Elettriche MT/MT e MT/BT, anche questi obbligatori per legge.

Chiaramente la videoconferenza è prevista solo per quei corsi interamente teorici o, nel caso di corsi con parte teorica e parte pratica, la videoconferenza assolve esclusivamente la parte di teoria, restando la parte pratica sospesa fino a quando non sarà possibile espletarla.

coronavirus

Con l’emergenza Coronavirus che l’Italia sta vivendo, purtroppo, da più di mese, anche la formazione in aula ha subito una battuta d’arresto.

Le disposizioni del Governo sono state da subito molto chiare: divieto di assembramento, divieto di stare in più persone in una stessa stanza, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro ecc…

Per fortuna però, in questo momento, la tecnologia ci viene in aiuto: con la videoconferenza è possibile infatti riprodurre un’aula in forma virtuale, con tutti i vantaggi che questa comporta, in termini di interazione col docente, partecipazione attiva, ecc…

Docente e discenti sono collegati contemporaneamente attraverso piattaforme dedicate e possono vedersi e interagire, proprio come durante una lezione di presenza. Dal mese di marzo, vista l’emergenza in atto, moltissimi enti di formazione, enti pubblici, fondi interprofessionali e tutti gli organismi che si occupano, a vario titolo, di formazione, hanno disposto la conversione dei corsi programmati in aula con la videoconferenza.

Ciò per assicurare la continuità dell’attività formativa e scongiurare uno stop totale dei corsi. Chiaramente è prevista la videoconferenza solo per quei corsi interamente teorici o, nel caso di corsi con parte teorica e parte pratica, la videoconferenza assolve esclusivamente la parte di teoria, restando la parte pratica sospesa fino a quando non sarà possibile espletarla.

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corso di certificazione energetica degli edifici

In Italia, prima della crisi energetica degli anni ’70, non esisteva alcuna legge sul risparmio energetico.

La prima legge fu la n. 373/76, con definitiva integrazione e modifica con la n.10 del 9 gennaio 1991. La 10/91 fu la prima legge italiana che regolava la gestione degli edifici e impianti con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e la salute e con lo scopo di incentivare l’uso di fonti rinnovabili di energia. Il decreto attuativo della legge 10/91 è Il D.P.R. n.412 del 1993 che regolamenta il settore impiantistico.

Negli anni ‘90 il Consiglio europeo, sempre più cosciente della guerra per il petrolio e dell’effetto serra, emana una serie di leggi che regolamentano l’utilizzo degli elettrodomestici e la loro classificazione energetica e i requisiti per la idoneità delle caldaie. La versione definitiva della decisione della Unione Europea è la Direttiva Europea del 1991, 2002/91/CE arrivata in Italia solo nel ’94.

  • Il 9 Ottobre 2005 entra definitivamente in vigore il D.Lgs. 192/2005.
  • Il D.Lgs. 192/2005, tra le altre norme, introduce: controlli e manutenzione impianti termici, regolamentazione certificazione energetica degli edifici, conformità degli edifici, requisiti professionali di chi si occupa di certificazione energetica degli edifici.
  • Il D.Lgs. 192/2005 fu una vera rivoluzione ed un passo decisivo verso la consapevolezza e il miglioramento dello stile di vita .
  • Dal 1 febbraio 2007 viene definito e perfezionato il D.Lgs. 311/2006 tuttora in vigore.
  • Il D.Lgs. 311/2006 ha introdotto, nel calcolo delle prestazioni energetiche, la valutazione della componente impiantistica e non più solo la struttura.

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video conferenza coronavirus

In questo eccezionale quanto inaspettato momento che l’Italia si trova a vivere, con l’isolamento che ognuno di noi sta sperimentando, stiamo riscoprendo ancora di più quanto preziosa sia oggi la tecnologia, e quanto sia possibile annullare ogni distanza.

Nessuno oggi deve fermarsi, si può tranquillamente continuare a lavorare da casa, in modalità smart working e, parimenti può continuare anche la nostra formazione professionale, attraverso un’aula virtuale: la videoconferenza.

Con la videoconferenza possiamo seguire da casa, attraverso pc, tablet o smartphone, corsi o seminari che avevamo programmato in aula, senza perdere importanti opportunità di accrescere la nostra formazione.

La modalità è semplice: attraverso una piattaforma dedicata, docente e discenti si collegano contemporaneamente in un’aula virtuale, i discenti seguiranno la lezione del docente e potranno intervenire in qualsiasi momento per chiarimenti o dubbi. L’intervento di ogni discente viene sentito da tutta la classe, esattamente come avviene in un’aula, sarà anche possibile sviluppare una discussione fra docenti e discenti.

In questo momento in cui molti professionisti sono obbligati a fermare la loro attività, diventa più che mai importante non sprecare questo tempo, ma utilizzarlo in maniera proficua per accrescere la propria preparazione e il proprio aggiornamento professionale.

corso autocad

Il mestiere del progettista autocad è oggi molto ambito

La figura del progettista o del disegnatore AutoCAD coniuga il disegno industriale e tecnico con l’utilizzo professionale del programma AutoCAD della Autodesk.
Il mercato del lavoro oggi, tanto le piccole industrie quanto le grandi realtà, cercano, con scarsi risultati, progettisti/disegnatori AutoCAD.
A rendere importante la conoscenza del softwer Autodesk è la estrema versatilità del suo utilizzo in molti settori lavorativi e della industria.

La formazione per diventare progettista disegnatore AutoCAD consente di lavorare in moltissimi campi, dalla urbanistica (progettazione di edifici, strade etc) alla gioielleria ad esempio.
Per diventare un buon progettista/disegnatore AutoCAD bisogna frequentare dei corsi post-diploma poiché la sola formazione universitaria non è sufficiente.

Il corso scelto dovrà mettere lo studente nelle condizioni di usare il software con padronanza e di conseguire la certificazione necessaria a lavorare e riconosciuta a livello internazionale.